Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18638 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. II, 08/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 08/09/2020), n.18638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19107/2019 proposto da:

E.G., ammessa al patrocinio a spese dello Stato,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Marco Esposito, con studio in

Napoli via Toledo, 106;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato il 05/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da E.G., cittadina (OMISSIS), avverso il decreto che respingeva l’opposizione proposta nei confronti del diniego della protezione internazionale emessa dalla competente Commissione territoriale;

– a sostegno della domanda la E. esponeva di essere nata e cresciuta ad (OMISSIS) e di essere di religione Cristiana; riferiva di avere lasciato la Nigeria perchè uomini appartenenti ad una seta segreta avevano ucciso suo marito e sua madre; aggiungeva di essere fuggita senza portare con sè il figlio di dieci mesi, figlio che dapprima dichiarato avanti alla Commissione è stato poi negato in sede di udienza innanzi al giudice;

– il tribunale dopo avere preliminarmente dato conto del giudizio di generica credibilità e dei plurimi elementi di inverosimiglianza ha escluso di poter ravvisare nei confronti della richiedente il rischio di subire persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, opiniono politiche o connesse all’appartenenza ad un gruppo sociale;

– il tribunale ha inoltre negate l’esistenza dei requisiti della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

– infine, il tribunale ha respinto la domanda di rilascio del permesso per motivi umanitari statuendo la mancata allegazione di fatti diversi da quelli allegati a sostegno delle altre forme di protezione, richiamando le medesime ragioni già svolte in ordine ad esse;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, con riferimento al rigetto della domanda di protezione sussidiaria per non avere adeguatamente valutato la situazione di instabilità e di diffusa insicurezza che contraddistingue la Nigeria;

– il motivo è infondato;

– il tribunale ha esaminato la situazione di instabilità politica della Nigeria sulla scorta dei report internazionali specificati nella nota e ha escluso, sia con riguardo a situazioni specifiche in capo alla richiedente, sia con riguardo alla eventuale situazione di violenza generalizzata riferita al Delta State, quale regione di provenienza della stessa, non interessata dalle azioni terroristiche che si riscontrano nel Nord-Est, la sussistenza di alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il tribunale rigettato la domanda di rilascio di permesso per motivi umanitari senza valutare l’esistenza di gravi motivi individuali di vulnerabilità; in particolare, si deduce l’illegittimità dell’affermazione del tribunale secondo la quale le “situazioni di vulnerabilità” tutelate dalla “protezione sussidiaria” e dalla “protezione umanitaria” siano le stesse, distinte soltanto in relazione ad una prognosi sulla loro durata, minore per la protezione umanitaria;

– il motivo è infondato anche se la motivazione in diritto deve essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c.;

– la motivazione adottata dal tribunale nel decreto impugnato si pone, infatti, in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo il quale il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di “vulnerabilità”, da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, in quanto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie dev’essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti (Cass. n. 10922 del 18/04/2019, Cass. n. 21123 del 07/08/2019);

– in altri termini, il rigetto della protezione umanitaria non può discendere dal solo fatto di non avere la richiedente allegato ulteriori fatti rispetto a quelli dedotti a sostegno della domanda di status di rifugiato ovvero di quella di protezione sussidiaria;

– il rigetto si giustifica, piuttosto, in ragione della mancato riconoscimento, all’esito della doverosa comparazione fra la situazione della richiedente nel Paese di provenienza ed in specie nella regione del Delta State – così come emerge dalle fonti internazionali cui il giudice deve fare riferimento nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione officiosa – e quella nel Paese di accoglienza, di una situazione individuale di vulnerabilità cui ella sarebbe esposta in caso di rimpatrio forzoso;

– l’esito sfavorevole di entrambi i motivi giustifica il rigetto del ricorso;

– in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero, nulla va disposto sulle spese di lite;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

 

 

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