Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18644 del 23/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13395/2010 proposto da:

SAN REMO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI

TREVISO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12/2009 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,

depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RENATO MARINI per delega

dell’Avvocato GIUSEPPE MARINI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La San Remo s.r.l. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi declinati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nei confronti del Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 12 del 26 marzo 2009, che aveva confermato quella di primo grado di rigetto del ricorso proposto dalla predetta società avverso il provvedimento di diniego di condono emesso dall’Amministrazione finanziaria con riferimento a due istanze avanzate dalla contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, con riferimento all’IVA, IRPEG ed IRAP dovute per gli anni di imposta 2000 e 2001, nonchè avverso la conseguente cartella di pagamento, oggetto anche di successivo provvedimento di sgravio delle somme versate con le istanze di condono con rateizzazione delle somme dovute.

1.1. Sostenevano i giudici di appello, per quanto ancora qui di interesse, che l’omesso integrale pagamento delle rate successive alla prima era insufficiente a determinare il perfezionamento del condono fiscale e che a diversa soluzione non poteva pervenirsi attraverso un’interpretazione estensiva o analogica della previsione contenuta nelle altre disposizioni della L. n. 289 del 2002.

2. Resiste con controricorso la sola Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente dichiarata “ex officio” l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva della parte resistente, che neanche ha assunto la posizione di parte processuale nel giudizio di appello celebratosi dinanzi alla Commissione tributaria della regione Veneto (cf., Cass. S.U., n. 3118/06 e n. 3116/06) e, in mancanza di difese svolte dall’Ente intimato, non deve provvedesi sulle spese di lite.

2. Con il primo motivo di censura, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, sostenendo che, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, la domanda di definizione dei ritardati od omessi versamenti delle imposte a mezzo di dichiarazione integrativa costituisce novazione del rapporto tributario con la conseguenza che il mancato versamento di una delle rate non determina l’inefficacia del condono, peraltro neanche espressamente prevista dalla relativa disciplina normativa nel cui ambito, invece, è rinvenibile una diversa ratio applicabile anche all’ipotesi in esame attraverso il ricorso all’analogia iuris. Ha inoltre dedotto l’apparente contrasto (per usare la terminologia propria della ricorrente) della decisione della CTR con le indicazione fornite dal M.E.F. con la circolare n. 36/E del 9.8.2005 per la redazione delle cartelle di pagamento scaturenti all’esito dei controlli delle dichiarazioni in presenza di istanze di condono ai sensi del citato art. 9 bis, sostenendo l’erroneità dell’applicazione delle sanzioni, perchè commisurata agli importi risultanti dal controllo formale delle dichiarazioni e non sulle somme residuate all’esito dei versamenti effettuati a seguito di adesione al condono, e sollevando anche dubbi in ordine allo sgravio di tali somme.

2.1. Ha quindi chiesto a questa Corte, nel quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis (in quanto la sentenza risulta pubblicata in data 26 marzo 2009), di affermare se la CTR veneta aveva errato nel ritenere che il mancato pagamento delle rate successive alla prima relativamente al condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis (Definizione dei ritardati od omessi versamenti) – effettuato dalla Società San Remo s.r.l. rispettivamente in data (OMISSIS) – determini l’inefficacia e l’invalidità del condono stesso invece che ritenere il condono non ritualmente perfezionato.

3. Con il secondo motivo di censura, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, nonchè del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006. Sostiene la ricorrente che alla stregua delle citate disposizioni ed in particolare dell’ultimo inciso del citato art. 37, comma 44, in base al quale entro il 31.12.2008 è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. a) e b), nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi della citata L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, ha errato la CTR nel ritenere legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria che ha emesso il provvedimento di diniego di condono ed iscritto a ruolo gli importi dovuti in forza della dichiarazione originaria piuttosto che sulla base di quelli derivanti dalla liquidazione del condono, maggiorati di sanzioni ed interessi.

4. I motivi, che per propone questioni tra loro strettamente connesse possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

5. Va preliminarmente rilevata d’ufficio, con riferimento all’IVA, l’incompatibilità di quei condoni con l’ordinamento eurounitario in materia di tributi armonizzati, espressamente affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza resa in causa C-132/06 ed in tal senso essendosi più volte espressa questa Corte (cfr. Cass. S.U. sent. n. 20068 del 2009, poi seguita da numerosissime pronunce conformi di questa Sezione quali Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015; fino alle recentissime sentenze n. 406, n. 409, n. 410, n. 411, n. 416 e n. 961 del 2016).

L’incompatibilità delle misure con cui lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione di quanto dovuto per IVA – che è il tributo oggetto dell’avviso di accertamento e del condono cui ha aderito la società contribuente – comporta la disapplicazione della citata disposizione, che va disposta anche d’ufficio e, quindi, a prescindere da specifiche deduzioni di parte (cfr., tra le altre, Cass. n. 961 del 2016, nonchè Cass. S.U. sent. n. 26948 del 2006, e, per la giurisprudenza eurounitaria, CGUE del 14 dicembre 1995, in causa C- 312/93, Peterbroeck; del 14 dicembre 1995, in causa C -430-431/93, Vari Schijndel; del 27 febbraio 2003, in causa C – 327/00, Santex).

5.1. Va altresì precisato che quanto attiene all’imposta si riferisce anche alle sanzioni, come indicato punto 42 della citata sentenza in causa C-132/06, pur non essendo la materia delle sanzioni regolata dalla VI direttiva (Cass. n. 20068 e n. 25701 del 2009; n. 19546 del 2011; n. 13505 del 2012; n. 23750 del 2015).

6. Ma i motivi in esame sono infondati anche con riferimento alle imposte diverse dall’IVA (nella specie IRPEG ed IRAP) in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, il condono previsto dalla L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive (Cass., 8 novembre 2013, n. 25238; 7 maggio 2013, n. 10650; 3 maggio 2013, n. 10309; 23 settembre 2011, n. 19546; 6 ottobre 2010, n. 20745) ed escludendosi che le previsioni contenute nella L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, siano suscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, sono di carattere eccezionale (cfr. Cass. ord. n. 25238 del 2013; sent. n. 19546 del 2011, n. 21364 del 2012 e, più recentemente, nn. 5861, 5967, 5968 e 5969 del 2016).

6.1. Le censure rivolte alla sentenza impugnata perchè in contrasto con le istruzioni contenute nella circolare del M.E.F. n. 36/E del 9.8.2005 sul contenuto della cartella di pagamento emessa in presenza di adesione al condono di cui alla citata L. n. 289 del 2002, in particolare in tema di modalità di applicazione delle sanzioni e di sgravio delle somme versate con la presentazione delle istanze di condono, oltre ad essere inammissibili in quanto ricomprese nel primo motivo di ricorso ma non corredate da idoneo quesito, atteso che quello formulato dalla parte – sopra integralmente trascritto – non contiene alcun riferimento alle suddette questioni, sono anche infondate posto che dello sgravio delle somme versate a seguito della presentazione delle istanze di condono sì dà espressamente atto nella sentenza impugnata mentre le sanzioni sono dovute per intero, stante l’inefficacia del condono.

7. Da quanto detto discende anche l’infondatezza della violazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006, dedotta dalla società ricorrente nel secondo mezzo di impugnazione, sostenendo che tale disposizione precludeva all’Amministrazione finanziaria l’emissione del provvedimento di diniego di condono e l’iscrizione a ruolo della somme dovute in base alla dichiarazione originariamente presentata dalla contribuente. Al riguardo deve osservarsi che detta disposizione prevede (testualmente) che La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 14, 15 e 16 e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. a) e b), nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi della citata L. n. 289 del 2002, art. 9-bis. Se, pertanto, il motivo di censura in esame con riferimento all’IVA resta assorbito dalla disapplicazione della normativa sul condono per l’incompatibilità con l’ordinamento eurounitario di cui si è detto sopra, con riferimento, invece, alle altre imposte, che nella specie vengono pure in rilievo, il motivo è infondato. Dalla citata disposizione, infatti, si evince che per l’ipotesi – che qui viene in rilievo – in cui il condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non abbia condotto alla integrale definizione dei debiti che risultano dalle dichiarazioni originariamente presentate, la cartella di pagamento – da notificarsi nel termine di decadenza ivi indicato (nella specie non oggetto di contestazione) – va emessa con riferimento non alle somme dovute in base alla dichiarazione integrativa da condono, come sostiene la società ricorrente, ma alle somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni originariamente presentate, come recita il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, espressamente richiamato nella disposizione in esame, da maggiorarsi degli interessi e delle sanzioni e con detrazione (come accaduto nel caso in esame) degli importi eventualmente versati a seguito della presentazione dell’istanza di condono.

8. In conclusione, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; i motivi proposti contro l’Agenzia vanno rigettati perchè infondati e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente costituita, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, oltre al rimborso in favore della medesima delle eventuali spese prenotate a debito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, infondati i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA