Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18645 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18645 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TRISCARI GIANCARLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2884 del ruolo generale per l’anno 2011
proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ha domicilio;
– ricorrente contro
Michele Tajana, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvio D’Andrea e
Fabrizio Grassetti per procura speciale a margine del ricorso,
elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno n. 2/b, presso
lo studio dell’avv. Fabrizio Grassetti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/07/2018

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, n. 141/30/2010, depositata il giorno 8
novembre 2010;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2018
dal Consigliere Giancarlo Triscari;
rilevato che:
la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia

di pagamento contenente liquidazione ai sensi dell’art.

36 bis del

d.P.R. n. 600/1973 a titolo di IVA, IRAP e IRPEF per l’anno 2004;
avverso il suddetto atto aveva proposto ricorso il contribuente,
sostenendo che la liquidazione non aveva tenuto conto della
dichiarazione integrativa da lui trasmessa anche dopo la scadenza
dei termini di presentazione; la Commissione tributaria provinciale
di Milano aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la documentazione
integrativa era stata presentata oltre il termine di legge e che,
comunque, non vi era certezza che il ricorrente fosse definitivamente
iscritto all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi,
presupposto necessario per potere far valere il diritto alla deduzione
forfetaria; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello il
contribuente;
la Commissione tributaria regionale della Lombardia, nel
contraddittorio dell’Agenzia delle entrate, ha accolto l’appello,
ritenendo che il contribuente poteva emendare la propria
dichiarazione dei redditi e che la questione dell’iscrizione all’albo
degli autotrasportatori risultava definita dal certificato prodotto;
l’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione
della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia in epigrafe;
si è costituito Michele Tajana con controricorso ed ha depositato
successiva memoria;
considerato che:

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delle entrate ha emesso, nei confronti di Michele Tajana, una cartella

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per
omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc.
civ., per non avere il giudice di appello in alcun modo motivato in
ordine alla ritenuta valenza probatoria della documentazione
prodotta dal contribuente ai fini della verifica della definitiva
iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi,

che dalla certificazione prodotta in giudizio dal contribuente non si
evinceva la data in cui lo stesso era stato iscritto definitivamente al
suddetto albo;
il motivo è fondato;
la verifica del momento in cui il contribuente ha ottenuto l’iscrizione
all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi ha particolare
rilevo nella fattispecie in quanto è sulla base di questo presupposto
che lo stesso si è inteso avvalere del diritto alle deduzioni forfetarie
previste dall’art. 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
la decisione impugnata, sul punto, ha motivato unicamente
ritenendo definita la questione sulla base del certificato prodotto in
sede di appello e concernente, secondo quanto si desume dall’atto
di costituzione del controricorrente, una variazione nell’iscrizione
definitiva nell’albo del 20 giugno 2007;
tuttavia, era necessario che, nell’addivenire alla conclusione sopra
riportata, il giudice di appello espressamente indicasse in quale
rapporto il documento prodotto in appello, su cui soltanto ha
formulato il giudizio di esaustività probatoria, si ponesse nei
confronti del precedente documento già prodotto in sede di giudizio
di primo grado e che atteneva all’iscrizione provvisoria all’albo
rilasciata il 5 settembre 1991, al fine di chiarire la non esistenza di
una soluzione di continuità nel tempo dell’iscrizione all’albo in
relazione al momento temporale di interesse (2004) e che, quindi,
l’iscrizione provvisoria fosse divenuta definitiva, senza che medio
tempore fosse intervenuto il presupposto per la cancellazione
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nonostante l’ufficio avesse sostenuto nel suo atto difensivo di appello

dell’iscrizione a titolo provvisorio, come previsto, ratione temporis,
dalla previsione di cui all’art. 20, n. 6), della legge 298/1974;
sotto tale profilo, la pronuncia risulta viziata per omessa motivazione
su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360,
comma primo, n. 5), cod. proc. civ., con conseguente accoglimento
del ricorso;
ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla

composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del
presente grado di giudizio;
P.Q.M.
La Corte:

in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio
alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del
presente grado di giudizio.
In Roma, addì 2 febbraio 2018.

Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa

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