Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18641 del 30/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18641
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 12335-2020 proposto da:
I.I., in qualità di unico erede del sig. I.V.,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Atanasio Kircher 7, presso lo
studio dell’avvocato Stefania Iasonna, rappresentato e difeso
dall’avvocato Roberto Sodano;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 9710/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 05/04/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
13/05/2021 dal Presidente LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO
che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
” I.I. ha chiesto la correzione dell’errore materiale asseritamente esistente nella ordinanza di questa Corte n. 9710/2019, consistente nel fatto che la condanna alla rifusione delle spese è stata pronunciata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, estraneo al giudizio, anzichè nei confronti del Ministero della Giustizia, parte del giudizio di cassazione; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; il ricorso risulta fondato e va accolto, in quanto l’ordinanza è stata emessa nell’ambito di un giudizio nel quale la parte era il Ministero della Giustizia, e non il Ministero dell’Economia e delle Finanze”.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore;
– va pertanto disposta la correzione della anzidetta sentenza, nel senso che, nel dispositivo, le parole “condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze” siano sostituite dalle parole “condanna il Ministero della Giustizia”;
– non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, in ragione della natura amministrativa dello stesso (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, n. 12184 del 22/06/2020).
P.Q.M.
dispone la correzione della ordinanza di questa Corte n. 9710/2019, nel senso che, nel dispositivo, le parole “condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze” sono sostituite dalle parole “condanna il Ministero della Giustizia”.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021