Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18637 del 30/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 30/06/2021), n.18637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25928-2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALLIA n.

122, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CARRERA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA LUCIA ALI’;

– ricorrente –

contro

I.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI n. 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

F.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 406/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. S.G. evocava in giudizio i signori I.P.L. e F.F. innanzi il Tribunale di Palmi, per sentirli condannare al pagamento di Euro 36.000,00 a titolo di compensi professionali maturati a fronte della redazione di tre piani di gestione per i tagli boschivi per gli anni 2011, 2012 e 2013, commissionati rispettivamente, dal primo quale proprietario, e dal secondo quale comodatario, dei terreni oggetto dei predetti piani.

Nella contumacia dei due convenuti, il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso.

Interponeva appello avverso detta decisione I.P.L., eccependo la sua carenza di legittimazione passiva, perchè il compenso avrebbe dovuto essere pagato dalla società Due Mari, della quale egli era amministratore unico, e comunque la mancanza della prova del conferimento dell’incarico professionale. In subordine, eccepiva altresì la prescrizione del credito. Si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, S.G., mentre rimaneva contumace anche in appello F.F..

Con la sentenza oggi impugnata, n. 406/2019, la Corte d’Appello di Reggio Calabria accoglieva l’appello, ritenendo che la prova del conferimento dell’incarico al S. sarebbe stata raggiunta soltanto per il F., e non anche per l’appellante I.. Rigettava quindi la domanda proposta dall’originario attore nei confronti dell’appellante, che condannava alle spese del giudizio di merito.

Ricorre per la cassazione di detta decisione S.G., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso I.P.L..

F.F., intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, errata, insufficiente valutazione delle prove, in riferimento all’art. 2729 c.c. ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere raggiunta la dimostrazione dell’avvenuto conferimento dell’incarico anche da parte dell’ I.. Ad avviso del ricorrente, infatti, i documenti depositati agli atti del giudizio di merito dimostrerebbero che l’ I. era pienamente consapevole dell’incarico conferito al S., ed aveva sottoscritto i piani di lavoro e gestione annuali commissionati all’odierno ricorrente.

La censura è inammissibile, in quanto essa si risolve nella proposizione di un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Il ricorrente, infatti, propone una lettura delle risultanze istruttorie alternativa a quella fatta propria dal giudice di merito, senza confrontarsi con il principio secondo cui la valutazione delle prove, e la scelta di quali, tra di esse, abbia portata decisiva, costituiscono “… apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92 in relazione alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe liquidato in favore dell’appellante le spese del doppio grado, senza considerare che lo stesso era rimasto contumace in prime cure, e che quindi non potevano essergli riconosciute le spese per detto grado di giudizio. Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che l’ I. aveva proposto alcune eccezioni in appello, che erano state rigettate; onde si configurava, secondo l’odierno ricorrente, una soccombenza reciproca nel grado di appello, le cui spese, dunque, avrebbero dovuto essere compensate.

La censura è solo parzialmente fondata.

Nel primo grado del giudizio di merito, svoltosi innanzi il Tribunale di Palmi, i due convenuti, I. e F., erano rimasti contumaci. Pertanto, la Corte di Appello ha errato nel liquidare, in favore dell’ I., le spese del primo grado, poichè “Presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell’attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio. Pertanto, la parte vittoriosa nel giudizio di secondo grado non può chiedere l’attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale essa è rimasta contumace, nè il giudice può provvedere alla liquidazione di esse” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5897 del 09/11/1982, Rv. 423657; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2994 del 27/03/1987, Rv. 452092).

Di conseguenza, “La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16786 del 26/06/2018, Rv. 649548).

Da quanto precede consegue l’accoglimento del motivo in esame, limitatamente alla statuizione relativa al governo delle spese del primo grado del giudizio di merito. Non è invece fondata la censura relativa al governo delle spese del secondo grado di giudizio, poichè la Corte distrettuale ha applicato il principio generale della soccombenza, previsto dall’art. 91 c.p.c., comma 1. Nè rileva, a contrario, il fatto che la Corte calabrese abbia ritenuto infondate talune delle eccezioni sollevate dall’ I. con l’atto di appello, poichè il governo delle spese di lite, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466).

Nè è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, o meno, le spese del giudizio, posto che essa deriva dall’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo imposto alcun criterio di necessaria proporzionalità fra la percentuale della domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv 646611; nonchè Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477).

In definitiva, va accolto in parte il secondo motivo di ricorso, che va invece dichiarato inammissibile per la restante parte, così come anche il primo motivo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, con eliminazione della sola statuizione relativa alle spese di primo grado.

Alla luce dell’accoglimento solo marginale del ricorso, il collegio ritiene opportuno disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, limitatamente alla censura concernente la condanna alle spese del primo grado a carico del S.. Dichiara inammissibili il primo motivo e, per la parte non accolta, il secondo motivo di ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza, limitatamente alla sola statuizione di condanna alle spese del primo grado di giudizio a favore dell’ I.. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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