Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18641 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2020, (ud. 18/06/2020, dep. 08/09/2020), n.18641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2090-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO

COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato RENATO CARUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA FAGGIOLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO CAPPELLA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIULIA CARESTIA BASSI, ANTONELLA TODDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 644/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/06/2020 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di S.M., collaboratore per i servizi scolastici in virtù di plurimi contratti a termine intercorsi con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, volta al risarcimento dei danni per l’acclarata abusiva reiterazione dei predetti contratti;

a fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava l’avvenuta stabilizzazione a seguito di ammissione a procedura agevolata di immissione in ruolo, idonea a sanare l’abuso;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione S.M. sulla base di tre motivi;

resiste il Ministero con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il collegio rileva che motivi di ricorso – con i quali si deduce violazione dell’art. 14 preleggi per avere applicato in via analogica l’interpretazione giurisprudenziale sui contratti a termine del comparto scuola, violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e D.Lgs. n. 368 del 2001 per avere la Corte escluso il risarcimento del danno comunitario per essere stato il ricorrente assunto a tempo indeterminato a seguito di un concorso pubblico, e violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello considerato un concorso pubblico una procedura agevolata equivalente alla conversione del contratto, senza indagare le reali e concrete modalità e condizioni della procedura concorsuale, investono questioni di rilievo nomofilattico meritevoli di approfondimento, sia per quanto attiene alla valutazione della compatibilità con il settore enti locali dei principi enunciati con riferimento alla scuola statale in tema di risarcimento del danno in caso di avvenuta stabilizzazione, sia per quanto attiene agli effetti dell’offerta di opportunità di stabilizzazione mediante speciali criteri selettivi;

che, pertanto, il processo deve essere rimesso alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla sezione quarta.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

 

 

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