Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1864 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1864 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CAVALLARI DARIO

SENTENZA
sul ricorso 24990-2013 proposto da:
DI BARI DIEGO, CF DBRDGI68C17A662K, elettivamente
domiciliato in Noci, via De Pretis 72, presso lo studio
dell’avvocato Vincenzo Rotolo, da cui è rappresentato e difeso;
– ricorrente contro

TERRULI

FRANCESCO,

CF

TRRFNC56H01Z602R,

elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio 26, presso
lo studio dell’avvocato Loredana Bove, rappresentato e difeso
da se medesimo;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 484/2012 della CORTE D’APPELLO di
Lecce, Sez. Dist. Taranto, depositata il 23/08/2012;

Data pubblicazione: 25/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 17/10/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;
udito l’Avvocato Francesco Terruli, il quale ha insistito per il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

motivo di ricorso e per l’accoglimento del IV motivo, assorbito
il VI;
letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

FATTI DI CAUSA
Diego Di Bari ha proposto opposizione contro il decreto
ingiuntivo n. 106/05 emesso dalla Sez. Dist. di Martina Franca
del Tribunale di Taranto e notificato il 26 aprile 2005, con il
quale era stato chiesto il pagamento di competenze
professionali in favore dell’avvocato Francesco Terruli nella
misura di C 15.428,87.

Il Tribunale di Taranto, Sez. Dist. di Martina Franca, nel
contraddittorio delle parti, con sentenza n. 30/2009, ha
respinto l’opposizione.

Diego Di Bari ha proposto appello contro la summenzionata
sentenza.

La Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, nel
contraddittorio delle parti, con sentenza n. 484/2012, ha
respinto l’impugnazione.

La corte territoriale ha motivato la sua decisione affermando
che:
Ric. 2013 n. 18729 sez. 52 – ud. 17-10-2017
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Carmelo Sgroi, che ha concluso per il rigetto del I, II, III e V

la transazione intervenuta fra l’appellante ed il Ministero della
Salute non poteva avere effetto sul rapporto clienteprofessionista, poiché si trattava di negozio al quale non
avevano preso parte i professionisti interessati;
le somme già corrisposte dal Ministero della Salute erano

Francesco Terruli;
la disposizione di cui all’articolo 5, comma 4, D.M. 585/94
non poteva essere applicata nella specie perché destinata a
regolare il carico delle competenze professionali all’interno del
giudizio e non le spettanze correlate al contratto d’opera
professionale;
Francesco Terruli aveva posto in essere distinte attività
concludendo transazioni separate, con la conseguenza che non
poteva prospettarsi l’esistenza di un unico onorario;
non era stata provata l’applicabilità di una convenzione
esistente fra Francesco Terruli e l’associazione di emofiliaci Teo
Ripa;
la contestazione relativa alla misura delle tariffe applicate era
generica, mentre l’indennità di trasferta liquidata era congrua.

Diego Di Bari ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
sei motivi.

Francesco Terruli ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo Diego Di Bari lamenta la violazione e

falsa applicazione degli articoli 1710 e 1711 c.c. poiché la corte
territoriale avrebbe errato nell’escludere che gli avvocati
coinvolti nella vicenda avessero concluso con il Ministero della
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state espunte dalla richiesta di pagamento avanzata da

Salute un accordo che poneva a carico di quest’ultimo il
pagamento integrale delle spese legali.
A riprova di ciò il ricorrente deduce che, nel conferire
mandato al collegio di difesa che si era occupato della
controversia con il Ministero della Salute, aveva autorizzato i

somme che verranno erogate dal medesimo Ministero, a titolo
di spese legali, che riconosco di loro esclusiva spettanza”.
Inoltre, egli rappresenta che nell’atto di transazione che
aveva definito il contenzioso tali spese legali erano state
quantificate ed era previsto che

“saranno liquidate

direttamente ai singoli avvocati, secondo gli importi riportati
nella tabella allegata al decreto del Direttore Generale della
Programmazione sanitaria del Ministero della Salute n. 10721
del 26 aprile 2004”.
In particolare, il ricorrente afferma che da alcune lettere
prodotte nel giudizio di primo grado sarebbe emerso che erano
stati stipulati, accanto alle transazioni delle parti, anche degli
accordi concernenti i singoli difensori e che le spese legali
liquidate direttamente dal Ministero della Salute agli avvocati
coprivano “completamente i compensi spettanti a questi ultimi
e che null’altro è dovuto ai predetti legali per la stessa
transazione”.
Peraltro, secondo Diego Di Bari, se veramente l’avvocato
Terruli avesse concluso un accordo che riguardava solo parte
dei compensi a lui spettanti, nonostante egli avesse ricevuto un
mandato specifico per transigere con riferimento a tutte le
spese legali, avrebbe dovuto essere lo stesso professionista a
farsi carico, ai sensi degli articoli 1710 e 1711 c.c., dei danni
derivanti dalla sua condotta non rispettosa delle istruzioni
ricevute.
Ric. 2013 n. 18729 sez. 52 – ud. 17-10-2017
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suoi avvocati, fra i quali era Franceso Terruli, “ad incassare le

La doglianza è infondata.
Infatti, per costante giurisprudenza l’interpretazione dei
contratti, fra cui vanno ricompresi pure la transazione ed il
mandato professionale, è rimessa al giudice del merito, ed è
censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni

(Cfr. Cass., Sez. L, n. 10218 del 18 aprile 2008; Cass., Sez. 2,
n. 4864 del 10 marzo 2007).
Nella specie, la corte territoriale ha correttamente ritenuto
che il rapporto di prestazione d’opera professionale sia
autonomo da quello correlato alla soccombenza nel giudizio,
relativamente alle spese di lite, e dalla transazione, con la
conseguenza che l’eventuale importo riconosciuto dalla
controparte in via bonaria al difensore non può essere
considerato automaticamente idoneo a coprire le spettanze
dovute all’avvocato in virtù del contratto concluso con il
cliente, salvo che diversa volontà delle parti risulti con
chiarezza da quest’ultimo accordo.
La Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, ha, però,
escluso la ricorrenza di una volontà del genere e il ricorrente, a
fronte di ciò, non ha neppure riportato per esteso il contenuto
della transazione in questione, così impedendone ogni esame
nella presente sede, né ha indicato quali canoni interpretativi
sarebbero stati violati o quali difetti presentasse la
motivazione.

2. Con il secondo motivo Diego Di Bari lamenta la violazione

e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 167 c.p.c. poiché
la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non applicabile,
nella specie, la convenzione esistente tra l’associazione di

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di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione

emofiliaci Teo Ripa e Francesco Terruli, che avrebbe obbligato
quest’ultimo ad applicare i minimi tariffari.
In particolare, il controricorrente non avrebbe mai contestato
espressamente l’appartenenza del ricorrente alla suddetta
associazione e, comunque, i presupposti per utilizzare la

produzione di alcuni documenti.
La doglianza è fondata.
In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al
principio del libero convincimento del giudice, la violazione
degli articoli 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso
per cassazione, nei limiti in cui è prospettabile il vizio di
motivazione ex articolo 360, numero 5, c.p.c. (nel testo ratione
temporis applicabile, essendo stata la sentenza qui gravata
pubblicata il 23 agosto 2012), e deve emergere direttamente
dalla lettura della sentenza, senza che la Corte di Cassazione
debba ricorrere ad un riesame degli atti di causa (Cass., Sez.
2, n. 24434 del 30 novembre 2016).
Nella specie, nella decisione impugnata la corte territoriale
afferma espressamente che il Di Bari non aveva provato
l’esistenza dei presupposti di applicazione della convenzione,
vale a dire la sua regolare iscrizione all’associazione Teo Ripa
ed il rispetto delle condizioni per godere dei correlati benefici.
Peraltro, risulta dall’esame della sentenza gravata che il
giudice di secondo grado ha del tutto omesso di tenere conto di
alcuni documenti menzionati nel ricorso (di cui il ricorrente, nel
rispetto del principio di specificità, ha indicato il contenuto e la
precisa collocazione all’interno del fascicolo di prime cure) dai
quali emergerebbe che Diego Di Bari era stato convocato alle
riunioni della suddetta associazione ed aveva firmato i relativi
fogli di presenza.
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convenzione in esame sarebbero stati provati con la

Tali documenti assumono un particolare rilievo anche perché
il controricorrente ha difeso contemporaneamente nello stesso
contenzioso altre persone che si trovavano in una situazione di
salute simile a quella del Di Bari e non ha mai contestato
l’esistenza della convenzione con l’associazione Teo Ripa

trovato pure applicazione in favore di alcuni assistiti (come
emerge dalla sentenza che ha definito, sempre presso la Corte
di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, il giudizio che ha
visto coinvolti Francesco Terruli e tale Manicone, avente ad
oggetto proprio la questione della vincolatività dell’accordo
concluso dal controricorrente con l’associazione Teo Ripa).
Risulta, perciò, contraddittorio che la corte territoriale abbia
considerato il ricorrente non iscritto alla summenzionata
associazione e non idoneo a beneficiare della convenzione de
qua,

senza esaminare la circostanza che egli era stato

convocato ed aveva preso parte alle sue riunioni e nonostante
il controricorrente, di certo collegato alla medesima
associazione in virtù della convenzione, avesse patrocinato,
all’epoca, assieme ad altri difensori, cause analoghe intentate
proprio da membri dell’associazione Teo Ripa.
Prive di rilievo sono, poi, le considerazioni svolte dal
controricorrente in ordine alla mancata dimostrazione
dell’avvenuta corresponsione delle spese vive e degli acconti
all’atto del conferimento dell’incarico ed al fatto che la
convenzione non avrebbe riguardato l’attività stragiudiziale, ma
solo quella giudiziale.
In primo luogo, si rileva che trattasi di profili non
specificamente esaminati dalla corte territoriale e che, quindi,
non sono stati posti a fondamento della decisione.

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(ribadendola nel controricorso), la quale sicuramente ha

Inoltre, si evidenzia che il medesimo Terruli afferma, nel
controricorso, di avere percepito e, comunque, accettato un
acconto dal ricorrente e che dal ricorso e dal controricorso
emerge che la transazione della controversia è avvenuta dopo
due gradi di giudizio di merito ed a cinque anni dall’inizio della

Ne consegue l’accoglimento, per quanto di ragione, del
motivo di ricorso.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’articolo 7 della tariffa civile di cui al DM
n. 585 del 5 ottobre 1994, in quanto la corte territoriale non
avrebbe considerato che Francesco Terruli non aveva provato
l’attività da lui svolta, dimostrazione che sarebbe gravata su di
lui, considerato che egli non era stato l’unico difensore
coinvolto nella controversia e che il collegio di avvocati
incaricato di seguire la causa aveva già ricevuto complessivi C
29.568,92, senza che nessuno di essi, a parte il
controricorrente, avesse richiesto ulteriori importi.
La doglianza è fondata.
Sostiene il controricorrente che il motivo sarebbe
inammissibile perché la relativa censura non sarebbe stata
proposta nell’atto di appello, come avrebbe riconosciuto lo
stesso Diego Di Bari nel suo ricorso, affermando di averla
avanzata solo nella comparsa conclusionale di secondo grado.
Peraltro, nella sentenza qui gravata la corte territoriale dà
atto che Diego Di Bari aveva impugnato la decisione di primo
grado contestando il modo in cui erano stati applicati i principi
in tema di ripartizione dell’onere della prova con riferimento
alla determinazione del quantum dovuto a controparte.

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causa.

Ne consegue che il thema decidendum in appello era stato
definito facendo riferimento pure alla questione concernente la
dimostrazione del credito del Terruli e la determinazione del
relativo ammontare con riguardo all’attività da lui svolta.
Pertanto, la doglianza contenuta nella comparsa

semplice svolgimento logico di un motivo già posto a base
dell’atto di impugnazione contro la sentenza di primo grado e,
quindi, la sua riproposizione nella presente sede è ammissibile.
Quanto all’esame della contestazione, si osserva che, per
costante giurisprudenza, nel caso in cui più avvocati siano stati
incaricati della difesa, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto
ad un onorario nei confronti del cliente solo in base all’opera
effettivamente prestata e tale diritto rimane escluso se,
essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella,
senza che siano state indicate separatamente le prestazioni di
ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed
inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole
prestazioni, poi sommate nella specifica (Cass., Sez. 2, n. 9242
del 12 luglio 2000).
Nella specie, risulta dagli atti che il ricorrente era stato
assistito da un collegio di difensori, del quale era parte il
controricorrente, e che detto collegio abbia ricevuto, nel suo
complesso, dei compensi dal Ministero della Salute e dal Di
Bari.
Non avendo la corte territoriale esaminato detto profilo, la
sentenza deve essere cassata sul punto.

4. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, relativi alla concreta
quantificazione del corrispettivo spettante al controricorrente

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conclusionale di appello, che il controricorrente menziona, era

non devono essere esaminati, risultando assorbiti alla luce
dell’accoglimento del secondo e del terzo.

5. Il ricorso è, perciò, fondato, sicché la sentenza impugnata
va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di

alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie, per quanto di ragione, il II motivo, nonché il III,
rigetta il I e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce perché
decida la controversia nel merito anche in ordine alle spese del
giudizio di legittimità.
“Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione
II Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2017.

Lecce, affinché decida la causa nel merito pure con riferimento

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