Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18636 del 12/08/2010

Cassazione civile sez. II, 12/08/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 12/08/2010), n.18636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8796-2005 proposto da:

Z.G. (OMISSIS), Z.L. (OMISSIS),

Z.R. (OMISSIS), ZE.GI. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, V. CAPPELLETTA DELLA GIUSTINIANA

58, presso lo studio dell’avvocato MASSIMINI ANTONIO, rappresentate e

difese dall’avvocato BERTACCHE GIOVANNI;

– ricorrenti –

contro

Z.B. (OMISSIS), MENON MARIA PIA (OMISSIS),

Z.M.T. (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 1508/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/09/2004;

udita La relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generare Dott.

MARINELLI VINCENZO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19-9-1992 L., R., G., Gi. e Z.M.T., in qualità di eredi legittime, unitamente al fratello B., della madre C. P., deceduta il (OMISSIS), convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa Z.B. e la moglie di questi M.M.P. chiedendo dichiararsi la nullità o l’inefficacia dell’atto di compravendita della nuda proprietà di un immobile sito in (OMISSIS) stipulato il (OMISSIS) tra la C. ed i convenuti a rogito notaio Rinaldi in quanto simulato, e formarsi le quote spettanti agli eredi.

I convenuti costituendosi in giudizio resistevano alle suddette domande.

Con successivo atto di citazione del 12-11-1992 le predette attrici convenivano in giudizio dinanzi allo stesso Tribunale i medesimi convenuti chiedendo l’accertamento della simulazione della predetta compravendita sopra menzionata dissimulante una donazione.

I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice.

Riuniti i procedimenti il Tribunale adito con sentenza del 31-8-1998 rigettava le domande attrici.

Proposto gravame da parte di L., R., G. e Ze.Gi. cui resistevano Z.B. e la M. la Corte di Appello di Venezia con ordinanza del 19-3-2002 disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Z.M. T. fissando a tal fine l’udienza del 12-6-2002 dinanzi al Consigliere Istruttore con termine fino al 10-4-2002 per la notifica.

Disattesa da parte di quest’ultimo la concessione di un nuovo termine per la notifica e precisate le conclusioni la Corte territoriale con sentenza del 14-9-2004 ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.

Il giudice di appello ha rilevato che la notifica dell’atto di appello a Z.M.T., litisconsorte necessaria, inutilmente tentata il 5-4-2000 presso lo studio dell’avvocato Alfredo Andriollo in (OMISSIS) per cessazione dell’attività da parte del suddetto professionista, presso il quale Z.M.T. era domiciliata nel giudizio di primo grado, nonchè presso la residenza della stessa in (OMISSIS), in quanto risultata trasferita da circa due anni, era poi stata effettuata il 17-4-2002 ex art. 140 c.p.c. in (OMISSIS), dove Z.M.T. aveva personalmente sottoscritto la cartolina di ricevimento il 18-4- 2002; era quindi incontestabile la mancata osservanza del termine perentorio del 10-4-2002 fissato dalla Corte territoriale per l’integrazione del contraddittorio, inosservanza non dovuta a fatti non imputabili alle appellanti.

Avverso tale sentenza Z.L., R., G. e Gi. hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi; la parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primo motivo le ricorrenti, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., assumono che, a seguito della menzionata ordinanza del 19-3-2002 che aveva concesso termine alle appellanti fino al 10-4-2002 per l’integrazione del contraddittorio riguardo a Z.M.T., le esponenti avevano richiesto in data 5-4-2002 la notifica nei confronti di quest’ultima nello studio del suo procuratore presso i quale essa aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado; non essendo tale notifica andata a buon fine in quanto il suddetto professionista si era ne frattempo cancellato dall’albo ed aveva cessato l’attività (come da relata di notifica del 5-4-2002 apposta in calce all’atto di citazione per integrazione del contraddittorio del 27-3-2002), le appellanti in data 10-4-2002 – dunque ancora entro il termine loro assegnato – avevano richiesto la notifica dell’atto nella residenza di Z.M.T.; essendosi quest’ultima trasferita in altro luogo, la notifica era stata eseguita – sempre si richiesta delle esponenti il 10-4-2002 – ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 17-4-2002 in (OMISSIS).

Le ricorrenti rilevano alla luce di tali circostanze di aver tempestivamente e diligentemente svolto tutte le attività necessarie ad integrare il contraddittorio nei confronti di Z.M.T. nel termine concesso del 10-4-2002, avendo consegnato all’ufficiale giudiziario il plico da notificare in data 5-4-2002 e poi ancora il 10-4-2002, tenuto conto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002 ha statuito che in tema di notifica la procedura si considera perfezionata per il notificante nel momento in cui l’atto da notificare viene consegnato all’ufficiale giudiziario, e non all’atto dell’avvenuta ricezione del plico da parte del destinatario.

La censura è fondata.

Dall’esame diretto degli atti (consentito a questa Corte dalla natura procedurale del vizio denunciato) risulta che effettivamente le appellanti in data 5-4-2002 consegnarono l’atto di integrazione del contraddittorio suddetto all’ufficiale giudiziario per la notifica a Z.M.T. nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado presso l’avvocato Andriollo e che, dopo l’esito negativo di tale notifica, dato che tale difensore si era cancellato dall’albo avendo cessato la propria attività, la notifica stessa fu tentata il 10-4- 2002 (quindi sempre nel rispetto del termine concesso per la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio dall’ordinanza collegiale del 19-3-2002) direttamente nei confronti della parte presso la residenza della stessa in Fontanelle; dato poi l’esito infruttuoso anche di tale notifica, quest’ultima era stata effettuata in data 17-4-2002 presso la nuova residenza della Z. ex art. 140 c.p.c. in (OMISSIS).

Orbene alla luce di tali circostanze il giudice di appello, nel rilevare la mancata osservanza da parte delle appellanti del suddetto termine del 10-4-2002 fissato per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Z.M.T., non ha considerato che nell’ordinamento processuale la notifica si compone di due elementi distinti, ovvero la consegna dell’atto ad opera della parte o del procuratore all’ufficiale giudiziario (vedi in generale l’art. 137 c.p.c. e, con specifico riferimento alla notifica dell’atto di citazione, l’art. 163 c.p.c., u.c.) e l’atto di notificazione propriamente detto, costituito dalla consegna alla controparte dell’atto da notificare ad opera dell’ufficiale giudiziario; da tale differenziazione discende il principio – affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale – che ogni qualvolta si tratti di individuare il rispetto di un termine di decadenza posto dalla legge a carico del notificante, si deve avere riguardo al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e non a quello successivo del perfezionamento della notifica coincidente con la data della ricezione dell’atto stesso da parte del destinatario, posto che il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo, il “principio” della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio (Cass. 6-2-2007 n. 2565; Cass. 13-1-2010 n. 359).

Tale verifica nella specie conduce a ritenere che le appellanti avevano rispettato il concesso termine del 10-4-2002 entro cui compiere le attività ad esse incombenti quali parti notificanti, avendo entro tale giorno, come si è esposto, consegnato all’ufficiale giudiziario l’atto di integrazione del contraddicono nei confronti della Z. prima nel domicilio eletto presso il procuratore costituito e poi presso la residenza della parte.

Con il secondo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per aver affermato che la suddetta notifica, ritenuta tardiva, doveva essere attribuita al comportamento colposo delle appellanti.

Esse rilevano che, avendo Z.M.T. eletto domicilio presso l’avvocato Andriollo di Bassano, le esponenti correttamente avevano indicato, ai fini della notifica dell’atto di integrazione del contraddicono, l’indirizzo del suddetto studio professionale, essendo irrilevante che la Z. avesse nel frattempo revocato il mandato “ad litem” a suo tempo conferito per tutti i gradi di giudizio al suddetto difensore, in quanto la stessa non aveva provveduto ad eleggere nuovo domicilio, nè espressamente aveva rinunciato al primo; infatti l’elezione di domicilio, quale atto distinto dal conferimento del mandato, aveva conservato la sua validità anche dopo l’intervenuta revoca della procura; pertanto, tenuto conto della diligente attività delle appellanti, la Corte territoriale, anzichè dichiarare t’inammissibilità dell’impugnazione, avrebbe dovuto quantomeno concedere un ulteriore termine alle esponenti per integrare il contraddicono.

Con il terzo motivo le ricorrenti, deducendo vizio di motivazione, assumono che il giudice di appello, dopo aver riservato ampio spazio all’esame dell’attività svolta dalle appellanti al fine di integrare il contraddicono nei confronti di Z.M.T., ha concluso frettolosamente statuendo l’inosservanza del termine assegnato per la notifica con argomentazioni di dubbia comprensibilità che non consentivano di individuare il procedimento logico seguito.

Le enunciate censure restano assorbite all’esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il tento, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2010

 

 

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