Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18639 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. II, 08/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 08/09/2020), n.18639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19768/2019 proposto da:

O.N., rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Villari,

con studio in Messina via Caldara Polidoro 4;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PALERMO;

– intimati –

avverso il decreto del Tribunale di Messina, depositata il

04/05/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da O.N., cittadina nigeriana nata nel (OMISSIS), avverso il decreto del Tribunale di Messina che ha respinto la sua opposizione al diniego della protezione internazionale ed a quella umanitaria adottato dalla competente Commissione Territoriale;

– a sostegno delle domande la richiedente aveva allegato di essere fuggita dalla Nigeria, originaria del Delta State seguendo un passante fino in Niger dopo essere rimasta coinvolta, il 25 aprile 2016, in un attacco da parte di 30/40 pastori fulani che effettuavano razzie fra i villaggi dell'(OMISSIS) armati di coltelli e pistole e nel quale aveva perso la vita la madre;

– la richiedente ha aggiunto che in precedenza nel 2011 era stata costretta, sempre insieme alla madre, ad abbandonare la propria casa a causa delle accuse mosse dallo zio paterno di avere avvelenato il padre; una volta trasferitasi in (OMISSIS) ha riferito di essere stata violentata da due pastori Fulani ma di non avere denunciato il fatto su consiglio della madre; dopo essere fuggita dalla Nigeria ha riferito di essere stata condotta da un uomo in Libia dove dopo aver inizialmente lavorato in casa di una donna era poi stata portata a prostituirsi in una connection house;

– il tribunale ha ritenuto non plausibile e verosimile il racconto della richiedente ed ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per quella sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), escludendo la ravvisabilità degli indicatori tipici del modus operandi della tratta di persone;

– il tribunale ha poi statuito che alla stregua delle informazioni raccolte attraverso le fonti internazionali aggiornate (e specificamente indicate nella motivazione del provvedimento) non è ravvisabile nel caso della regione di provenienza della ricorrente una situazione d’indiscriminata e diffusa violenza;

-il tribunale ha, infine, negato l’esistenza di specifiche condizioni soggettive di vulnerabilità secondo un giudizio di comparazione con l’integrazione nel Paese di accoglienza ed anche tenuto conto del soggiorno in Libia;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di quattro motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, commi 1 bis, nonchè del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6 e dell’art. 16 della direttiva 2013/32 UE, per non avere fatto il tribunale di Messina corretta applicazione dei criteri volti a stabilire in sede di giudizio, la credibilità della ricorrente;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b e lett. c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non avere il tribunale valutato la situazione generale della Nigeria e la circostanza dalla stessa denunciate di essere vittima della tratta;

– i due motivi che sono strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati;

– deve darsi atto che la richiedente è comparsa all’udienza fissata avanti al Tribunale ed ha reso dichiarazioni nel corso dell’interrogatorio libero;

– ella ha così potuto offrire ogni chiarimento ritenuto utile a meglio delineare la sua vicenda personale, sia ai fini di una più completa comprensione di quanto già allegato ma magari non chiaramente emerso durante l’audizione avanti alla Commissione territoriale, sia ai fini della valutazione della credibilità;

– all’esito di tale audizione, il racconto della richiedente non è stato ritenuto credibile ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale e tale conclusione si fonda sui criteri normativi indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con specifico riferimento alle dichiarazioni del richiedente;

– tali criteri si riferiscono, cioè, allo sforzo compiuto dal richiedente per circostanziare la domanda (lett. a), alla motivazione dallo stesso fornita per il caso di mancato riferimento ad elementi significativi (lett. b), alla plausibilità e coerenza e non contraddittorietà delle dichiarazioni con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone (lett. c.), alla circostanza che sia stata presentata quanto prima la domanda (lett. d.) ed, infine, alla circostanza che dai riscontri generali il richiedente sia risultato attendibile (lett. e);

– nel caso di specie, il tribunale ha motivato sulla scorta dell’insufficiente ed ingiustificata spiegazione sulle ragioni del dissidio con lo zio paterno, così come a quella sui pastori Fulani responsabili del riferito attacco del 25/4/2016;

– il tribunale ha ritenuto, altresì, non circonstaziato e contraddittorio il racconto sul soggiorno in Libia e sull’esperienza della prostituzione, non avendo la ricorrente, neppure nel corso dell’audizione, chiarito se la stessa era avvenuta in modo spontaneo ovvero a seguito della pressione di persone identificate od identificabili;

– in tale specifico ed individuato contesto appare di conseguenza infondato il richiamo della ricorrente all’evidenza della sua condizione di vittima della tratta così come la censura sulla mancata attivazione dell’onere probatorio attenuato ed il dovere di cooperazione a carico del giudice che caratterizza il giudizio relativo alla protezione internazionale al fine dell’effettività della tutela apprestata;

– ed infatti, nonostante quanto osservato in merito alla credibilità della richiedente, il tribunale ha considerato le informazioni ricavate da vari report Internazionali aggiornati ed autorevoli – quali quello dell’UNHCR, di Amnesty International, dell’EASO, COI Nigeria del novembre 2018 – e ritenuto che rispetto alla regione di provenienza, Delta State, ove la richiedente era nata e cresciuta, il timore della stessa di rimanere vittima di azioni terroristiche era generico;

– alla stessa conclusione il tribunale è giunto in relazione alle stragi compiute dai pastori Fulani che secondo le fonti accreditate, e non smentite da allegazioni in senso contrario della ricorrente, si verificano nella regione nigeriano del Middle Belt cui non rientra il Delta State;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè l’omesso esame, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del soggiorno in Libia della richiedente, la quale anche con riguardo ad esso aveva nel corso dell’audizione avanti alla Commissione territoriale dichiarato di essere vittima di tratta e costretta a prostituirsi;

– con il quarto motivo si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere erroneamente escluso il riconoscimento della protezione umanitaria;

– i due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè si riferiscono ad una asserita specifica condizione di vulnerabilità della richiedente che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata;

– entrambi sono infondati;

– come già rilevato a proposito del primo motivo, la richiedente è stata ascoltata dal tribunale e dal tenore delle sue stesse dichiarazioni non risultano allegazioni univoche circa le privazioni di libertà subite in Libia a causa della tratta di cui sarebbe caduta vittima;

– infatti, richiesta di fornire specifiche informazioni a riguardo, ella risulta dal decreto avere fornito scarni elementi (cfr. penultima pagina, penultimo capoverso) che potessero giustificare il beneficio del dubbio ai fini della ravvisabilità dello sfruttamento personale e della specifica condizione di privazione anche in relazione alla domanda di protezione umanitaria;

– ciò in applicazione del condivisibile orientamento di questa Corte che, nell’ottica residuale ed atipica che contraddistingue la protezione umanitaria, per la parte ancora applicabile alle domande proposte prima del 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 (cfr. Cass. Sez. Un. 29459/2019), attribuisce rilevanza, nella valutazione caso per caso, anche alle violenze subite nel Paese di transito ove in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità ed incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (cfr. Cass. 13096/2019; id. 1104/2020);

– poichè nel caso concreto detta condizione di specifica vulnerabilità non risulta allegata nè accertata, anche il rigetto della protezione umanitaria risulta esente da censure di legittimità;

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi, comporta il rigetto del ricorso;

– atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero, nulla è dovuto per le spese di lite;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA