Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18637 del 08/09/2020

Cassazione civile sez. II, 08/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 08/09/2020), n.18637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20305/2019 proposto da:

A.I., ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Tagliamento 45, presso lo

Studio dell’avvocato Maurizio Dell’Unto, rappresentato e difeso

dall’avvocato Claudio Roberto Santarelli;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso per legge dalli

Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei

Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato il

03/06/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità riguarda il decreto del Tribunale di Brescia che, decidendo sul ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, proposto avverso il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria richiesta da A.I., cittadino (OMISSIS), ha respinto tutte le domande;

– la cassazione è chiesta dal medesimo A. sulla base di due motivi, cui resiste ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, in relazione al mancato riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 113 del 2018, in relazione al mancato riconoscimento delle forme di protezione dallo stesso previste;

– va preliminarmente rilevato che la procura alle liti rilasciata a margine del ricorso per cassazione è priva di data come invece specificamente richiesto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, applicabile ratione temporis al ricorso in esame;

– la richiamata disposizione prevede, infatti, che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita a pena di inammissibilità del ricorso in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima;

– tale previsione deve essere interpretata nel senso che in materia di protezione internazionale, la data del conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità di essa alla comunicazione del decreto impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, deve essere certificata dal difensore, il quale è in questo modo titolare di una speciale potestà asseverativa conferita “ex lege”;

– ne consegue che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta a margine dell’atto) non indichi la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto stesso o a fianco o dalla sequenza notificatoria (Cass. 1043/2020; 2342/2020);

– a ciò consegue che nel caso del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, la prescrizione circa la potestà certificativa del difensore in merito alla data della procura è regolata in termini che essa possa essere desunta solo attraverso l’espressa indicazione di essa seguita dalla certificazione da parte del difensore, con l’ulteriore sanzione dell’inammissibilità del ricorso in caso di sua mancanza;

– pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

– nulla va disposto sulle spese di lite stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2020

 

 

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