Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18641 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 11/07/2019), n.18641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 2892-2896-2898/2015 R.G.

rispettivamente proposti da:

S.M. (n. 2892/2015), C. & C. snc di C.D.

& S.M. (n. 2896/2015) e C.G. (n.

2898/2015) tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco

Castiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma via

Giuseppe Cerbara n. 64, giusta mandato in calce a ciascun ricorso.

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma via

dei Portoghesi n. 12.

– contro ricorrente –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della

Emilia Romagna nn. 1119/2014, 1118/2014 e 1124/2014, tutte

depositate il 9 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

Fatto

RILEVATO

CHE:

S.M., C.G. e C.D. nella qualità rispettivamente di legale rappresentante della snc C. & C. il terzo, e di soci gli altri due, impugnano con separati ricorsi gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori redditi nei confronti della società e dei soci (quale reddito di partecipazione alla società) per l’anno di imposta 2004. L’accertamento si fondava sulla sottofatturazione di quattro unità immobiliari compravendute dalla società situate nel medesimo complesso edilizio oggetto di separato accertamento per l’anno precedente. La Commissione tributaria provinciale di Ravenna accoglieva i ricorsi con tre distinte sentenze, tutte emesse in data 18 gennaio 2010. Appella l’Agenzia delle Entrate. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con tre diverse sentenze, indicate in epigrafe, accoglie gli appelli e condanna gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Ricorrono per cassazione i contribuenti, con tre separati ma identici ricorsi per sette motivi e chiedono l’annullamento della sentenza impugnata. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, poichè hanno lo stesso oggetto e si fondano sugli stessi motivi. Infatti nessuna specifica controdeduzione è stata proposta dai soci con riferimento alla loro posizione individuale, ma solo con riferimento all’accertamento effettuato ed alle decisioni di merito prese nei confronti della società.

2.- Le sentenze impugnate ritengono corretti gli accertamenti relativi all’anno di imposta 2004, oggetto del presente giudizio, in quanto fondati sulla circostanza che è verisimile che il prezzo di vendita degli immobili nell’anno 2004 non fosse inferiore rispetto a quello praticato l’anno prima per immobili aventi le medesime caratteristiche, accertato mediante indagini bancarie e consulenza tecnica d’ufficio. Questa argomentazione logica non viene in alcun modo intaccata dai motivi di impugnazione, che si riferiscono tutti all’accertamento relativo ai redditi 2003.

3.- Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) perchè la sentenza che ha accolto l’appello dell’Agenzia per l’accertamento relativo all’anno di imposta 2003 non ha valutato la circostanza, non contestata dalla controparte, che la documentazione bancaria acquisita in atti era priva della sottoscrizione dei richiedenti il mutuo, nè vi erano contratti preliminari di acquisto sottoscritti dagli stessi acquirenti. Onde l’insussistenza del requisito della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate.

4.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 2729 c.c., nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 comma 2 lett. d) e dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) perchè: l’accertamento si fonda su presunzioni semplici prive di valore giuridico; inoltre la relazione del C.T.U. nominato dalla Commissione tributaria nel procedimento relativo all’anno di imposta 2003 non avrebbe valore probatorio perchè affetta da palesi incongruenze; le perizie di stima effettuate dalla banca ai fini della concessione del mutuo si riferiscono solo a tre immobili su 18; infine la sentenza non esamina le osservazioni di cui sopra mosse in sede di appello.

5.- con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 nonchè dell’art. 132 c.p.c., artt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè farebbe del tutto difetto la motivazione della sentenza impugnata.

6.- con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, punto 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, punto 7, art. 7 statuto dei contribuenti, art. 112 c.p.c. per omessa esibizione dell’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie, eccezione sollevata in entrambi i gradi del giudizio di merito e non esaminata dai primi giudici.

7.- Il quinto motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) perchè il giudice di merito non ha valutato l’eccezione di mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie.

8.- il sesto motivo denunzia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 56,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 112 c.p.c., nonchè dei principi comunitari (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) perchè l’accertamento ha considerato il valore normale o venale o di mercato, in violazione della normativa indicata; l’eccezione è stata proposta in sede di appello ma non è stata valutata dalla CTR.

9.- il settimo motivo, infine, denunzia la violazione degli artt. 23 e 53 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) poichè la pretesa tributaria non sarebbe coerente con la capacità contributiva dei ricorrenti

10.- Tutti i motivi di ricorso colgono solo parzialmente la ratio decidendi delle sentenze impugnate, in quanto non contrastano le ragioni della decisione sull’accertamento relativo all’anno 2004, oggetto del presente giudizio, ma quelle relative all’anno 2003, oggetto di separati procedimenti. Anche se queste ultime hanno costituito un antecedente logico delle sentenze qui impugnate, tuttavia esse si limitano a prendere atto dei precedenti giudizi, ritenendoli convincenti e condivisibili perchè fondati su presunzioni aventi carattere di gravità, precisione e concordanza, desunte da dati di comune esperienza e da concreti ed obiettivi elementi, corroborati dalle risultanze delle consulenza tecnica d’ufficio, e non contrastati adeguatamente dai contribuenti. Non colgono nel segno, quindi, le articolate critiche svolte dai ricorrenti nei confronti delle sentenze relative all’anno di imposta 2003, se non nella parte in cui esse siano idonee a denotare un vizio anche delle sentenze oggetto delle presenti impugnazioni.

10.1- Nei limiti in cui in cui è consentito in questa sede lo scrutinio dei motivi dei presenti ricorsi (in realtà relativi all’accertamento per l’anno 2003), che può essere effettuato sommariamente e congiuntamente per tutti i motivi proposti, ritiene la Corte che essi non siano idonei ad evidenziare errori rilevabili in sede di legittimità nelle sentenze impugnate in questa sede, che hanno correttamente valutato la valenza dimostrativa delle sentenze relative all’anno di imposta precedente. In particolare:

10.2- I primi due motivi di ricorso in realtà non denunziano un vizio di violazione di legge ma appaiono piuttosto diretti ad una rivalutazione in fatto del materiale probatorio acquisito, inammissibile in sede di legittimità

10.3- Il terzo motivo di ricorso è infondato perchè la sentenza impugnata in questa sede è sorretta da un percorso logico che consente di desumere perchè sia stata disattesa ogni contraria prospettazione, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli argomenti proposti dalle parti (Cass. n. 2615/2010).

10.4- Il quarto e quinto motivo non consentono di ritenere viziata la decisione qui impugnata, come conseguenza di un vizio evidente della decisione precedente. Infatti, a tacer d’altro, le indagini bancarie su cui si fonda l’accertamento per l’anno 2003 e, indirettamente, quello per l’anno 2004, riguardano persone diverse dai contribuenti, che non risulta se ne siano dolute.

10.5- Neanche il sesto motivo di ricorso può determinare un vizio delle sentenze qui impugnate, perchè appare diretto ad una rivalutazione in fatto del materiale probatorio acquisito, inammissibile in sede di legittimità.

10.6- Il settimo motivo, infine, è caratterizzato da estrema genericità.

11.- I ricorsi riuniti pertanto deve essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali e raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.000,00 (quattromila) complessivi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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