Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18646 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18646 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TRISCARI GIANCARLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2895 del ruolo generale per l’anno 2011
proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ha domicilio
– ricorrente –

contro
Festa Elia,
– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, n. 152/13/2009, depositata il giorno 9
dicembre 2009;

Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2018
dal Consigliere Giancarlo Triscari;
rilevato che:
la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia
delle entrate aveva emesso, nei confronti di Festa Elìa, una cartella
di pagamento relativa a iscrizione a ruolo per IVA, IRPEF e IRAP,
anno di imposta 2002, e che il contribuente aveva proposto ricorso

provvisorio, essendo pendente in primo grado ricorso contro il
provvedimento di diniego del condono, sia per errori di calcolo dei
tributi dovuti, che per violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 602/973
per essere state iscritte a ruolo anche le sanzioni; la Commissione
tributaria provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso, avendo, fra
l’altro, ritenuto irrilevante la pendenza di un contenzioso riguardante
il diniego di condono ai sensi dell’art. 9 della legge 289/1992 e
infondati gli altri motivi di ricorso; avverso la suddetta pronuncia
aveva proposto appello la contribuente;
la Commissione tributaria regionale della Lombardia, nel
contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, ha accolto l’appello,
ritenendo fondato il motivo di impugnazione per difetto di
motivazione della sentenza impugnata nonché la sussistenza di vizi
propri della cartella esattoriale, essendo stata la stessa emessa in
violazione degli artt. 12 e 15 del d.P.R. 602/1973 e senza tenere in
alcun conto i versamenti effettuati dal contribuente in adesione al
condono di cui all’art. 9 della legge n. 289/1992 e della pendenza di
contenzioso a riguardo;
l’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi per la cassazione
della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia in epigrafe;
non si è costituito Festa Elìa, sebbene regolarmente intimato;
considerato che:
con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per
insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso nel

chiedendone l’annullamento sia in quanto si trattava di ruolo

giudizio, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc.
civ., in quanto la motivazione avrebbe dovuto dar conto delle
risultanze e degli elementi, nonché dei parametri e dei criteri, in
forza dei quali sono state ritenute provate, in fatto, le pretese del
contribuente e, pertanto, la sentenza risulterebbe frutto di una
disamina non attenta e, comunque, non logicamente motivata degli
atti rilevanti per il giudizio;

lo stesso, infatti, non individua specificamente il fatto decisivo e
controverso per il giudizio in relazione al quale risulterebbe
insufficiente la motivazione;
la pronuncia impugnata, in ogni caso si evidenzia, ha espressamente
indicato i documenti in relazione ai quali ha ritenuto di potere
esprimere il giudizio sull’effettuazione del versamento da parte del
contribuente, facendo richiamo alla comunicazione di cambio del
codice fiscale, alla copia degli importi dovuti per il condono, alle
interrogazioni posizione contribuente su archivi Agenzia delle
entrate, ritenendo che la stessa fosse idonea ad attestare i
versamenti del contribuente, soprattutto considerando che gli stessi
erano stati eseguiti con un codice fiscale successivamente cambiato;
con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata per
insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il
giudizio, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc.
civ., non essendosi in alcun modo tenuto conto delle contestazioni
che erano state proposte dall’ufficio in sede di costituzione in appello,
in particolare del fatto che aveva specificatamente indicato quali
importi non erano ancora risultati versati;
il motivo è infondato;
la questione prospettata, relativa alla individuazione di versamenti
non compiuti dal contribuente, risulta superata dalla motivazione
della sentenza nella quale si è ritenuto che dalla documentazione
prodotta poteva ricavarsi che i versamenti di cui alla cartella di

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il motivo è inammissibile;

pagamento erano stati effettuati dal contribuente in sede di
domanda di condono;
su tale profilo, per quanto già chiarito in sede di esame del primo
motivo di ricorso, il giudice di appello si è sufficientemente espresso,
con conseguente infondatezza del presente motivo;
con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,

eccezione dell’Ufficio, proposta in sede di appello, circa la non
censurabilità dell’atto impositivo sotto il profilo della motivazione;
con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per
violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000,
dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in combinato disposto con l’art.
24 Cost., nonché con gli artt. 25 del d.P.R. n. 602/1973, 2 e ssgg.
del D.M. 321/1999 e 21-octies della legge n. 241/1990, in relazione
all’art. 360, comma primo, n.3), cod. proc. civ., per avere non
correttamente ritenuto che la cartella impugnata era priva di
motivazione;
entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in
quanto attengono al profilo del difetto di motivazione della cartella
di pagamento sono inammissibili per inconducenza con il decisum;
la Commissione tributaria regionale, infatti, ha ritenuto decisivo, ai
fini dell’accoglimento dell’appello, la circostanza che la cartella di
pagamento era stata emessa in violazione degli artt. 12 e 15 del
d.P.R. n. 602/1973 e che parte appellante aveva documentato
l’effettuazione dei pagamenti;
il profilo della motivazione della cartella di pagamento, quindi, non è
strettamente connesso al decisum ed è da considerare proposto in
difetto di interesse;
ne consegue il rigetto del ricorso;
nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato;

P.Q.M.
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primo comma, n. 4) cod. proc. civ, per non essersi pronunciata sulla

La Corte:
rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.

In Roma, addì 2 febbraio 2018.

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