Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18641 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11432/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

THUNDER TESSUTI E CONFEZIONI DI C.M. E C. SAS in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO PINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO MARCONE giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2229/2014 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA,

depositata l’11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si richiama al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARCONE che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 2229 dell’11 novembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso con cui la società contribuente, Thunder Tessuti e Confezioni di C. M. & C. s.a.s., aveva impugnato gli avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione della G.d.F. da cui era emerso l’indebito utilizzo di un deposito fiscale gestito “virtualmente e senza autorizzazione” dalla Work System s.r.l., recuperava a tassazione l’IVA indebitamente detratta dalla società in relazione agli anni di imposta 2005 e 2006.

Il giudice di appello riteneva infondata la censura rivolta alla sentenza di primo grado per aver trascurato la mancata dimostrazione da parte della società contribuente della materiale effettuazione delle prestazioni di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, lett. h), convertito con modificazioni dalla L. n. 427 del 1993, in quanto le autofatture prodotte in giudizio dalla società contribuente attestavano la regolarità delle prestazioni di servizio (quali la presa in carico della merce, l’introduzione nel deposito fiscale, la sua successiva estrazione ed i costi sostenuti per il deposito) effettuate dalla Work System s.r.l., nonchè l’avvenuto versamento dell’IVA risultante dalle autofatture emesse, così che la pretesa dall’Amministrazione finanziaria integrava una duplicazione d’imposta. Rilevava, quindi, la genericità dei motivi di gravame proposti dall’Ufficio appellante e sosteneva che il duplice intervento legislativo di interpretazione autentica della normativa in materia di depositi fiscali (di cui al D.L. n. 185 del 2008, conv. in L. n. 2 del 2009, e al D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012) aveva sancito definitivamente l’irrilevanza dell’introduzione materiale e della durata della permanenza della merce nel deposito IVA; che competente ad effettuare la ripresa dell’IVA all’importazione, che ha natura di diritto doganale, era l’Agenzia delle dogane; che nella specie era decorso il termine triennale di prescrizione dei diritti doganali, di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, non ricorrendo il presupposto del raddoppio dei termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorre per cassazione affidato a due motivi, cui replica la società contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia si duole della violazione del D.L. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993 e del D.P.R. n. 633 del 1973, artt. 16 e 17, là dove la Commissione tributaria regionale, escludendo erroneamente la natura “virtuale” e, quindi, l’inesistenza del deposito fiscale (nella specie gestito dalla Work System s.r.l.), aveva ritenuto legittimamente esercitato dalla società contribuente il diritto alla detrazione dell’IVA risultante dalle autofatture emesse al momento dell’estrazione dei beni dal predetto deposito.

Ha quindi chiesto a questa Corte di fissare il principio secondo cui è dovuta l’IVA dal cessionario di beni estratti da un deposito IVA, di cui sia stato accertato il carattere “virtuale”, e non è detraibile l’imposta, nè deducibili i costi legati alla successiva cessione dei beni estratti dalla depositeria ed immessi nel mercato interno, trattandosi di indebita detrazione di d’imposta per operazioni inesistenti, indipendentemente dalla gestione regolare della depositeria per la mera presenza di un valido provvedimento autorizzatoria per la mera presenza di un valido provvedimento autorizzatorio e da eventuali ispezioni presso le imprese che utilizzano le depositerie “virtuali”, sussistendo l’obbligo del versamento dell’IVA da parte del cessionario proprio perchè si è servito di un “deposito virtuale” per l’acquisto di beni da immettere nel mercato interno.

2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia si duole della violazione del D.L. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993 e del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 70, là dove la Commissione tributaria regionale, sempre sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un regolare deposito fiscale, aveva ritenuto che il recupero dell’IVA effettuata dall’Agenzia delle entrate, peraltro violando la specifica competenza appartenente in materia all’Agenzia delle dogane, costituisse duplicazione d’imposta che avrebbe fatto sorgere in capo alla società importatrice il diritto al rimborso di quella versata mediante auto fatturazione.

Ha chiesto quindi a questa Corte di fissare il principio secondo cui gli uffici delle Entrate sono legittimati a recuperare l’Iva e disconoscere le detrazioni d’imposta, nonchè le deduzioni dai costi per l’acquisto da parte del concessionario di beni estratti da un deposito IVA, di cui sia stato accertato il carattere “virtuale”, trattandosi di indebita detrazione d’imposta per operazioni inesistenti.

3. I motivi sono inammissibili.

3.1. Come riferito nell’esposizione dei fatti di causa, il giudice di appello ha giustificato il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate sulla base di una pluralità di rationes decidendi, tra cui quella relativa al decorso del termine triennale di prescrizione dei diritti doganali, di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, nella specie non soggetto al raddoppio in difetto dei presupposti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3.

Orbene, la ricorrente ha trascurato di censurare tale decisione che è da sè sola idonea a sorreggere la sentenza di appello cosicchè anche l’eventuale fondamento delle censure mosse alle altre ragioni della decisione non consentirebbe di travolgere l’intero decisum e ciò rende evidente come difetti in capo alla ricorrente l’interesse ad una pronuncia sui motivi di censura dedotti.

Va quindi ribadito il ben noto principio affermato da questa Corte, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (cfr. Cass. n. 20118 del 2006; conf. n. 1658 del 2005; Sez. U, n. 7931 del 2013; n. 4293 del 2016).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, mentre va escluso l’obbligo dell’Agenzia delle entrate di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014 e n. 1778 del 2016).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.300,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto che non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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