Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1864 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14287-2006 proposto da:

TIPOGRAFIA EDITRICE BELLAVITIS S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato

ORLANDI MAURO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MORO GLAUCO, giusta delega a margine del ricorso e da ultimo

domiciliata d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

UNIRISCOSSIONI S.P.A.;

– intimata –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA’ FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 151/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/11/2005 R.G.N. 7/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con separati ricorsi poi riuniti, T.M. in qualità di presidente e legale rappresentante “pro tempore” della Società Cooperativa Editrice Bellavitis srl. adiva il Pretore di Pordenone per opporsi:

– a ordinanza-ingiunzione in data 27.10.1998 relativa all’irrogazione di sanzioni;

– alla pretesa contributiva dell’INPS per lit. 3.176.609.000;

– a cartella esattoriale di lit. 3.133.249.916, richieste per contributi omessi.

Il Tribunale, succeduto al Pretore nella competenza, espletata una consulenza tecnica di ufficio, accoglieva parzialmente la pretesa contributiva dell’INPS e condannava la convenuta al pagamento della minore somma di Euro 462.954,55.

2. Proponeva appello la cooperativa Bellavitis. Si costituiva e resisteva l’INPS. La Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– si è formato il giudicato interno per quanto attiene alle maggiori somme pretese dall’INPS, per le quali non vi è stata condanna;

– devesi ritenere tuttora vigente il R.D. n. 1422 del 1924, art. 2, in virtù del quale le società cooperative artigiane sono considerate come datori di lavoro nei confronti dei soci, ragion per cui esse sono tenute al versamento dei contributi;

– sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante;

– non sussiste ultrapetizione, perchè il giudice si è limitato ad accertare una minor misura del credito azionato.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione la srl, Cooperativa Bellavitis, deducendo due motivi. L’ INPS ha depositato delega ed ha partecipato alla discussione della causa. La società Uniriscossioni è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del R.D. n. 1422 del 1924, art. 2 in relazione al R.D. n. 262 del 1942, al D.Lgs. n. 6 del 2003 ed alla L. n. 860 del 1956; della L. n. 443 del 1985, artt. 2, 3 e 4 e art. 15 preleggi. La norma applicata dalla Corte di Appello non è più attuale e si deve ritenere abrogata dalla normativa successivamente emanata in tema di artigianato. I soci di cooperativa non possono essere considerati lavoratori subordinati, mancando il requisito della subordinazione; vige per essi il principio della mutualità, come dimostrato dall’evoluzione legislativa la quale ha posto capo alla L. n. 6 del 2003. Non si tratta di lavoratori dipendenti, ma di soci che prestano il proprio lavoro manuale nell’ambito della cooperativa.

5. Il motivo è infondato. Parte ricorrente da atto che la giurisprudenza in materia di contributi per soci lavoratori di cooperativa artigiana è diversamente orientata e tenta di provocare un ripensamento con motivi, peraltro, non nuovi e già disattesi da questa Corte di Cassazione. Valga “ex multis” Cass. n. 7094.2000, la quale ha ritenuto che “in tema di obblighi contributivi delle società cooperative nei confronti dei soci lavoratori, il R.D. n. 1422 del 1924, art. 2 (da ritenersi tuttora vigente in forza del D.L. n. 1827 del 1935, art. 140, nonostante l’abrogazione, ad opera dell’art. 141, stesso R.D.L. della legge delegata R.D. n. 3184 del 1923) è norma regolamentare (per l’esecuzione del R.D. n. 3184 del 1923) che, con una fictio, ha equiparato ai fini assicurativi la posizione dei soci lavoratori di società cooperative a quella dei lavoratori subordinati, con conseguente sussistenza dell’obbligazione contributiva a carico di tali società a prescindere dalla sussistenza degli estremi della subordinazione in rapporto alla posizione dei soci lavoratori e del fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi, non rilevando in senso contrario il disposto del D.P.R. n. 602 del 1970, che si è limitato ad indicare alcune categorie di lavoratori soci di società ed enti cooperativi (specificamente indicati in allegato elenco) assoggettandole, sia pure a determinate condizioni, agli oneri contributivi previdenziali, senza peraltro incidere sulla disciplina dettata in via generale dal R.D. n. 1422 del 1924, citato art. 2”.

Conformi: Cass. n. 6551.2004, 14496.2000, 66.2007,13818.2008.

6. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 99, 112 e 416 c.p.c., per avere la Corte di Appello accolto una domanda diversa da quella formulata, senza che l’INPS abbia proposto una domanda subordinata, peraltro preclusa.

7. Il motivo è infondato. Nel verificare la fondatezza della pretesa contributiva, il giudice ha il potere-dovere di accertare se ed in quale misura la pretesa stessa sia fondata, con la conseguenza che ove il credito azionato sussista nell’an, ma risulti eccessivo in punto di “quantum”, ben può ridurre la condanna alla misura per la quale ritiene raggiunta la prova. Ciò non implica accoglimento di una domanda diversa e nuova rispetto alla materia del contendere, ma soltanto un accoglimento parziale della domanda originaria.

8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza tra le due parti costituite e vengono liquidate nel dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese quanto alla Uniriscossioni, che è rimasta intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Tipografia Editrice Bellavitis in liquidazione a rifondere all’INPS le spese del grado, che liquida in Euro 19,00 oltre Euro mille/00 per onorari e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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