Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18644 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. II, 08/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 08/09/2020), n.18644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Presidente –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. OLIVA Stefano – Presidente –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19772/2019 proposto da:

W.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato LORENZO

MINACAPILLI, presso il cui studio ad Aidone, via Gianfilippo

Calcagno 48, elettivamente domicilia, per procura speciale in data

22/5/2019 in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso il DECRETO n. 3687/2019 del TRIBUNALE DI PALERMO, depositata

il10/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata de115/1/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

W.S., nato l'(OMISSIS), ha proposto opposizione avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale ha rigettato le sue domande di protezione internazionale.

Il tribunale di Palermo, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione.

W.S. ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno si è costituito con atto in data 1/8/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, pur a fronte della dettagliata esposizione dei fatti operata dal richiedente innanzi alla commissione territoriale, per di più corroborata dalle risultanze dei rapporti internazionali, ha disatteso i criteri di valutazione della credibilità del ricorrente e il principio di attenuazione dell’onere della prova.

1.2. Il richiedente, infatti, aveva riferito che, dopo la morte del padre, la madre si era risposata con uno zio, il quale l’aveva costretto a frequentare una scuola coranica nella quale era stato percosso e costretto a chiedere l’elemosina e a lavorare duramente nei campi, e di essere, quindi, fuggito dal Senegal per il timore di essere riportato nella scuola coranica e di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in ambito familiare e scolastico.

1.3. A fronte di tali circostanziate dichiarazioni, ha proseguito il ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscergli lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra posto che, all’interno della famiglia, è stato privato della libertà di autodeterminazione in ordine al tipo di scuola da frequentare, mentre, all’interno della scuola coranica, è stato costretto a chiedere l’elemosina e a lavorare duramente nei campi, subendo, tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, maltrattamenti e percosse anche a seguito della sua scelta di abbandonare la scuola coranica.

1.4. Ed è noto, ha proseguito il ricorrente, che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, assume rilevanza anche il timore di essere perseguitati da agenti terzi, estranei all’organizzazione dello Stato, come la famiglia o la comunità, quando i soggetti che offrono protezione non possono o non vogliono fornirla.

1.5. Qualora si fosse costretto a rimpatriare, ha concluso il ricorrente, si troverebbe, quindi, esposto al rischio di subire atti persecutori consistenti in atti di violenza fisica e psichica in ragione della sua appartenenza al gruppo familiare o alla comunità scolastica, non essendo l’apparato statale senegalese in grado di offrirgli adeguata protezione.

2. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la ratio della decisione assunta dal tribunale: il quale, infatti, ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato avanzata dal ricorrente non già perchè ha dubitato della credibilità delle sue dichiarazione ovvero perchè ha ritenuto che lo stesso non avesse adempiuto all’onere di provare i relativi fatti costitutivi, ma, al contrario, e più radicalmente, perchè, “a prescindere da qualsivoglia rilievo in ordine all’attendibilità delle propalazioni del ricorrente”, ha rilevato come “i fatti dal medesimo denunciati non valgono, con ogni evidenza, ad integrare un rischio di “persecuzione” correlato a motivi di “razza, religione, nazionalità”, particolare gruppo sociale, opinione politicà nell’accezione prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8: un rischio, questo, che postula il compimento di atti violenti o discriminatori imputabili ad autorità governative o a gruppi organizzati e radicati sul territorio sistematicamente diretti a perseguire chi professi determinate idee politiche o confessioni religiose ovvero appartenga ad un dato gruppo etnico”.

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha riconosciuto al richiedente la protezione sussidiaria nonostante la sussistenza, in capo allo stesso, in caso di rientro nel Paese d’origine, del rischio effettivo di essere sottoposto a torture e trattamenti inumani e degradanti.

3.2. Il richiedente, infatti, ha subito maltrattamenti in ambito familiare da parte dello zio paterno, così come, all’interno della scuola coranica, è stato costretto ad elemosinare e a lavorare nei campi, subendo torture e maltrattamenti.

3.3. D’altra parte, ha proseguito il ricorrente, come si evince dal sito “Viaggiare sicuri” del Ministero degli esteri, in Senegal si sono verificati molti episodi di conflitto armato e di terrorismo, specie nella regione della Casamance, che è scenario di violenti scontri tra i ribelli, che mettono in pericolo anche la vita dei civili. Il fatto che il ricorrente provenga da tale regione, non esclude, quindi, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, sussistendo, in capo al richiedente, in caso di rientro nel Paese d’origine, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

4.1. Il motivo è infondato. In effetti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019). Il decreto impugnato, a seguito di un accertamento in fatto che non è stato oggetto di una specifica censura per il mancato esame di uno o più fatti decisivi, ha ritenuto l’insussistenza di tale eventualità: la corte, in particolare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (“avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all’attuale contesto sociopolitico-religioso del Senegal ricavabili dai documenti elaborati dalle più accreditate organizzazioni internazionali non governative per la tutela dei diritti umani”), ha accertato che “nel Paese è sì in atto un aspro conflitto tra le forze governative e soggetti appartenenti al Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (M.F.D.C.), contrassegnato da frequenti attacchi dei ribelli (aspiranti al conseguimento dell’autonomia della regione dal Governo Centrale) ai danni di obiettivi militari e civili e dalla violenta repressione posta in essere dal Governo”, rilevando, tuttavia, che “detto conflitto risulta comunque circoscritto alla regione della Casamance e non si estende ad altre aree territoriali (v. da ultimo il rapporto del 18 gennaio 2017 sul Senegal della Commissione nazionale per il diritto di asilo; cfr. altresì il Report 2015/16 sul Senegal di Amnesty International, da quale pure può evincersi l’esistenza di una situazione di conflitto armato interno circoscritto alla regione della Casamance e, peraltro, proseguita con minore intensità)”, e che il ricorrente non aveva espressamente riferito di provenire da detta regione.

4.2. Nè, infine, rileva, ai fini del conseguimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il riferimento, operato dal ricorrente, al rischio effettivo di essere sottoposto, in caso di rientro nel Paese d’origine, a torture e trattamenti inumani e degradanti. Il decreto impugnato, infatti, non risulta aver trattato tale questione: ed è, invece, noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente, Cass. n. 20694 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nel provvedimento impugnato, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, onde evitare una statuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, d’indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, dando così modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto.

5.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha riconosciuto al richiedente la protezione umanitaria che lo stesso aveva richiesto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

5.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che, contrariamente a quanto di legge nell’impugnato decreto, il richiedente aveva ampiamente documentato il suo percorso di integrazione e di inserimento lavorativo producendo i contratti di lavoro stipulati nel 2018 e nel 2019 e le relative buste paga.

5.3. Il richiedente, inoltre, ha diritto alla protezione umanitaria anche in considerazione del fatto di essere fuggito dal Paese d’origine a causa di dissidi familiari e per l’insufficiente rispetto dei diritti umani e la gravità della situazione complessiva, come attestata dai rapporti internazionali. In Senegal, infatti, ha osservato il ricorrente, continua ad essere prevista la pena di morte, le condizioni nelle carceri sono dure e deplorevoli poichè il personale utilizza la tortura e i maltrattamenti come forma di punizione oltre che per estorcere confessioni, si verificano sparizioni forzate e vi sono processi ingiusti, vi è una sistematica violazione dei diritti umani, ecc.. Il ricorrente, quindi, se tornasse in Patria, non avrebbe alcuna possibilità di godere dei diritti fondamentali riconosciuti dall’art. 2 Cost. italiana, come il diritto alla salute e all’alimentazione, per cui il rimpatrio verrebbe eseguito in spregio agli obblighi costituzionali ed internazionali del nostro Stato.

5.4. Il giudice, infine, ha concluso il ricorrente, avrebbe dovuto riconoscere la protezione umanitaria anche in ragione del fatto che il richiedente, prima dell’imbarco alla volta dell’Italia, è rimasto per un periodo di tempo non trascurabile in Libia, il cui territorio è notoriamente caratterizzato da un progressivo aggravarsi delle condizioni di sicurezza, da scontri armati e da una crescente minaccia terroristica.

6.1. Il motivo è infondato. La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018). Nel caso di specie, il decreto impugnato, a seguito di un accertamento in fatto che il ricorrente non ha specificamente impugnato per omesso esame di uno o più fatti decisivi, ha ritenuto che, avuto riguardo all’età del ricorrete, all’assenza di comprovate patologie non suscettibili di ricevere adeguato trattamento terapeutico in Patria e di una comprovata situazione di pregresso inserimento e radicalmente nel tessuto economico-sociale italiano, non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. E tanto basta per escludere che il decreto impugnato si esponga utilmente alle censure sollevate dal ricorrente.

6.2. Nè, infine, può rilevare il fatto, che il ricorrente ha dedotto, costituito dalla sua permanenza in Libia per un periodo di tempo non trascurabile, e che il progressivo aggravarsi delle condizioni di sicurezza che da alcuni anni caratterizzano questo Paese costituiscono elementi utili ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Il decreto impugnato, in effetti, non risulta aver trattato tale questione. E si è già detto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente, Cass. n. 20694 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nel provvedimento impugnato, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, onde evitare una statuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, d’indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, dando così modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto.

7. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i motivi nei quali risulta articolato, dev’essere, quindi, rigettato.

8. Nulla per spese di lite, in difetto di una reale attività difensiva da parte del ministero resistente, che si è limitato al deposito di un mero “atto di costituzione”.

9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

 

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