Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18643 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. II, 08/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 08/09/2020), n.18643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Presidente –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Presidente –

Dott. OLIVA Stefano – Presidente –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19178/2019 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Cristina Perozzi,

del Foro di Ascoli Piceno, ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio legale a San Benedetto del Tronto, in Piazza Pericle

Fazzini, 8.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro p.t. con sede in

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e lo

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2966/2018 della Corte d’appello di Ancona,

depositata il 13/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. A.A., cittadino (OMISSIS), ha presentato presso il Tribunale ordinario di Ancona avverso il diniego dello status di rifugiato, ovvero di protezione sussidiaria e di quella umanitaria statuito dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Ancona, in data 14/03/2017;

– il richiedente ha giustificato le sue richieste dichiarando di essere fuggito dal paese d’origine a causa dei maltrattamenti subiti per la sua omosessualità;

– il tribunale adito ha respinto con ordinanza la domanda proposta confermando il giudizio della Commissione secondo la quale il racconto riferito dal ricorrente appare contraddittorio, internamente incoerente e pertanto non credibile;

– avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello;

-la Corte d’appello di Ancona ha respinto il gravame e confermato integralmente l’ordinanza impugnata;

– la cassazione del provvedimento è chiesta sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 112 e art. 10, comma 4, lamentando la mancata traduzione della decisione della Commissione territoriale e della sentenza d’appello in una lingua a lui comprensibile; si lamenta altresì la violazione del principio di non refoulment ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1;

– il motivo è infondato;

– per costante orientamento giurisprudenziale in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione;

– ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. 11295/2019; 18723/2019);

– nel caso di specie il ricorrente si è limitato a invocare in maniera generica la violazione del relativo obbligo, e non ha indicato quale specifica violazione del diritto alla difesa lamenta di subire;

– con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 11-17 e dell’art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3, per omessa pronuncia ed insufficiente motivazione in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria;

– il motivo è infondato;

– la corte di merito ha correttamente enucleato i presupposti normativi per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, ed ha considerato i possibili responsabili della persecuzione o del danno grave secondo del medesimo D.Lgs. n. 251, art. 5, concludendo per l’insussistenza di essi nel caso di specie;

– tale conclusione dimostra come non vi sia stata l’omessa pronuncia e come la pertinente motivazione non configuri nessuna delle fattispecie astratte di motivazione apparente di mancanza assoluta che in quanto prive del minimo costituzionale giustificano dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 5, il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione(cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014);

– con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 353 c.p.c., art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11-17 e la violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione della protezione umanitaria per la mancata valutazione dei documenti prodotti, in quanto, ad avviso del ricorrente, i giudici non hanno compiuto alcuna valutazione del percorso sociale del richiedente in Italia, disapplicando i criteri consolidati nei richiami normativi;

– il motivo non è fondato;

– costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte che in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani (cfr. Cass. n. 4455/2018; 17072/2018);

– nel caso di specie, non risulta censurabile la conclusione della corte territoriale che ha escluso l’esistenza di “seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nel testo ratione temporis applicabile, dal momento che lo stesso ricorrente ha allegato la circostanza del viaggio rischioso intrapreso per lasciare il paese di origine: tale circostanza non è stata ritenuta costituire di per sè elemento sufficiente alla concessione della protezione umanitaria, in assenza dell’allegazione di una situazione soggettiva di vulnerabilità nell’esercizio dei fondamentali diritti umani;

– pertanto, il giudice ha legittimamente argomentato che il richiedente la protezione è un migrante economico e che non sussistono nel paese di provenienza seri motivi di carattere umanitario per all’accesso alla protezione;

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso va respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di controparte che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

 

 

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