Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18637 del 12/08/2010

Cassazione civile sez. II, 12/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 12/08/2010), n.18637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. BRUSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell’avvocato

BOTTAI ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato LOVADINA

GIUSEPPE;

– ricorrente –

e contro

Z.V., B.M. DETTO M.

(OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 11998-2005 proposto da:

B.M. DETTO M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 3, presse lo stadio

dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DORIGO GIORDANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

B.G.L. (OMISSIS), Z.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1272/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato BOTTAI Enrico, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Fabrizio BRACCIANI con delega dell’Avvocato

BIASIOTTI MOGLIAZZA Giovanni Francesco, difensore del resistente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e rigetto del

ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M. proponeva opposizione contro il decreto con il quale il Giudice di pace di Conegliano gli aveva ingiunto il pagamento nei confronti del notaio B.G. della somma di Euro 2.367,00 a titolo di onorario per prestazioni professionali.

L’opposizione veniva proposta anche nei confronti di Z. V., ausiliaria del notaio, nei cui confronti, però, non veniva proposta alcuna domanda.

Il Giudice di pace, con sentenza in data 7 novembre 2003, rigettava l’opposizione.

B.M. proponeva appello davanti alla Corte di appello di Venezia, che lo dichiarava inammissibile, con sentenza in data 23 luglio 2004, in quanto l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta davanti al Tribunale di Treviso, compensando le spese.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria, il notaio B.G., dolendosi, della compensazione delle spese.

Resiste con controricorso B.M., che ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Da un punto di vista logico va esaminato per primo il ricorso incidentale, con il quale B.M. sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto indicare come competente il Tribunale di Treviso e fissare un termine per la riassunzione davanti allo stesso, e non dichiarare senz’altro inammissibile l’appello, negando effetto conservativo alla impugnazione davanti ad essa proposta, effetto che deve essere riconosciuto ogni volta in cui l’impugnazione sia proposta davanti ad un giudice di secondo grado.

Il ricorso è infondato alla luce della stessa giurisprudenza di questa S.C. invocata dal ricorrente incidentale, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, che ha affermato che in caso di appello proposto davanti ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe stato competente secondo legge, può riconoscersi al medesimo un effetto conservativo a condizione che l’organo adito, benchè territorialmente incompetente sia ugualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al giudice competente (sent. 12 novembre 2002 n. 15866;

29 gennaio 2003 n. 1269).

Nella specie l’appello avrebbe dovuto essere proposto davanti ad un tribunale, mentre invece è stato proposto davanti ad una Corte di appello.

Con i due motivi del ricorso principale il notaio B. G. si duole della compensazione delle spese.

Il ricorso è infondato, essendosi limitata la Corte di appello di Venezia ad affermare che “Ricorrono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese”, senza spiegare come tale compensazione potesse essere da un punto di vista logico giustificata in relazione ad una declaratoria di inammissibilità dell’appello.

Ritiene il collegio di potere decidere sul punto la causa nel merito, provvedendo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito sulla base degli atti acquisiti.

B.M., inoltre, condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale e, decidendo nel merito, condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi Euro 1.269,88, per il giudizio di secondo grado in complessivi Euro 1.257,20; condanna, inoltre il ricorrente incidentale al pagamento delle spese dei giudizio di legittimità, che liquida nella complessiva somma di Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari ed Euro 200,00 per spese ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2010

 

 

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