Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18637 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3443-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 113/2008 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che si richiama agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 113 del 14 novembre 2008 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dall’avv. B.M. avverso la cartella di pagamento relativa ad IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 1999, sul presupposto della irregolarità della notifica del prodromico avviso di accertamento effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), determinativa della nullità degli atti successivi, quali l’iscrizione a ruolo delle imposte e l’emissione della cartella di pagamento.

1.1. Ribadiva il giudice di appello la irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento effettuata ai sensi della citata disposizione avendo il messo comunale addetto alla notificazione omesso di ricercare il nuovo indirizzo del contribuente non reperito al vecchio, che avrebbe potuto richiedere alla portinaia dello stabile sito all’indirizzo di destinazione dell’atto o al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, ove il contribuente risultava iscritto.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui non replica il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il motivo di censura, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 137 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 140 e 143 c.p.c. nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sostenendo che aveva errato il giudice di appello nel ritenere inapplicabile nel caso di specie la procedura notificatoria di cui agli artt. 140 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sul presupposto che fosse onere del messo notificatore, in esito al mancato rinvenimento del destinatario dell’atto all’indirizzo indicato, procedere ad ulteriori ricerche in ordine alla nuova residenza, dimora o sede legale del medesimo.

2. Il motivo è infondato e va rigettato, dovendosi dare risposta negativa al quesito posto dalla ricorrente a conclusione del motivo di ricorso (in ossequio al disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c.), in quanto, in materia di notificazione degli atti impositivi a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), costituisce ius receptum, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’illegittimità della notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi della citata disposizione laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche – che deve necessariamente compiere ed attestare nella relata – per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune – come nel caso di specie – dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto (Cass. Sez. 6 – 5, ord. n. 24260 del 2014; Sez. 5, sent. n. 5374/15, n. 16696/13, n. 27677/13, n. 14030/11, n. 20425/07 e n. 13317/06).

2.1. La sentenza impugnata si è attenuta a detto principio dando atto che il messo comunale addetto alla notificazione, una volta constatata l’irreperibilità del contribuente all’indirizzo indicato sull’atto non aveva assunto alcuna informazione, che avrebbe potuto richiedere alla portinaia dello stabile sito all’indirizzo di destinazione dell’atto o al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, ove il contribuente risultava iscritto; ricerche e richieste di informazioni suggerite, nel caso concreto, anche dall’ordinaria diligenza (Cass. 30 maggio 2005, n. 11360; 5 luglio 2007, n. 15228; 5 luglio 2011, n. 14810; ord. n. 25272 del 2014).

Quindi non può essere condivisa la diversa tesi sostenuta dalla difesa erariale, la quale male interpreta il contenuto della sentenza n. 8071 del 1995 (nel ricorso erroneamente indicata come pronunciata nel 1998), in cui questa Corte ha affermato (richiamando altro precedente giurisprudenziale e, segnatamente, Cass. n. 4086 del 1980) che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 contiene una serie di regole costituenti “jus singulare”- rispetto alle disposizioni di carattere generale previste nel codice di procedura civile sulle notificazioni. Nella normativa tributaria è, infatti, previsto che tutti i contribuenti abbiano un domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli avvisi o degli atti di accertamento e la riscossione delle imposte sul reddito (D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 59). Proprio in considerazione di tale domicilio la predetta norma prevede, al comma 1, lett. e), che quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 cod. proc. civ. si affigge nell’albo del comune, e come necessario corollario dispone l’inapplicabilità, per tale tipo di notificazione, delle disposizioni di cui agli artt. 143, 146, 150 e 151 cod. proc. civ. facendone conseguire che soltanto in tale ipotesi, l’Ufficio non è tenuto all’espletamento di ricerche in ordine alla nuova residenza o dimora o sede legale del contribuente e soltanto in tale ipotesi è del tutto irrilevante, ai fini della regolarità della notifica, l’indicazione o meno delle effettuate ricerche da parte dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale. Peraltro, la ricorrente cade anche in contraddizione laddove richiama e trascrive (a pag. 4 del ricorso) i principi espressi da questa Corte (nelle sentenze n. 10189/2003, n. 7268/2002, n. 10799/1999 e 4587/1997) che proprio in ipotesi di mancato reperimento del destinatario dell’atto all’indirizzo conosciuto, fanno espresso riferimento alle notizie acquisite all’atto della notifica da parte del messo notificatore.

3. In estrema sintesi, quindi, il ricorso va rigettato senza alcuna pronuncia sulle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 sezione civile, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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