Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18642 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. III, 12/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 12/09/2011), n.18642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L. (OMISSIS), F.G.

(OMISSIS), FR.LU. (OMISSIS), FA.

G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CARLO POMA 2/4, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE

SANTE, rappresentati e difesi dagli avvocati PAPANICE BARBARA,

INVERNIZZI SOSTENE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI LECCO (OMISSIS) in persona del

Direttore Generale pro tempore Dott. B.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI, 35, presso lo

studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DISCACCIATI ANITA giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.G.;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 2795/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 17/9/2008, depositata il

20/10/2008, R.G.N. 3534/C/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GARLATTI per delega dell’Avvocato SOSTENE

INVERNIZZI e BARBARA PAPANICE;

udito l’Avvocato ANGELA CARMELA DONATACCIO per delega dell’Avvocato

MARCO VINCENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fa.Gi., con La. G. e F.L., convennero in giudizio dinanzi al tribunale di Lecco l’Azienda ospedaliera “Ospedale di Lecco” e il dott. T.G., chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni conseguenti al trattamento sanitario – culminato con il decesso – cui era stato sottoposto il loro dante causa F.P. (rispettivamente marito e padre degli esponenti).

Il giudice di primo grado accolse la domanda.

La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto dall’Azienda Ospedaliere e da T.G., lo accolse, rigettando in toto le domande risarcitorie.

La sentenza è stata impugnata dagli eredi F. con ricorso per cassazione articolato in 3 motivi (integrati da una quarta doglianza in tema di riparto di spese processuale).

Resistono con controricorso l’Azienda ospedaliera e il T..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo, si denuncia omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso (responsabilità dei convenuti per la reiterazione del trattamento di PTA e trombo litico) e decisivo per il giudizio.

Il motivo si conclude con l’indicazione, quale fatto controverso e decisivo per il giudizio (f. 29 del ricorso), della “responsabilità dei sanitari convenuti per avere reiterato il trattamento trombo litico de quo sulla persona del sig. F.P..

La doglianza è palesemente inammissibile, altrettanto palesemente emergendo la violazione della ratio dell’art. 366 bis c.p.c in parte qua.

Costituisce ius receptum presso questa corte regolatrice, difatti, il principio di diritto secondo il quale la denuncia di un vizio motivazionale, nel vigore – ratione temporis – dell’art. 366 bis c.p.c., deve concludersi con la chiara indicazione del fatto controverso, che costituisca una soddisfacente, significativa e (soprattutto) autosufficiente sintesi del contenuto della censura mossa alla sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza che la corte debba integrare tale indicazione con il ricorso alla lettura e all’esame delle argomentazioni esposte in seno al motivo. Sulla sintesi necessaria per l’esame del denunciato vizio di motivazione da parte della Corte, in particolare, le stesse sezioni unite di questa corte hanno specificato (Cass. ss.uu.

20603/07) l’esatta portata della locuzione “chiara indicazione del fatto controverso” in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: la relativa censura deve contenere, cioè, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

E’ di palmare evidenza come, nella specie, tali principi siano stati irredimibilmente disattesi, onde l’inevitabile declaratoria di inammissibilità del motivo in esame. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2236, 1176 c.c., in relazione alla distribuzione dell’onere della prova tra le parti contendenti.

Il motivo è concluso con “l’enunciazione del principio di diritto che si assume violato”:

In tema di responsabilità del medico, mentre incombe sul paziente l’onere di provare il trattamento subito e l’esito non conforme dello stesso, il medico convenuto – per andare esente da responsabilità – deve provare di avere diligentemente curato il paziente, o più precisamente che il trattamento medico scelto ed attuato (nella fattispecie, per diversi giorni continuativamente) costituiva il metodo che la migliore scienza ed esperienza medica del momento storico consigliava per curare al meglio delle possibilità la patologia del paziente.

La doglianza non può sottrarsi alla scure dell’inammissibilità.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. impone, difatti, al ricorrente la formulazione di un quesito (e non di un principio) di diritto, secondo i criteri più volte indicati da questa corte regolatrice (formulazione in forma interrogativa tale da costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della questione, onde consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione nel caso di specie, oltre che in vicende ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata). Ne consegue che la inammissibilità del motivo di ricorso sorretto da un “quesito” la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197) , e che, va precisato, si atteggi esso stesso a principio di diritto ormai già enucleato e predicato, con ciò sostituendo in toto et in qualibet parte il compito del ricorrente a quello della corte di legittimità.

Non senza considerare come sia stato ulteriormente precisato (Cass. 19-2-2009, n. 4044) che il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, ma deve investire la ratio decidendo della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto: e le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice.

Con il terzo motivo, si denuncia omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso (sussistenza o meno di un valido consenso informato) e decisivo per il giudizio. Il motivo è così sintetizzato (f. 36 del ricorso): “la sentenza andrà cassata…. in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovverossia prestazione di un valido consenso informato da parte del F. in relazione al trattamento di PTA”. La inammissibilità del motivo, rilevabile ictu oculi, scaturisce dalla formulazione stessa di ciò che viene (assai ottimisticamente) ritenuta “chiara indicazione del fatto controverso” da parte dei ricorrenti, alla luce della considerazioni svolte in sede di esame del primo motivo di ricorso.

Il quarto motivo, che denuncia un preteso malgoverno della regolamentazione delle spese processuali (già favorevolmente disciplinate, per i ricorrenti, dalla corte di appello) è assorbito nel rigetto delle doglianze che precedono.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA