Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18636 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 11/07/2019), n.18636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22202/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.D., non costituito in giudizio;

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 108/22/11, depositata il 28 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio

2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

Fatto

RILEVATO

CHE:

F.D. impugnava l’atto di contestazione n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate di Belluno per l’importo di Euro 11.718,75 per avere omesso di dichiarare i trasferimenti di denaro verso l’estero effettuati nell’anno 2004, in violazione del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4.

La Commissione tributaria provinciale di Belluno rigettava il ricorso con sentenza n. 135/02/2009 in data 2 novembre 2009.

La sentenza veniva però riformata dal giudice d’appello, che annullava l’atto impugnato.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un motivo e chiede cassarsi la sentenza impugnata. F.D. non si costituisce nel presente giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La ricorrente Agenzia delle Entrate, come rappresentata in giudizio, ha depositato in atti in data 28 maggio 2018 una richiesta di estinzione del giudizio per avere il contribuente presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

2. Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate. Deve essere disposta, inoltre, la compensazione delle spese del presente giudizio, come richiesto dalla stessa ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Compensa fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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