Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1864 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. II, 28/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 28/01/2021), n.1864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23769/2019 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in Roma, v.le Angelico 97,

presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 194/2019 della Corte D’appello di Bari,

depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dall’impugnazione promossa da O.J., cittadino (OMISSIS), avverso il diniego di qualunque forma di protezione deciso dalla Commissione territoriale di Crotone per il riconoscimento della protezione internazionale;

– esponeva il richiedente di avere lasciato il suo paese di origine, in particolare il Delta State dove viveva in un villaggio molto povero, orfano di madre, per migliorare le sue condizioni economiche;

– alla stregua del racconto del richiedente il tribunale dichiarava l’insussistenza delle condizioni per le richieste forme di protezione;

– proposto gravame la Corte d’appello di Bari ha confermato la conclusione del giudice di primo grado;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal richiedente asilo con ricorso affidato a due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso esame della situazione di violenza generalizzata esistente in Nigeria;

– il motivo è inammissibile perchè, a fronte della espressa valutazione della situazione socio-politica della Nigeria e della condizione del Delta State in particolare, svolta alla stregua delle fonti (OMISSIS) e del Consiglio di sicurezza dell’Onu del 2018, non specifica quale sarebbe la situazione trascurata e le fonti informative dalle quali essa risulterebbe;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge per avere escluso la protezione umanitaria senza attivare il dovere di cooperazione officiosa in relazione al necessario approfondimento del tema della povertà nel Paese di origine del richiedente;

– il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., dal momento che anche ove appurate le situazioni di difficoltà economica presenti nel paese di origine, le stesse non sono, per costante orientamento giurisprudenziale, di per sè sufficienti, in assenza di specifiche e personali condizioni di vulnerabilità – che non sono state allegate – a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. Cass. 3681/2019; 23757/2019);

– l’inammissibilità di entrambi i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– nulla è dovuto per le spese, in ragione della mancanza di attività difensiva;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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