Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18638 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21057-2010 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 72,

presso lo studio dell’avvocato SANDRO PICCIOLINI, che la rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

GERIT SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2009 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 04/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 79 del 4 giugno 2009 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da B.M. avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva a sua volta dichiarato inammissibile, perchè tardivamente proposto, il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata nei confronti della medesima dalla Gerit s.p.a. a seguito dell’omesso pagamento di alcune cartelle esattoriali.

1.1. Rilevava il giudice di appello che la ricorrente aveva omesso di depositare presso la Commissione tributaria di primo grado una copia del ricorso in appello, previsto a pena di inammissibilità del ricorso stesso dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 7, convertito dalla L. n. 248 del 2005.

2. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui non replica l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il motivo di censura, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente ha dedotto l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata sostenendo che la CTR, nel pronunciare l’inammissibilità del ricorso in appello per omesso deposito di una copia del medesimo presso la Commissione tributaria di primo grado, non aveva considerato che nel retro del biglietto con cui la segreteria della Commissione tributaria provinciale aveva provveduto alla comunicazione del dispositivo della sentenza era scritto che “L’appello è proposto mediante notifica alle parti e depositato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale” ma nulla si diceva sul deposito di copia dell’atto presso la segreteria della CTP che aveva pronunciato la sentenza impugnata e, quindi, il giudice di merito non aveva tenuto conto del legittimo affidamento riposto dal difensore della ricorrente, cui era diretto l’avvertimento sulle modalità di proposizione dell’appello contenuto in quella comunicazione, sull’esattezza di quanto, appunto, ivi contenuto.

2. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

3. E’ inammissibile perchè in esso difetta l’autonomo momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza emessa nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c..

E’ insegnamento di questa Corte quello secondo cui è inammissibile, ai sensi della citata disposizione processuale, per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Cass. n. 24255 del 2011; conf. n. 6134, n. 6111 e n. 6039 del 2016; n. 2648 e n. 2420 del 2015; n. 12480 e n. 2711 del 2014; n. 5858 del 2013).

4. Il mezzo di impugnazione è anche infondato in quanto a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37, il contenuto necessario della comunicazione è soltanto il dispositivo della sentenza pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale cosicchè tutte le altre indicazioni in essa eventualmente contenute, comprese le modalità di proposizione dell’appello, non possono ritenersi idonee ad ingenerare nel destinatario un qualche legittimo affidamento sulla loro completezza, specie in capo al difensore della parte, dotato di quelle specifiche capacità tecnico-professionali che, con riferimento al caso di specie, gli consentivano di avvedersi che l’avviso, che peraltro faceva riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52 e non all’art. 53 che disciplina la “forma dell’appello”, per come si desume dal contenuto dello stesso interamente trascritto nel ricorso (in ossequio al principio di autosufficienza del medesimo), non contemplava il deposito della copia del ricorso presso la segreteria della CTP, previsto espressamente nel D.Lgs. n. 546 del 1992, citato art. 53, comma 2, seconda parte, nel testo modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, conv., con modificazioni, in L. 2 dicembre 2005, n. 248. Disposizione, quest’ultima, che ha superato anche il vaglio costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 321 del 2009, n. 43 del 2010, n. 141 del 2011) e che è stato espunto dal nostro sistema dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 36, comma 1, con effetto dal 21 dicembre 2014, quindi con disposizione successiva ai fatti di causa non applicabile retroattivamente, escludendosi che tale norma abrogatrice sia ricognitiva di una diversa portata della disposizione, sostanzialmente elusiva del precetto, invece positivamente sussistente al tempo predetto e con le conseguenze ivi puntualmente descritte (cfr. Cass. n. 5376 del 2015; id. n. 1636 del 2016).

5. Conclusivamente, quindi, il motivo di ricorso va dichiarato inammissibile mentre non può farsi luogo a pronuncia sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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