Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1864 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1864 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 12971-2007 proposto da:
PUCCIO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato
IACONO QUARANTINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIRRONE LIBORIO BALSAMO giusta delega
in calce;
– ricorrente –

2013
contro

3521

AGEZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI TERMINI
IMERESE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 95/2005 della COMM.TRIB.REG.

Data pubblicazione: 29/01/2014

di PALERMO, depositata il 14/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato IACONO QUARANTINO

l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’inammissibilità e in subordine rigetto del
ricorso.

delega Avvocato PIRRONE BALSAMO che ha chiesto

Svolgimento del processo
L’Ufficio IVA di Palermo notificava a Puccio
Michele avviso di rettifica relativo all’anno di
imposta 1986 avverso il quale il contribuente

Tributaria provinciale di Catania, in quanto aveva
proposto domanda di condono ex art.44 e 45 legge
413 del 1991 e corrisposto le somme dovute.
La Commissione Tributaria Provinciale, davanti alla
quale il ricorrente non si presentava, rigettava il
ricorso.
Successivamente, passata in giudicato la sentenza
della Commissione Tributaria provinciale di
Catania, l’Agenzia delle Entrate notificava in data
22/11/2001 cartella di pagamento a Michele Puccio e
chiedeva il pagamento della somma complessiva di
euro 10.532,42 per IVA relativa all’anno 1986 più
interessi e sanzioni.
Il contribuente Michele Puccio impugnava la
cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle
Entrate

davanti

Commissione

alla

tributaria

provinciale di Palermo la quale dichiarava
inammissibile il ricorso con sentenza confermata
dalla Commissione Tributaria regionale della
Sicilia. I giudici di appello ritenevano che la
cartella di pagamento potesse essere impugnata solo
ed esclusivamente per vizi propri della stessa
mentre tutte le questioni di merito della
controversia avrebbero dovuto essere esaminate nel

1

presentava ricorso davanti alla Commissione

precedente procedimento avente ad oggetto l’avviso
di rettifica.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Sicilia ha proposto ricorso per

delle Entrate non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 44 e 45 e 46 nonché art. 53 commi 11 e 12
legge 413 del 1991 in relazione all’art. 360
comma l nr. 3 cpc perché la CTR ha ritenuto che
la cartella di pagamento impugnata fosse
sindacabile solo per vizi propri e non in quanto
erroneamente emessa nonostante la presentazione
della domanda di condono.
Nella

fattispecie infatti

la cartella di

pagamento era stata erroneamente emessa
dall’Ufficio il quale non aveva comunicato alla
CTP di Palermo che il contribuente aveva
presentato domanda di condono e disposto il
pagamento delle rate con conseguente estinzione
della controversia. Pertanto la CTP di Palermo
aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di

2

cassazione Puccio Michele con un motivo,l’Agenzia

rettifica

e

successivamente

era stata emessa la cartella di pagamento
impugnata.
Appare opportuno precisare che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, è stato

29/07/2011) “La cartella esattoriale di
pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di
accertamento divenuto definitivo, si esaurisce
in un’intimazione di pagamento della somma
dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo
ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza
che, in base all’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in
giudizio solo per vizi propri e non per
questioni attinenti all’atto di accertamento da
cui è sorto il debito. Ne consegue che tali
ultimi vizi non possono essere fatti valere con
l’impugnazione della cartella, una volta che sia
definito con sentenza irrevocabile il giudizio
tributario, salvo che il contribuente non sia
venuto a conoscenza della pretesa impositiva
solo con la notificazione della cartella
predetta.”
Il suddetto orientamento risulta confermato in
numerose altre pronunce pienamente condivise da
3

affermato che (Sez. 5, Sentenza n. 16641 del

questo collegio ( per esempio n.21082/2011,
16641/2011).
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
respinto e le spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna Puccio Michele

al

pagamento delle spese del giudizio di legittimità
che si liquidano in

e

1.600,00 oltre spese

prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 9/12/2013

Il consigliere estensore

Il Presidente

vanno poste a carico del contribuente.

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