Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18640 del 12/09/2011

Cassazione civile sez. III, 12/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 12/09/2011), n.18640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3892-2007 proposto da:

INTERMEDIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona della

Sig.ra M.E. liquidatrice pro tempore, SERTECH S.R.L.

(OMISSIS) in persona della Sig.ra C.L.

amministratrice unica e legale rappresentante pro tempore, CURATELA

DEL FALLIMENTO N. 567/03 PUBLILANCIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

(OMISSIS) in persona del Curatore pro tempore Dott. S.

P., elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

145/A, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRA GIUSEPPE, rappresentati

e difesi dall’avvocato DI MARTINO DOMENICO giusta procura speciale

del Dott. Notaio LUIGI MUSSO in TORINO 21/6/2006, REP. N. 74534;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI NAPOLI (OMISSIS) in persona del Sindaco On.le

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI

26, presso lo studio dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARONE EDOARDO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1223/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 13/4/2006, depositata il 21/04/2006, R.G.N.

4719/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato DOMENICO DI MARTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le s.r.l. Sertech, Publilancio e Intermedia, premesso:

– che la propria attività consisteva nella commercializzazione di servizi pubblicitari all’interno degli stadi di calcio;

– che, nel luglio del 1997, il servizio di Polizia Amministrativa del comune di Napoli, autorizzato ad accettare prenotazioni di spazi pubblicitari per conto dell’ente territoriale, aveva comunicato loro l’impossibilità di affidargli in concessione il servizio pubblicitario per l’annata 1997/1998 (avendo l’amministrazione comunale deciso di autorizzare la sola gestione diretta degli spazi in parola);

– che il medesimo servizio di P.A. aveva altresì comunicato l’avvenuta autorizzazione per le richieste di prenotazione già avanzate dalle società attrici;

– che, con successiva nota del 28.8.1997, il predetto servizio aveva precisato che tali prenotazioni si riferivano al periodo 13.9.1997/28.2.1998 e che i valori totali sarebbero corrisposti a L. 205 milioni per la Publilancio, L. 182 milioni 500 mila per la Sertech e a L. 75 milioni per la Intermedia;

che le società interessate avevano confermato la prenotazione anche per il successivo trimestre 1.3.1998/31.5.1998, ricevendo conferma con nota dell’8/9/1997;

– che, con successiva nota 26/9/97, nonostante gli avvenuti pagamenti – corrispondenti alle prenotazioni accettate -, il comune ne aveva comunicato la revoca con riserva di restituzione delle somme versate;

– che le attrici erano state costrette a recedere dai rapporti già instaurati con numerose aziende e ad interrompere le trattative in corso con molte altre;

– che l’impugnazione dinanzi al TAR della delibera comunale di concessione in uso degli spazi pubblicitari all’interno dello stadio S. Paolo alla SSC Napoli (nonchè dell’atto di revoca dell’assegnazione proveniente dal dirigente del servizio di polizia amministrativa) era stata rigettata (non senza rilevarne profili di incoerenza e contraddittorietà nell’ambito delle trattative con le ricorrenti);

tanto premesso, convennero in giudizio il comune di Napoli dinanzi al tribunale partenopeo, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente riscosse, la declaratoria di responsabilità per recesso ingiustificato dalle trattative, il risarcimento dei danni quantificati in L. 2 miliardi 156 milioni.

Il giudice di primo grado accolse parzialmente la domanda, dichiarando l’inadempimento del comune convenuto quanto al contratto concluso per il semestre 9/97 – 2/98 e condannandolo al risarcimento dei danni da lucro cessante subito dalle attrici.

La corte di appello di Napoli, investita del gravame proposto dal comune, lo accolse, rigettando in limine litis un’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalle società convenute in quel grado.

La sentenza è stata impugnata dalla Sertech, dalla Intermedia e dalla curatela del fallimento Publilancio con ricorso per cassazione sorretto 5 da motivi. Resiste con controricorso il comune di Napoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 285 c.p.c. in relazione all’eccezione di improcedibilità dell’appello.

Il motivo, che ripropone un’eccezione di rito già tempestivamente sollevata con l’atto di costituzione in appello, si conclude con i seguenti quesiti di diritto:

– accerti la corte se, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c., la notifica della sentenza effettuata alla parte nel domicilio eletto presso il difensore sia equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 110 e 255 c.p.c., nei confronti del procuratore costituito della parte, atteso che entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo difensore, come tale qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione;

– accerti la corte se, nel caso che ne occupa, la circostanza dalla quale potersi ritenere che permanga il collegamento tra la parte (Comune di Napoli), il suo procuratore e il domicilio reale di quest’ultimo – in modo che il procuratore possa avere avuto conoscenza dell’atto a lui destinato per valutarne la possibilità di impugnazione sia rappresentata dalla unicità di domiciliazione di parte e procuratore costituito, stante la struttura organizzativa del Comune di Napoli e la prova rappresentata dalla relata di notifica apposta su entrambe le copie notificate della sentenza attesa la assoluta identità del domicilio del sindaco e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito, rigorosamente presso l’avvocatura municipale;

– accerti la corte se la sentenza sia stata validamente notificata in data 30.7.2003 a mani del soggetto, quale unico consegnatario, addetto all’ufficio ricezione degli atti, sia diretti alla parte che a ciascun componente dell’avvocatura municipale, con il quale sia evidente una comunanza di rapporti che faccia presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, nel medesimo domicilio eletto dal procuratore costituito; accerti la corte se, pur volendo prescindere dalla relata di notifica, nessuna incertezza circa le generalità del procuratore costituito potesse evincersi dal contesto della sentenza notificata, a cominciare dalla sua intestazione, nella quale era chiaramente indicato l’identità del domicilio elettivo del sindaco del comune di Napoli e di quello eletto unitamente all’avv. Edoardo Barone dell’avvocatura municipale, dal quale era rappresentato e difeso come da procura generale ad lites per notaio Fiordiliso, giusta delibera della giunta comunale;

– accerti la corte se la notifica della sentenza di prime cure, effettuata il 30.7.2003, debba ritenersi formalmente idonea a consentire la decorrenza del termine breve per l’impugnazione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, per essere infruttuosamente spirato il termine di cui all’art. 326 c.p.c..

A tali quesiti (la cui ammissibilità – nonostante la formulazione secondo una struttura cd. “multipla” – appare predicabile stante l’omogeneità delle questioni sottoposte all’esame della Corte e la sostanziale unicità del principio di diritto che, alla Corte stessa, si chiede di affermare, giusta l’insegnamento di cui a Cass. 9-6- 2010, n. 13868) deve essere data risposta affermativa. La corte di appello, nel disattendere l’eccezione di inammissibilità del gravame del comune per intempestività dello stesso in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza, ha opinato che detto termine non potesse che decorrere dalla notifica al procuratore costituito ai sensi dell’art. 285 c.p.c., ritenendo conseguentemente inidonea a far decorrere il termine de quo una qualsiasi diversa forma di notifica. Il principio, nelle sue linee generali conforme a diritto, non può nè deve ritenersi oggetto di rigida, indiscriminata, anelastica applicazione.

Premesso che, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326 c.p.c., la notifica della sentenza effettuata alla parte nel domicilio eletto presso il difensore equivale a quella compiuta, ex artt. 170 e 285 c.p.c., al procuratore costituito della parte stessa (atteso che entrambe le forme di impugnazione assicurano l’esigenza della piena conoscenza del contenuto della sentenza per la parte tramite il suo difensore, qualificato ex munere suo a valutare l’opportunità dell’impugnazione), la peculiarità del caso di specie emerge dalla circostanza – tale da consentire la presunzione assoluta di irredimibile collegamento tra la parte (comune di Napoli), il suo procuratore costituito e il domicilio di quest’ultimo – secondo la quale la struttura organizzativa del comune di Napoli (come comprovato dalla relata di notifica apposta su entrambe le copie notificate della sentenza oggi impugnata, e come mai contestato nel corso del giudizio di merito, onde la circostanza può dirsi pacifica) è dotata di un servizio di avvocatura municipale sito nella medesima sede (P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo) ove è domiciliato il sindaco, ufficio destinato a ricevere la notifica di tutti gli atti, a qualunque tìtolo indirizzati al comune a mezzo di ufficiale giudiziario. Ne consegue – come correttamente rileva la difesa delle società ricorrenti – l’assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio del sindaco e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito. La notifica presso il medesimo domicilio della prima sentenza presso l’avvocatura municipale rende pertanto idoneo l’atto a far decorrere il termine per l’impugnazione, nessuna incertezza circa le generalità del procuratore costituito potendo scaturire dall’intero contesto dell’atto, fin dalla sua intestazione, contenente la chiara indicazione del domicilio eletto dal sindaco di Napoli e del nome dell’avvocato che rappresentava e difendeva l’ente in qualità di appartenente all’avvocatura municipale.

La notificazione eseguita in siffatta guisa doveva e deve, pertanto, ritenersi idonea – alla stregua di elementari principi di buona fede, correttezza e celerità processuale più volte predicati da questa corte regolatrice, anche a sezioni unite – a soddisfare l’esigenza di assicurare che la sentenza fosse portata a conoscenza del soggetto qualificato, ex munere suo, a valutare il più opportuno comportamento da assumere anche a fini impugnatori.

L’appello proposto dal comune di Napoli doveva e deve, pertanto, essere dichiarato tardivo e conseguentemente inammissibile.

A tale declaratoria consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

I residui motivi restano assorbiti in tale declaratoria di inammissibilità.

Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Possono compensarsi le spese del giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2011

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