Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18644 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18644 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TRISCARI GIANCARLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2519 del ruolo generale per l’anno 2011
proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –

contro
D’Alelio Silvana Maria,
– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n.
412/5/2009, depositata il giorno 14 dicembre 2009;

Data pubblicazione: 13/07/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio
2018 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
rilevato che:
la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia
delle entrate ha emesso, nei confronti di D’Alelio Silvana Maria, un
avviso di accertamento, relativo all’anno 2003, recante la rettifica
del reddito di impresa; la Commissione tributaria provinciale aveva

che era stato notifica alla controparte a mezzo servizio postale ma
tale atto, pur essendo correttamente indirizzato alla controparte,
per mero errore di spedizione non era stato recapitato alla
contribuente ma alla Commissione tributaria regionale; la
contribuente non sì era costituita;
la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione
staccata di Salerno, rilevato il difetto di notifica, dichiarava
l’inammissibilità dell’appello;
l’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione
della sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe;
non si è costituita D’Alelio Silvana Maria, sebbene regolarmente
intimata;
considerato che:
con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per
violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 7 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli artt. 291 e 350,
comma secondo, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma
primo, n. 4), nonché per nullità della sentenza o del procedimento,
ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per non
avere il giudice di appello, rilevato che la mancata consegna
dell’atto al destinatario non era da imputare a colpa
dell’amministrazione, ma esclusivamente ad un mero disguido
postale, ordinato la rinnovazione della notifica, ai sensi degli artt.
291 e 350 cod. proc. civ.;
il motivo è fondato;
2

accolto il ricorso; l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello

dall’esame della sentenza si evince che l’atto di appello era stato
correttamente indirizzato alla controparte, ma per mero errore di
spedizione non era stato recapitato al contribuente, ma alla
Commissione tributaria regionale;
secondo

l’orientamento

di

questa

Corte,

il

mancato

perfezionamento della notifica per causa non imputabile al
notificante e l’astratto collegamento del luogo con il domiciliatario

impone al giudice, in difetto di costituzione in giudizio di detto
destinatario, di ordinarne la rinnovazione, ex artt. 291 e 350 cod.
proc. civ., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario,
per effetto del rinvio di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 546/1992 (vedi Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2008, n.
6547);
ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio
alla Commissione tributaria regionale, in altra composizione, anche
per la liquidazione delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.
La Corte:

in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con
rinvio alla Commissione tributaria regionale, in altra composizione,
anche per la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
In Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì
2 febbraio 2018.
DSPOSITCO !N CANCELLERIA

determina non l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, ed

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