Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18646 del 12/08/2010

Cassazione civile sez. I, 12/08/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 12/08/2010), n.18646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consiglie – –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato

POTTINO GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ZAULI CARLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

07/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilita’

del ricorso, in subordine il rigetto.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.E., con ricorso del 18 dicembre 2008, ha impugnato per cassazione – deducendo sette motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Ancona depositato in data 7 gennaio 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contumacia del Ministro della giustizia, ha condannato quest’ultimo a pagare al ricorrente la somma di Euro 3.500,00, oltre gli interessi dalla pronuncia al saldo, oltre alle spese del giudizio, liquidate in Euro 824,52;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 7.500,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 21 febbraio 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) il C., con citazione del 29 novembre 1999, era stato convenuto dinanzi al Tribunale di Forli’ in un giudizio avente ad oggetto lo scioglimento della comunione legale tra coniugi; b) il Tribunale adito aveva trattenuto la causa in decisione in data 9 febbraio 2007;

che la Corte d’Appello di Ancona, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver fissato in quattro anni la durata ragionevole del processo presupposto, in ragione della sua notevole complessita’ – ha ritenuto che il periodo di irragionevole durata di tale processo e’ pari a quattro anni ed ha liquidato, a titolo di danno non patrimoniale, la complessiva somma di Euro 3.500,00, cosi’ calcolati sulla base di un indennizzo annuo di Euro 875,00, ritenendo altresi’ – in particolare – che il ricorrente non aveva provato danni di tipo patrimoniale, esistenziale o psicobiologico, e che l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio formulata dal ricorrente non poteva essere accolta perche’ meramente “esplorativa”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i sette motivi di censura – i quali possono essere raggruppati per questioni -, il ricorrente critica il decreto impugnato, sostenendo che i Giudici a quibus: a) hanno erroneamente fatto decorrere la durata complessiva del processo presupposto dalla data di prima comparizione, anziche’ da quella della notificazione della citazione (primo motivo); b) hanno erroneamente determinato il periodo di ragionevole durata del processo in quattro anni, anziche’ in tre anni (secondo motivo); c) hanno erroneamente ed insufficientemente motivato in punto complessita’ della causa (terzo e quarto motivo); d) hanno erroneamente fissato la base annua dell’indennizzo in Euro 875,00, anziche’ in Euro 1.000,00 (quinto motivo); e) hanno erroneamente liquidato le spese del giudizio, determinandole al di sotto dei minimi tariffari (sesto motivo); f) hanno erroneamente riconosciuto il diritto all’indennizzo soltanto per il periodo eccedente la ragionevole durata del processo presupposto, anziche’ per tutta la durata dello stesso (settimo motivo);

che il ricorso non merita accoglimento;

che, quanto alla censura sub a), la stessa e’ infondata, perche’ il ricorrente – quale convenuto nel giudizio presupposto – avrebbe dovuto specificare la data (certamente successiva alla notificazione della citazione) della propria costituzione in tale giudizio, dalla quale soltanto avrebbe potuto decorrere il periodo potenzialmente utile al riconoscimento del diritto all’indennizzo;

che, quanto alle censure sui; b) e sub c), la stessa e’ infondata, perche’ i Giudici a quibus hanno puntualmente ed esaurientemente motivato le ragioni che li hanno indotti a derogare dallo standard triennale di ragionevole durata del processo di primo grado, sottolineando in particolare che “il giudizio … non appare scevro da profili di complessita’ in diritto, avuto riguardo ai petita formulati dalle parti” e che tali “profili di complessita’ … , almeno sotto il profilo fattuale, caratterizzano normalmente i giudizi divisionali”, e richiamando minuziosamente sia l’oggetto di tutte le udienze istruttorie, sia la ritenuta necessita’ di disporre consulenza tecnica d’ufficio e la conseguente dilatazione dei tempi processuali;

che, quanto alla censura sub d), la stessa e’ infondata, perche’ i Giudici a quibus – non discostandosi sostanzialmente dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni -hanno determinato il diritto all’indennizzo nella misura di Euro 875,00 annui con specifico riferimento all’oggetto del giudizio ed alla sua affermata complessita’;

che, quanto alla censura sub e), la stessa e’ inammissibile per difetto di specificita’: infatti premesso che, ai fini della riliquidazione delle spese processuali del giudizio di merito, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, ne’ rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008), e che, conseguentemente, le spese processuali di tale tipo di giudizio debbono essere liquidate sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al citato D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – il ricorrente non specifica appunto le singole voci, concernenti diritti ed onorari, rispetto alle quali i Giudici a quibus avrebbero violato i minimi tariffari che infine, quanto alla censura sub f), la stessa e’ infondata, perche’, secondo il costante orientamento di questa Corte, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta non incoerente rispetto alle finalita’ sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare l’indennizzo al solo periodo eccedente la ragionevole durata di tale processo, eccedente cioe’ il periodo di tre anni per il giudizio di primo grado (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8714 del 2006, 14 del 2008, 10415 del 2009);

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2010

 

 

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