Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18642 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 11/07/2019), n.18642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25586/2012 R.G. proposto da:

PRODUTTORI REGGETTA NASTRI PRO.RE.NA. s.r.l. a socio unico,

elettivamente domiciliata in Roma, Largo Somalia n. 67, presso lo

Studio dell’Avv. Rita Gradara, che con gli Avv.ti Gaspare Falsitta e

Silvia Pansieri la rappresenta e difende, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 79/11/12, depositata il 20 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 giugno 2019

dal Pres. Dott. Virgilio Biagio.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

che:

la contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sopra indicata, con la quale era stato parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate in controversia concernente avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative agli anni 2004, 2005 e 2006;

l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;

la contribuente ha aderito alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, in relazione alla cartella di pagamento recante tutte le somme dovute a seguito della menzionata sentenza di secondo grado;

la contribuente medesima, premesso di aver provveduto al versamento delle somme dovute e che l’adesione alla definizione agevolata comporta, ai sensi della richiamata normativa, la rinuncia al ricorso, chiede che il giudizio sia dichiarato estinto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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