Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18646 del 05/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 18646 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CORRENTI VINCENZO
Data pubblicazione: 05/08/2013

C)
~

~

·~

u

~
~

;::::$

~

o

~
~

·~

~

o
u

C)

~

o

SENTENZA

·~

N

~
ifJ
ifJ
~

sul ricorso 22190-2012 proposto da:
FOLLETTI

STEFANIA

domiciliata
presso

lo

EMILIO,

in

ROMA,

studio

che

la

FLLSFN51S63C765T,
LUNGOTEVERE

dell’avvocato
rappresenta

e

elettivamente

MICHELANGELO

9,

ABBATE

FERDINANDO

difende

unitamente

all’avvocato FERRIOLO GIOVAMBATTISTA;
– ricorrente –

2013

contro

1421

MINISTERO

DELLA

domiciliato

GIUSTIZIA

in ROMA,

8018440587,

VIA DEI

elettivamente

PORTOGHESI

12,

presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

\\

u

·~

‘””d.
C)

to

u

difende ope legis;

avverso il decreto n.

210/2012 della CORTE D’APPELLO

di PERUGIA, deposita t@) il 22/92/2011;

~ l ) l A(-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito
in

l’ AvvocatoRanieri

udienza

difensore

RODA,

dell’Avvocato
della

con delega

ABBATE

ricorrente

depositata

Ferdinando

Emilio,

che

chiesto

ha

accoglimento del ricorso;
udito

il

Generale

P.M.
Dott.

in persona
IGNAZIO

del

PATRONE

l’accoglimento del ricorso.

Sostituto
che ha

Procuratore
concluso per

Svolgimento del processo
Folletti Stefania propone ricorso per cassazione contro il Ministero della Giustizia,
che deposita atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale,
avverso il decreto della Corte di appello di Perugia 21 0/2012 che ha dichiarato
inammissibile la domanda per ottenere l’equa riparazione del danno sofferto a
causa della durata non ragionevole di un’analoga controversia svoltasi dinanzi alla
Corte di appello di Roma ed alla Corte di Cassazione per violazione dell’art. 6 della
Convezionç per la salvaguardia dei diritti dell ·uomo e delle libe11à fondamentali,
ratificata datrltalia con legge 4.8.1955 n. 348, determinata dalla eccessiva durata
del procedimento presupposto.
La Corte perl..iginz. ha accolto l’eccezione di inammissibilità della domanda.
La sentenza i.Y,pugnata

!1<1 riknuw esistere inohcplici ragioni per la declaratoria di inammissibilità, esaminando i rappo1ti tra lcgisiazione comunitaria e nazionale, la giurispruricnza della Corte europea d .e i diritti dc!l" uomo di Strasburgo e la legislazione interna. (fa richiamato la sentenza 17139/04 di questa Corte, pervenendo &11a \:Gnclusione che i giudizi promossi ai sensi della legge 89/01. previsti solo r.elia nonna san2.ione. dir~tta ad apprestare ;; mezzo di tutela per la violazione dd preceùo, non pos:>ono fondare una richiesta di indennizzo ai sensi
della stessa kè;gc.
Ha richiamato anche la giurisprudenza della CEDU ( tra
29.3.2006. Grar,dc Cattiera. caso Cocchiardla contro Italia)
dei ricorsi c;ìc lamcntavaao
nella

téi

tanti procedimento
ctrca

la ricevibilità

non cvngruità ddl’indennizzo o il

ritardo
la

·~

“‘d
C)

to

u

conclusione che, dopo l’espletamento della procedura interna ai sensi della legge Pinto, la
via del ricorso interno è esaurita.
Ha stigmatizzato il rischio di un’abnorme proliferazione di controversie incompatibile con la
ragionevole durata dei processi.
Il ricorso lamenta violazione degli artt. 2 legge 89/200 l, 6, 13, e 41 CEDU, 111 Cost,
invocando anche il Trattate di Lisbona, e concludendo per la proponibilità ed ammissibilità
della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIO;\JE
Il ricorso merita accoglimento.
La sentenza impugnata, come dedotto, ha riferito d~i vari profili della questione
sottolineando che i giudizi promossi ai sensi dejJa legg~ 89/01, previsti solo ndla norma
sanzione, diretta ad apprestare il mezzo di tutela per la violazione del precetto, non possono
fondare una richiesta di indennizzo ai sensi della stessa legge.
Ha anche richiamato la giurisprudenza della CEDU circa la ricevibilità dei ricorsi che
lamentavano la non congruità dell’indennizzo o il ritardo nella liquidazione, con la
conclusione che, dopo l’esp;etamemo della proctdura interna ai sensi della legge Pinto, la
via del ricorso interno è esaurita.
·~

Rispetto a questa articolata motivazione il ricorso ripercorre gli argomenti della sentenza

“‘d
C)

dandone una diversa interpretazione e censura espressamente e congruamente i due profili
sopra esposti e le affermazioni ia diritte svolte.
Questa Corte ha, infatti, avuto modo di rit\!nçrc applicabile la ;.utela di cui alla legge n.
89 del 2001 ai procedimenti introdotti sulla base della legge stessa. per i quali deve ritenersi
predicabile l’operatività del termine ragionevole ci durata e del conseguente regime
indennitario in caso di sua violazione.
Come affermato di recente \ Cass. n. 176g6 del 2012: Cass. n. 5924 del 2012 e altre
conformi), il giudizio di equa riparazione, che si SVJie,e r>res:>o le Corti d’appello ed

to

u

..
eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un ordinario processo di
cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli,
esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio
all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui
lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe
eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex Jege n. 89 del 2001.

~~é

appare

condivisibile l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di
impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico procedimento destinato a
concludersi dinanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell”ordinamento interno la parte
interessata non ottenga una efficace tutela all’ir.dicato diritto fondamentale, atteso che il
procedimento interno rappresenta u11a forma di wtela adeguata ed efficace, sempre che,
ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di una ragionevole durata.
Quanto alla detem1inazione della ragior1cvole dlirata di un procedimento di equa
riparazione, questa Corte ha riten…tw che ove, çome nel caso di sp(;.::ie, venga in rilievo un
giudizio “Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Cori:(. di cassazione. la durata complessiva dei
due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni.
Il ricorso deve qoindi essere accolto. essendo è1Tonea la decisione della Corte
territoriale che ha ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per la irragionevole

·~

“‘d
C)

durata di un procedimento di equa riparazione rdativamt:ntc a giudizio presupposlO di altra
natura.
Non essendo necessan ultcfiori accertamenti m {a___.

f-\o+-~~·

·~
C)

t

o

u
,
t

•·

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA