Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18644 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. III, 12/09/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 12/09/2011), n.18644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32524-2005 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso studio dell’avvocato SPINOSO

ANTONINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GRATTAROLA MASSIMO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., L.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA DANTE 12, presso lo studio dell’avvocato AVELLANO

SILVIO, che li rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.G.;

– intimato –

sul ricorso 2004-2006 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARENGO FAUSTO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO ANTONINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRATTAROLA MASSIMO

giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente –

e contro

L.S., F.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 730/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

SEZIONE 2^ CIVILE, emessa il 28/01/2005, depositata il 03/05/2005

R.G.N. 2150/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato AVELLANO SILVIO;

udito l’Avvocato MENGHINI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso con la riunione dei ricorsi, rigetto

del principale, inammissibile l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/5/2005 la Corte d’Appello di Torino, accolto il gravame in via incidentale spiegato dalla sig. R.G. dichiarandone il difetto di legittimazione passiva, respingeva l’appello principale proposto dal sig. S.G. nei confronti della pronunzia Trib. Alessandria 19/6/2002 di rigetto della domanda di riscatto agrario dal medesimo formulata relativamente ad appezzamenti di terreno in (OMISSIS), dalla prima venduti ai sigg.ri F.G. e L. S..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso il F. e la L., che hanno presentato anche memoria, nonchè con separato controricorso la R., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che sia stata dalla corte di merito erroneamente dichiarata la carenza di legittimazione passiva della R., nei cui confronti era stata richiesta la pronunzia di risoluzione del contratto con conseguente condanna al risarcimento del danno, nonchè “domanda di garanzia propria”, da parte degli acquirenti del terreno.

Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole non essersi tenuto conto di un giudicato esterno relativamente alla “esistenza di un contratto di affitto fra il S. e la R.”.

Con il 3^ motivo denunzia “difetto di motivazione” su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la corte di appello non ha motivato in ordine al giudicato esterno relativamente alla esistenza di un contratto di affitto fra il S. e la R..

Con il 4^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia escluso la sua qualità di coltivatore diretto in base alla cancellazione d’ufficio dall’elenco dei coltivatori diretti per essere iscritto alla CCIAA di (OMISSIS), quale socio amministratore della società Restructura s.n.c., laddove ai fini della L. n. 203 del 1982, art. 6 non è necessaria che l’attività di coltivatore diretto sia esclusiva, potendo essere anche solo prevalente.

Con il 5^ motivo denunzia “omessa ed insufficiente motivazione” su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole dell’erronea valutazione della prova testimoniale.

Con il 6^ motivo denunzia “omesso esame di documenti decisivi”.

Si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto di “prodotti documenti che ampiamente dimostravano la qualità di coltivatore diretto del S.”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella” quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito e la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierno ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come il medesimo faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione 26.5.1993″, all’atto di costituzione della R., alla “espletata CTU”, alla richiesta di “un supplemento di perizia”, alla “comparsa conclusionale”, alla “sentenza n. 58 del 8.5.2002″, all'”atto di appello 19.09.03”, ai “documenti offerti in prova”, alla “comparsa 12.11.03”, alla “sentenza 19.2.1998 … prodotta in atti”, alla “prova del pagamento dell’affitto da parte del S.”, alle “prove testimoniale assunte in causa”, alla “sentenza di primo grado n. 618 del 18.12.1996 del Tribunale di Alessandria”, alla “sentenza n. 246 del 3.3.1998 della Corte d’Appello di Torino”, alle “copie di domande di PAC per gli anni 1995 e 1997”, alle “copie di due fatture di acquisto di altrettanti trattori agricoli”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità.

La mancanza anche di una sola delle suddette indicazioni rende invero il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279)”, giacchè questa Corte non risulta poeta nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., l/2/1995, n. 1161).

Va ulteriormente osservato, con particolare riferimento al 1^ motivo, che come questa Corte ha già avuto mordo di affermare, l’azione di riscatto agrario, in quanto diretta non ad una sentenza costitutiva ma ad un mero accertamento, può essere esperita nei soli confronti del riscattato, senza la necessaria partecipazione dell’alienante, con conseguente decisione incidenter tantum sulla sussistenza, in capo all’istante, del diritto di prelazione.

Il retraente può peraltro senz’altro promuovere il giudizio anche contro il venditore, al fine dì fare accertare nei suoi confronti, con forza di giudicato, la prelazione da cui si ritenga pretermesso, in tal caso sussistendo l’interesse del venditore medesimo ad impugnare la pronunzia di accoglimento della domanda di riscatto rispetto alla quale egli sia rimasto sostanzialmente soccombente, in quanto il riconoscimento del diritto di riscatto in favore del retraente presuppone di necessità quello del diritto di prelazione (v. Cass., 16/1/2009, n. 973; Cass., 4/6/2007, n. 12934; Cass., 4/6/2001, n. 7514).

La prelazione agraria prevista dalle leggi agrarie ha infatti efficacia reale (diversamente da quella convenzionale, a carattere meramente obbligatorio, la cui violazione può dar luogo esclusivamente al risarcimento del danno), potendo essere pertanto esercitata nei confronti dell’acquirente iniziale del bene o di un suo successivo avente causa, e sul piano processuale legittimato passivo dell’azione di riscatto è il solo acquirente del fondo (ovvero un suo successivo avente causa), e non anche il venditore, la cui presenza in giudizio è eventualmente evocabile, da parte del primo, in forza di una chiamata in garanzia “impropria” (v. Cass., Sez. Un, 1/7/1997, n. 5895).

Si è da questa Corte altresì precisato che nel caso in cui il giudizio in effetti si svolga anche in contraddittorio dell’alienante, per avere il retrattato nei suoi confronti proposto pure domanda di risarcimento dei danni, si verifica un’ipotesi di litisconsorzio meramente facoltativo, in cui i due giudizi (quello tra retraente e retrattato, da una parte, e tra retrattato e venditore, dall’altra), nonostante la simultaneità del processo, permangono autonomi, non potendo pertanto in tal caso le difese spiegate dall’alienante per resistere alla domanda del retrattante avere rilievo ai fini dell’esito del giudizio di riscatto tra retraente e retrattato (v. Cass. 31/7/2006, n. 17433; Cass., 6/12/2005, n. 26690; Cass., 22/1/2004, n. 1103; Cass., 28/3/1997, n. 2770).

Orbene, emerge a tale stregua evidente come da tale ipotesi la vicenda in esame invero diverga, non avendo il ricorrente, originario riscattante, interesse alcuno a dolersi della declaratoria di carenza di legittimazione passiva della venditrice R., nei cui confronti la “la domanda di garanzia propria” è stata proposta dagli acquirenti.

In ordine al 2^ e al 3^ motivo deve per altro verso sottolinearsi come risponda a principio del pari consolidato nella giurisprudenza di legittimità che per potere il giudicato esterno far stato nel processo è invero necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere dall’eccipiente provata attraverso la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. dell’intervenuto passaggio in giudicato (v. Cass., 8/5/2009, n. 10623; Cass., 24/11/2008, n. 27881; Cass., 2/4/2008, n. 8478; Cass., 22/5/2007, n. 11889; Cass., 3/11/2006, n. 23567).

Orbene, a parte il rilievo che l’evocato giudicato esterno è dallo stesso ricorrente indicato relativo a pronunzia intercorsa tra parti diverse e che dal medesimo non risulta invero nemmeno dedotto che si tratti dello stesso oggetto (e in particolare che si tratti degli stessi appezzamenti di terreno) del presente giudizio, va osservato che nessuna indicazione risulta dal ricorrente offerta anche “in ordine alla relativa attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., a fortiori non debitamente riportata nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.

Ancora, relativamente al 4^ motivo non può sottacersi che come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di prelazione e riscatto di fondi rustici l’onere della prova in ordine al possesso delle condizioni soggettive ed oggettive richieste per il retratto agrario è, secondo il principio generale di cui all’art. 2697 c.c., a carico del retraente (cfr. Cass., 19/1/2006, n. 1020;

Cass., 25/5/2007, n. 12249), in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena (v. Cass., 16/10/2007, n. 21621). E che, vertendo su circostanze di fatto, il potere in ordine al relativo accertamento spetta al giudice del merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (v. Cass., 22/2/1988, n. 1840; Cass., 30/5/1984, n. 3291; Cass., 1/9/1982, n. 4769. Cfr. anche Cass., 19/11/2007, n. 23929).

Quanto al 5^ e al 6^ motivo va infine ribadito che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite agli atti e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (v. Cass., 27/7/2006, n. 1714, e, conformemente, Cass., 28/10/2009, n. 22801. V. altresì Cass., 2/8/2001, n. 10569 e Cass., 20/11/2009, n. 24542).

L’indicazione in sentenza, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., delle disposizioni di legge applicate, non è prescritta a pena di nullità e, pertanto, non sono ravvisabili nè il vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nè il vizio di violazione di legge ai sensi del comma 1, n. 3, della stessa norma qualora nella sentenza impugnata non sia stato operato l’espresso richiamo alla specifica disciplina legale posta a fondamento della statuizione, atteso che, in base alla ratio dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, è essenziale che dal complesso delle argomentazioni svolte dal giudice emergano gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione adottata (v. Cass., 24/11/2008, n. 27890).

In altri termini, la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell’attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall’istruttoria piuttosto che ad un altro.

In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata.

Non si è d’altro canto mancato da parte di questa Corte di sottolineare che in tema di valutazione delle prove nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste invero una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento (v. Cass., 28/6/2006, n. 14972).

Ne consegue che il convincimento del giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su presunzioni, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se dal medesimo ritenute di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria (v. Cass., 18/4/2007, n. 9245).

Emerge a tale stregua evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, anzichè censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla R..

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei sigg.ri F. e L., nonchè in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della R..

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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