Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18639 del 12/08/2010

Cassazione civile sez. II, 12/08/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 12/08/2010), n.18639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato FERRAZZA

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PLEASANT HOURS IMM SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico Sig.ra D.B.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 39, presso lo studio dell’avvocato

FAVINO GIULIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA TERRITORIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3114/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZI OTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato CERULO Maria, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato FERRAZZA Francesco difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FAVINO Giulio, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Pleasant Hours Immobiliare conveniva in giudizio S. V. esponendo: che essa istante era proprietaria del terreno sito in Roma distinto in catasto al foglio (OMISSIS), particelle varie specificamente indicate; che il convenuto occupava senza titolo il fabbricato rurale insistente sulla particella (OMISSIS) ed un’area circostante. L’attrice chiedeva quindi la condanna del convenuto al rilascio degli immobili indicati ed al risarcimento dei danni.

Il S., costituitosi, deduceva di trovarsi nella detenzione del fabbricato in virtù di un rapporto concessorio con l’amministrazione finanziaria dello Stato, proprietaria del bene, nonchè di avere acquisito la proprietà del circostante terreno per intervenuta usucapione a seguito del possesso ininterrotto dal 1971. Il convenuto chiedeva quindi il rigetto della domanda dell’attrice e l’accertamento del proprio diritto di proprietà.

Ne corso dell’istruttoria veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione finanziaria dello Stato la quale si costituiva dichiarando di non accettare le risultanze processuali formatesi prima della chiamata in causa.

Con sentenza non definitiva n. 33021/2001 l’adito tribunale di Roma accoglieva la domanda dell’attrice dichiarando il convenuto occupante senza titolo dei terreni specificamente indicati e condannando il S. al rilascio di detti immobili. Con separata ordinanza il tribunale rimetteva la causa in istruttoria ai fini dell’accertamento dei diritti delle parti in relazione al casale.

Nella motivazione della pronuncia il tribunale sottolineava che il convenuto aveva solo dimostrato la detenzione ultra ventennale del casale, mentre per i restanti terreni e fabbricati rurali non era stata raggiunta la prova dell’acquisto per usucapione.

Avverso la detta sentenza il S. proponeva appello al quale resistevano la società appellata, l’Agenzia del territorio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con sentenza 5/7/2004 la corte di appello di Roma rigettava il gravame osservando: che le doglianze dell’appellante erano infondate in quanto prescindevano dalla considerazione che l’eventuale contraddittorietà e lacunosità delle prove addotte non potevano che riflettersi negativamente sulla va-lutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio gravante sul soggetto tenuto alla dimostrazione dei fatti costitutivi del proprio diritto; che in un contesto processuale nel quale era incontroverso che il S. si trovava nella detenzione del casale per effetto di un rapporto intercorso con terzi ed aveva comunque acquisito il possesso delle aree circostanti rivendicate dalla società attrice, era corretto ritenere che era onere dello stesso precisare e dimostrare in termini inequivoci quali terreni erano stati dal medesimo posseduti e l’epoca dell’occupazione; che le deposizioni rese dei testi addotti dall’attore tendevano tutte ad avvalorare la circostanza dell’esistenza, risalente ai primi anni ’70, di una recinzione intorno alla casa ed ad un’area adiacente alla stessa; che nessuna delle dette deposizioni offriva però elementi circa la reale estensione del terreno di fatto occupato dal convento a quella data;

che l’unica indicazione era quella fornita dal figlio del S. che risultava errata come rilevato nella sentenza impugnata; che, inoltre, i riferimenti temporali offerti dai testi erano generici e privi di riscontri provenendo, per lo più, da persone che avevano dichiarato di essere passati in via occasionale nei pressi del casale; che la ricostruzione dei fatti che poteva delinearsi sulla base delle deposizioni dei testi di parte attrice trovava un significativo supporto documentale nel “verbale di consegna ed immissione in possesso” redatto il 3/8/1978 relativo all’immobile di cui alla particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) di mq. 410 da cui si evinceva che “il fabbricato risulta occupato dal signor A.”; che doveva quindi escludersi che l’appellante avesse fornito adeguati elementi probatori a sostegno dei fatti dedotti a base della domanda;

che la documentazione prodotta da parte attrice offriva chiare conferme circa il proprio diritto di proprietà sui beni in contestazione.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta da S.V. con ricorso affidato ad un solo motivo. Ha resistito con controricorso la s.r.l. Pleasant Hours Immobiliare che ha poi depositato memoria. Gli intimati Agenzia del Territorio e Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso S.V. denuncia: a) violazione degli artt. 2697, 1140, 1141, 1158 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.; b) violazione dei principi in tema di valutazione delle prove; c) vizi di motivazione; d) violazione dei principi in tema di presunzione.

Queste le rispettive deduzioni del ricorrente.

a) Al contrario di quanto affermato dalla corte di appello, esso S. ha dato la prova dell’inizio della occupazione, della durata della stessa, del possesso ininterrotto per il periodo previsto dalla legge: detti elementi risultano dalle prove testimoniali assunte.

b) Dalle risultanze testimoniali (in particolare da quanto dichiarato dai testi S.G., D.G., A. N., B.M.) e dagli atti di causa (con riferimento anche agli elaborati peritali del c.t.u. concernenti l’estensione del terreno in questione) risulta la fondatezza della tesi di esso ricorrente. Le circostanze riferite dai testi di controparte ( R.R. e D.V.A., entrambi dipendenti della società resistente ) sono generiche, inconferenti, non idonee a confutare le univoche dichiarazioni dei quattro testi indicati da esso ricorrente – soprattutto in ordine alla data di inizio dell’occupazione – oltre che smentite dai documenti pubblici depositati dai quali risulta che esso S.V. risiede sul posto dal 1972 e che in tale epoca era concessionario del casale di proprietà demaniale. Ne consegue che la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente, illogica e contraddittoria per aver valorizzato dichiarazioni inesatte, generiche e contrastanti tra loro e per non aver dato rilievo alle univoche testimonianze precise e concordanti di altri testi ed ai documenti prodotti.

c) Una corretta, logica e puntuale interpretazione delle risultanze processuali avrebbe dovuto far ritenere sussistente il potere di fatto esercitato – in modo pubblico, completo ed esclusivo – sul terreno in questione da parte di esso ricorrente fin dal 1970.

d) Al contrario di quanto ipotizzato nella sentenza impugnata, “l’esercizio del possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa (art. 1141 c.c., comma 1) quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione”. L’onere di provare la qualità del possesso spettava quindi alla società attrice che ha rivendicato la proprietà del bene.

La Corte rileva l’infondatezza – e, in parte, l’inammissibilità – delle riportate censure che. pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, si risolvono tutte, quale più e quale meno e sotto vari profili, essenzialmente nella pretesa di contrastare e criticare l’apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito (omesso od errato esame di risultanze istruttorie, preferenza conferita ad alcune prove rispetto ad altre) incensurabile in questa sede di legittimità perchè sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza. Inammissibilmente il ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interprelazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la v sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all’obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi -come nella specie – gli elementi sui quali fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un’approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Parimenti si ha motivazione insufficiente nell’ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la “ratio decidendi”, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l’apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.

Nel caso in esame non sono ravvisabili nè il lamentato difetto di motivazione, nè le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.

Come riportato nella parte narrativa che precede il giudice di appello – con indagine di fatto condotta attraverso l’esame degli elementi probatori acquisiti al processo – ha coerentemente affermato, sulla base di circostanze qualificanti, che:

– il S., come rilevato dal primo giudice, non aveva assolto all’onere probatorio sullo stesso incombente di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l’usucapione, tra i quali la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge;

– in particolare il S. non aveva provato “in termini inequivoci” quali erano i terreni oggetto dell’asserito possesso e l’inizio dell’occupazione di tali terreni posto che i riferimenti temporali offerti dai testi del S. erano generici e non confortati da altri elementi probatori (da ciò l’inconsistenza del richiamo operato dal ricorrente all’art. 1141 c.c., comma 1, non risultando con certezza nè l’inizio dell’esercizio del potere di fatto sui terreni in contestazione, nè l’individuazione di tali terreni);

– i testi di parte attrice avevano riferito circostanze relative all’inizio del possesso dei terreni in questione che avevano trovato riscontro nei documenti acquisiti (specificamente indicati).

La corte di appello è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici – nel pieno rispetto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, delle regole che disciplinano l’onere della prova e con ragionamento ineccepibile – nonchè frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata.

Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle principali test difensive della società resistente ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del S..

Pertanto, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè l’apprezzamento delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.

Va altresì segnalato che le censure concernenti l’omesso o errato esame delle risultanze probatorie (relative alla documentazione prodotta, alla c.t.u. ed alla prova testimoniale) oltre che per l’incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all’asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’interpretare e nel valutare le dette risultanze istruttorie.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.

In proposito va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.

Nella specie le censure mosse dal ricorrente sono carenti sotto l’indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e “completo” delle prove documentali e testimoniali indicate nel motivo di ricorso in esame. Tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.

Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna de ricorrente al pagamento, in favore della resistente società, delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2500,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2010

 

 

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