Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18645 del 30/06/2021
Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 30/06/2021), n.18645
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25384/2018 proposto da:
A.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio,
29, presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 17/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/09/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
udito l’Avvocato.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da A.F. cittadino del Ghana, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente asilo ha riferito che nel proprio paese era a capo dei giovani mussulmani che avevano organizzato una protesta contro il re di Taffo, un villaggio vicino ad (OMISSIS), il quale voleva destinare un terreno a cimitero dei cristiani, escludendo i mussulmani. Aveva lasciato il Ghana a (OMISSIS) per timore di essere arrestato e condannato perchè durante gli scontri era stato ferito anche il re del villaggio e lui era il capo della protesta.
A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il richiedente non credibile per l’estrema vaghezza del racconto e per le gravi contraddizioni nel corso dell’audizione davanti al tribunale; per cui, ad avviso del primo giudice, non sussistevano connessioni tra le ragioni dell’espatrio e la normativa invocata a propria tutela, nè per quanto riguarda lo status di rifugiato che per quanto riguarda la protezione sussidiaria neppure per quanto riguarda l’ipotesi di cui alla lett. c) atteso che dalle fonti consultate risulta che in Ghana vi è una democrazia relativamente stabile. Il tribunale neppure ha ravvisato particolari situazioni di vulnerabilità da tutelare in capo al richiedente.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione di norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il tribunale non aveva considerato che le precisazioni rese nel corso dell’audizione davanti al tribunale volevano arricchire di dettagli la narrazione; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione di norme di diritto, in particolare, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avendo il tribunale erroneamente sostenuto che in Ghana non sussiste una situazione di violenza indiscriminata, contrariamente (la quanto risulta dai rapporti internazionali; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il tribunale non aveva operato una valutazione comparativa degli elementi che concorrono a determinare una condizione di vulnerabilità legata sia alla vicenda personale del richiedente sia alle condizioni del suo paese d’origine.
Il primo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato, basata su un sostanziale giudizio di non credibilità ovvero d’inverosimiglianza di quanto narrato, che il ricorrente invece non si perita di censurare.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente(nel voler ricostruire diversamente la situazione esistente in Ghana mira a una rilettura a sè favorevole delle fonti consultate dal tribunale, lamentando che il tribunale non si sarebbe sufficientemente applicato al proprio dovere di cooperazione istruttoria, ma con ciò mira a una rivalutazione della controversia nel merito.
Il terzo motivo, il riferimento alla protezione umanitaria, è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione itolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021