Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18639 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 11/07/2019), n.18639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9261/2014 R.G. proposto da

G.G., L.V. e L.S. rappresentati

e difesi dall’Avv. Sergio Clemente, con domicilio eletto presso

l’Avv. Alessandro Clemente in Roma piazza Santiago del Cile n. 8,

giusta procura speciale in calce al ricorso. Con nota depositata il

23 aprile 2019 l’avv. Sergio Clemente ha rinunziato al mandato e

comunicato variazione dell’elezione di domicilio presso la

Cancelleria di questa Corte.

– ricorrenti –

contro

Equitalia Sud Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Sciaudone

con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Del Vecchio in Roma viale

delle Milizie n. 22, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 314/15/2013, depositata l’11 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

Fatto

RILEVATO

CHE:

G.G., L.V. e L.S., nella qualità rispettivamente di liquidatore la prima e di soci gli altri due della società Elle Gi.Vi. s.a.s. impugnano 10 cartelle esattoriali relative ad Iva ed altri tributi, assumendo non essere state mai loro notificate. La Commissione tributaria provinciale di Caserta dichiara il ricorso inammissibile. Appellano i contribuenti. La Commissione tributaria regionale della Campania conferma l’inammissibilità, anche se per motivi diversi. Ricorrono per cassazione i contribuenti per due motivi e chiedono l’annullamento della sentenza impugnata. Equitalia Sud resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26,comma 4 perchè la sentenza impugnata ha ritenuto che costituisse prova della notifica delle cartelle di pagamento la produzione di copia degli avvisi di ricevimento e degli estratti di ruolo invece che degli originali;

1.1- Anche a voler ritenere che il vizio denunziato sia quello previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (circostanza non specificata dai ricorrenti), il motivo è comunque inammissibile per difetto di specificità; i ricorrenti infatti non indicano perchè le copie prodotte non sarebbero conformi agli originali, in violazione del principio di diritto espresso da questa Corte, per cui “La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. (Sez. 3 n. 7775 del 3/4/14).

2- Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2 per omesso invio dell’avviso di intimazione prima dell’inizio dell’azione esecutiva; infatti, anche se inizialmente Equitalia era intervenuta in una procedura di pignoramento promossa da altro soggetto, tuttavia a seguito della rinunzia di quest’ultimo era rimasta unica creditrice procedente.

2.1-Il motivo è inammissibile perchè viene proposta con il ricorso in questa sede per la prima volta una circostanza nuova, costituita dalla rinunzia all’azione esecutiva da parte del terzo. Inoltre detta circostanza non è supportata da alcuna produzione documentale per cui il ricorso sul punto difetta di autosufficienza. Infine il motivo non è congruo rispetto al fine perseguito dai proponenti, poichè non ne potrebbe derivare in alcun modo l’invalidità e/o inefficacia delle cartelle esattoriali, questione che costituisce l’oggetto del presente giudizio.

3. – Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.800,00 (settemilaottocento) complessivi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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