Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18639 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 30/06/2021), n.18639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27196-2019 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Paolo Sassi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 994/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata l’01/08/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

13/05/2021 dal Presidente LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Inammissibilità del ricorso (articolato in due motivi) avverso pronuncia di rigetto di opposizione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il giudice dell’opposizione ha legittimamente confermato la revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza della ritenuta “manifesta infondatezza” della domanda della parte, considerato che: a) il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, prevede espressamente che “il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione”, uno dei quali è costituito proprio dalla “non manifesta infondatezza” delle ragioni fatte valere in giudizio (D.P.R. cit., art. 74, comma 2, e art. 126, comma 1) (cfr. Cass., Sez. 6-2, n. 20002 del 2020; Cass., Sez. 6-2, 27203 del 2020); b) nella materia delle controversie in tema di riconoscimento della protezione internazionale, il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, impone al giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, di valutare se la sua infondatezza sia “manifesta”, proprio ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 74, comma 2; c) quando la pretesa della parte è connotata da “manifesta infondatezza” sussiste anche la “colpa grave” della parte medesima nell’aver agito o resistito in giudizio (cfr. Cass., Sez. 6-2, n. 27203 del 2020); d) questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 17, riconoscendo pienamente compatibile con la Costituzione la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande (cfr., Cass., Sez. 6-1, n. 24109 del 2019); e) il giudizio di “manifesta infondatezza” della domanda costituisce valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6-2, n. 20002 del 2020)”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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