Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1864 del 25/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15020-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7616/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 23/10/2014,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Lazio, sez. Latina, che il 16 dicembre 2014 ha confermato la decisione della CTP-Frosinone che ha accolto la domanda dell’ing. D.M.A., laddove essa era diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2003 al 2005. La parte privata non spiega attività difensiva.

La ricorrente censura – per violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) – la sentenza d’appello laddove l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con minimali supporti, mentre risulterebbero compensi a terzi passati nel triennio da 1.355 a 13.893 Euro e spese per lavoro dipendente passate da 6.795 (nel 2003) a 3431 Euro (nel 2004).

L’assunto della CTR si pone in continuità coi principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (laddove si afferma che, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Il fisco, invece, censura la sentenza assolutoria dagli obblighi in materia di IRAP denunciando sì asserite violazioni di norme di diritto sostanziali ma, in realtà, suggerendo una diversa ricostruzione dei requisiti fattuali dell’autonoma organizzazione (Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013), senza neppure ricorrere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ma valendosi di dati desunti dal proprio atto d’appello e non da fonti conoscitive documentali versate nel processo. Il tutto avviene con riferimenti quantitativi di per se stessi non significativi (compensi a terzi passati nel triennio da 1.355 a 13.893 Euro) e parziali (spese per lavoro dipendente passate di 6.795 Euro nel 2003 e di 3431 Euro nel 2004).

Conseguentemente, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza (in forma semplificata) di rigetto del ricorso stesso. Nessuna statuizione va assunta in punto di spese mancando attività difensiva da parte del contribuente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA