Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18640 del 12/08/2010

Cassazione civile sez. II, 12/08/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 12/08/2010), n.18640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.V. (OMISSIS), S.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in. ROMA, VIA ORTI

DELLA FARNESINA 116, presso lo studio dell’avvocato COLICA ROBERTO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato

PETRETTI ALESSIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GRIFFI ANTONIO;

– controricorrente –

e contro

V.G., V.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 525/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato COLICA Roberto, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28-4-1989 S.V. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Chiavari D.B. G. chiedendo pronunciarsi l’annullamento del testamento olografo in data 24-2-1986 con il quale S.M., deceduta l’11-12-1989 e di cui l’attore era nipote, aveva disposto dei suoi beni in favore del convenuto, deducendo al riguardo l’incapacità di intendere e di volere della testatrice.

Il D.B. convenuto costituendosi in giudizio contestava il fondamento della domanda attrice.

Il contraddittorio veniva integrato nei confronti degli altri successibili V.A., V.F., S. S., S.C. e Sa.Ca..

Con sentenza del 20-9-1997 il Tribunale accoglieva la domanda.

Proposta impugnazione da parte del D.B. la Corte di Appello di Genova con sentenza del 19-4-2001 rigettava il gravame.

A seguito di ricorso per cassazione da parte del D.B. cui resistevano S.V., S.S., V. A. e V.F. questa Corte con sentenza del 19-11- 2004 accoglieva i primi due motivi, cassava quindi la sentenza impugnata e rinviava la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, premettendo che la incapacità della testatrice doveva essere accertata con riferimento alla data di redazione del testamento del 24-2-1986, e che il giudice di appello aveva evidenziato generici disturbi psichici da cui sarebbe stata affetta fin dal 1984 S.M. confermando l’annullamento del testamento sulla base di indizi non gravi, non precisi e non concordanti.

Proposta la riassunzione della causa da parte del D.B. cui resistevano S.V., S.S., V. F. e V.G. quale erede di V. A. nel frattempo deceduto, la Corte di Appello di Genova con sentenza del 13-5-2006, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha respinto le domande formulate da S. V. e dagli intervenuti nei confronti del D.B. in ordine alla eredità di S.M., ritenendo insussistenti gli estremi della incapacità di intendere e di volere di quest’ultima alla data di redazione del suddetto testamento.

Per la cassazione di tale sentenza S.V. e S.S. hanno proposto un ricorso articolato in due motivi cui il D.B. ha resistito con controricorso; i ricorrenti hanno successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando “contraddittoria e insufficiente motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione agli artt. 591, 2727, 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato gli elementi acquisiti al processo, costituiti da risultanze testimoniali, documentali, indiziarie e da prove atipiche.

Sotto un primo profilo V. e S.S., ai fini di evidenziare la presbiofrenia da cui era affetta S.M., richiamano le condizioni psico-fisiche di quest’ultima negli anni 1984-1986 come emergenti dalle dichiarazioni dei testi escussi ed in parte accertate dalla stessa Corte territoriale (perdita di memoria, necessità di assistenza per l’igiene personale, per lavarsi e vestirsi, rinuncia ad uscire dalla propria abitazione), evidenziano la singolarità della circostanza utilizzata dal giudice di appello per affermare una condizione psichica della testatrice quasi normale (ovvero l’uso di un binocolo per guardare fuori dalla finestra) e rilevano che la pretesa capacità della S. di emettere le ricevute dei corrispettivi della locazione dei suoi beni che percepiva da parte dei conduttori era stata smentita dal teste A. P..

I ricorrenti poi deducono una errata lettura da parte della Corte territoriale della relazione peritale redatta il 16-11-1989 dal C.T.U. nominato nel procedimento di interdizione promosso nei confronti della S. Dottor M. laddove era stato affermato che “per quanto consta, la paziente sembra aver goduto buona salute fino al 1986”; in realtà tale conclusione non era frutto di un dato anamnesico direttamente accertato, ma di quanto riferito da una nipote della interdicenda al C.T.U., che invece aveva diagnosticato una prebiofrenia.

V. e S.S. inoltre, dopo aver rilevato che l’espressione usata dalla “de cuius” nel testamento “lego” in luogo di quella “istituisco erede” poteva esserle stata suggerita solo dal D.B., interessato a non sopportare – quale legatario – alcun debito ereditario, rilevano l’omesso esame da parte del giudice di appello di una copiosa documentazione medica dalla quale risultava chiaramente la sussistenza nella S., a partire dal 1984, di disturbi demenziali su base cerebro-vascolare che all’inizio del 1986 erano conclamati, e che da allora avevano registrato come inevitabile quella persistenza a seguito della quale la paziente era infine giunta al decesso nel 1989; per altro verso nessuna conclusione in senso contrario poteva ritenersi giustificata, come invece affermato dalla Corte territoriale, dal fatto che, al momento della dimissione della S. nel gennaio 1986 dall’Ospedale di Chiavari, nel prescriverle una terapia farmacologica (Visergil) correlata a “sindrome ansioso – depressiva in paziente anziano”, era stato precisato che la paziente durante la degenza era stata segnalata solo come “scontrosa, irritabile, modicamente agitata”; in realtà la cartella clinica del 29-12-1985 rilasciata dal suddetto Ospedale, laddove si affermava che la paziente aveva la “psiche integra”, era in aperto contrasto con quanto riportato nella descrizione della anamnesi.

Infine i ricorrenti assumono che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso qualsiasi rilievo alla personalità del D.B. quale “cacciatore di elargizioni testamentarie” come emergente da altre parallele vicende successorie.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 591-2697-2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., assumono che soltanto il vizio motivazionale denunciato con il primo motivo ha indotto la Corte territoriale a respingere la domanda di annullamento della scheda testamentaria per incapacità della testatrice, con conseguente pronuncia di apertura della successione legittima e devoluzione dei beni agli eredi legittimi, e di condanna del D.B. al rilascio degli stessi a loro favore.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La Corte territoriale, premesso che nel rispetto dei limiti devolutivi imposti dalla sentenza di questa stessa Corte sopra menzionata occorreva verificare se nella situazione di fatto accertata ed irrevocabilmente presupposta fossero rinvenibili elementi tali da indurre a ritenere sussistenti gli estremi della incapacità di intendere e di volere della testatrice all’atto della redazione del testamento olografo del 24-2-1986, in particolare di una condizione patologica di demenza senile, ha escluso tale evenienza alla luce degli elementi di valutazione acquisiti.

Il giudice di appello ha anzitutto negato rilievo in proposito ad alcuni comportamenti od abitudini di vita della S. (quali ad esempio il non uscire più di casa dopo essere stata colpita da infermità alle gambe o la sopravvenuta trascuratezza nella cura della persona e della casa o ancora il consumare i pasti a letto) di per sè non significativi di una condizione di patologia mentale nei termini sopra enunciati, ed ha invece attribuito valore in senso contrario ad elementi che evidenziavano uno stato psichico poco meno che normale, quali l’uso di un binocolo per guardare fuori dalla finestra o la sua capacità di emettere le ricevute dei corrispettivi della locazione dei suoi beni percepiti da parte dei conduttori.

La sentenza impugnata, dopo aver escluso rilievo dimostrativo di una condizione di menomata consapevolezza del significato del proprio operare all’uso certamente improprio sotto il profilo tecnico- giuridico nel testamento suddetto del termine “lego” in luogo della locuzione “istituisco erede”o di altra equivalente, ha evidenziato l’erroneità dell’assunto secondo cui dal documento di dimissioni della S. dopo il ricovero del gennaio 1986 presso la d visione pneumologia dell’ospedale di Chiavari sarebbe risultata la prescrizione di una terapia farmacologica (Visergil) correlata a “sindrome ansioso-depressiva in paziente anziano”, atteso che in quella sede era stata suggerita la continuazione della terapia con lo stesso medicamento somministrato alla paziente durante la degenza durante la quale la S. era stata segnalata solo come “scontrosa, irritabile, modicamente agitata”; anzi doveva attribuirsi rilevanza di segno contrario al sospetto di deficienza psichica al dato anamnestico riferito dal C.T.U. nominato nel procedimento di interdizione secondo cui “per quanto consta la paziente sembra aver goduto buona salute fino al 1986”, considerato altresì che S.V. solo tre anni dopo la redazione del testamento predetto aveva promosso nei confronti della zia un ricorso per la declaratoria della sua interdizione.

Infine il giudice di appello ha escluso rilievo ai fini della decisione al tentativo di ricondurre la personalità del D.B. a quella di un “cacciatore” di elargizioni testamentarie, potendo tale eventuale circostanza essere significativa in una ipotesi di captazione testamentaria (inizialmente prospettata dal S. ma poi non più coltivata) e non anche con riferimento all’esame della domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere della testatrice.

Orbene da tali considerazioni occorre concludere che la Corte territoriale, avendo puntualmente indicato le fonti del proprio convincimento, ha proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede da parte dei ricorrenti, che invero con il motivo in esame tendono inammissibilmente a prospettare una diversa valutazione degli elementi acquisiti, trascurando di considerare il potere in proposito devoluto al giudice di merito in ordine alla valutazione delle prove ed al giudizio sulla attendibilità dei testi, alla concludenza delle prove stesse, ed alla scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti oggetto di contestazione tra le parti, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; e non vi è dubbio nella specie che è logica e corretta la valorizzazione operata dal giudice di appello soprattutto della cartella clinica relativa ai ricovero della S. nel 1985 ed alle sue dimissioni nel gennaio 1986 (in epoca quindi molto prossima alla redazione in data 24-2-1986 del testamento per cui è causa), posto che dalla sua lettura – secondo il motivato convincimento della sentenza impugnata indirettamente confermato dagli stessi ricorrenti dove richiamano, sia pure per censurarla, l’espressione “psiche integra-sensorio vigile” riportata nella suddetta cartella – doveva escludersi la sussistenza di una inequivocabile condizione di incapacità di intendere e di volere della testatrice.

Le conclusioni della Corte territoriale all’esito della valutazione degli elementi probatori acquisiti sono quindi conformi all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del “de cuius”, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume (salva l’ipotesi, non ricorrente nella specie,, che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente), di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. 6-12-2001 n. 15480; Cass. 18-4-2005 n. 8079; Cass. 15-4-2010 n. 9081).

E’ poi appena il caso di osservare che i profili di censura con i quali si accenna ad un comportamento del D.B. che possa aver influenzato la volontà della S. all’epoca di redazione dei testamento “de quo”sono del tutto irrilevanti, posto che, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, l’ipotesi che tale testamento fosse effetto di captazione, pur inizialmente prospettata, non era stata più coltivata.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2010

 

 

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