Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18640 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 11/07/2019), n.18640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 343/2015 R.G. proposto da

C. & C. snc di C.D. & S.M.

rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Castiello, con domicilio

eletto presso il suo studio in Roma via Giuseppe Cerbara n. 64,

giusta mandato in calce a ciascun ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma via

dei Portoghesi n. 12.

– contro ricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Emilia Romagna n. 858/01/2014 depositata l’8 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.D. nella qualità di legale rappresentante della s.n.c. C. & C. impugna l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori redditi nei confronti della società per l’anno di imposta 2003. L’accertamento si fondava sulla rideterminazione dei corrispettivi pagati dagli acquirenti delle unità immobiliari vendute dalla società situate nei comuni di Fusignano e Castel Bolognese. La Commissione tributaria provinciale di Ravenna accoglieva parzialmente il ricorso con sentenza n. 132/02/09 depositata in data 10 dicembre 2009, riducendo il valore accertato. Appella la società. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Ricorre per cassazione la contribuente per otto motivi e chiede l’annullamento della sentenza impugnata. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 113 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere il giudice del merito deciso secondo equità fuori dei casi consentiti.

2.- Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) perchè la sentenza impugnata non ha valutato la circostanza, non contestata dalla controparte, che la documentazione bancaria acquisita in atti ed utilizzata ai fini dell’accertamento era priva di sottoscrizione.

3.- Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 2729 c.c., nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d) e dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) perchè: l’accertamento si fonda su presunzioni semplici prive di valore giuridico; inoltre la relazione del C.T.U. nominato dalla Commissione tributaria non avrebbe valore probatorio perchè affetta da palesi incongruenze; le perizie di stima effettuate dalla banca ai fini della concessione del mutuo si riferiscono solo a tre immobili su 18; infine la sentenza non esamina le osservazioni di cui sopra mosse in sede di appello.

4.- con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 nonchè dell’art. 132 c.p.c., artt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè farebbe del tutto difetto la motivazione della sentenza impugnata.

5.- con il quinto motivo di ricorso si denunzia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, comma 1, punto 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, punto 7, art. 7 statuto dei contribuenti, art. 112 c.p.c. per omessa esibizione dell’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie, eccezione sollevata in entrambi i gradi del giudizio di merito e non esaminata dai primi giudici.

6.- Il sesto motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) perchè il giudice di merito non ha valutato l’eccezione di mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie.

7.- il settimo motivo denunzia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 112 c.p.c., nonchè dei principi comunitari (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) perchè l’accertamento ha considerato il valore normale o venale o di mercato, in violazione della normativa indicata; l’eccezione è stata proposta in sede di appello ma non è stata valutata dalla Commissione tributaria regionale.

8.- l’ottavo motivo, infine, denunzia la violazione degli artt. 23 e 53 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) poichè la pretesa tributaria non sarebbe coerente con la capacità contributiva della ricorrente.

9.- I motivi del ricorso possono essere valutati facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”, per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare tutte le altre, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (Cass. Sez. U. del 08/05/2014 n. 9936, e da ultimo Cass., civ. 5 sez. 11/05/2018 n. 11458).

9.1- Tanto premesso, ritiene la Corte che il quarto motivo di ricorso sia fondato. La motivazione della sentenza impugnata consiste infatti in appena cinque righe in cui si afferma che “la rideterminazione dei corrispettivi, così come decisa dai giudici di prime cure, appare del tutto condivisibile, anche alla luce delle risultanze della CTU disposta da questa commissione. Merita sottolineare inoltre che la società contribuente non ha esibito alcuna prova atta a dimostrare l’inattendibilità di tali risultanze”.

9.2- Il vizio della motivazione si converte in violazione di legge nel caso in cui la motivazione sia omessa, apparente, manifestamente contraddittoria, perplessa o incomprensibile, sempre che il vizio sia testuale. In proposito dovrà tenersi conto di quanto questa Corte ha già precisato in ordine alla “mancanza della motivazione”, con riferimento al requisito della sentenza di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c.: tale “mancanza” si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum” (Cass. n. 20112 del 2009).

9.3- Nel caso in esame la motivazione della sentenza impugnata è talmente concisa da non consentire la ricostruzione del percorso logico seguito dai giudici per giustificare la decisione, tanto più in considerazione della complessità delle questioni di fatto proposte dalle parti, a fronte delle quali vengono svolte nella sentenza delle affermazioni meramente tautologiche.

9.4- Il vizio di motivazione rilevato rende superfluo l’esame dei rimanenti motivi di ricorso proposti, e induce la Corte a disporre l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice del merito per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo ricorso, assorbiti gli altri, e rinvia come le sentene impugnate per un nuovo esame, anche sulle spese, alla Commissione tributaria dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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