Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18635 del 12/08/2010

Cassazione civile sez. II, 12/08/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 12/08/2010), n.18635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8636-2005 proposto da:

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VINCENZO AMBROSIO 4, presso lo studio dell’avvocato BELLOMI

ALESSANDRO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato MORGANTI

PIETRO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 509/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI VINCENZO che ha concluso chiedendo l’estinzione per

rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con atto del 10-6-2010 sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore avvocato Alessandro Bellomi la ricorrente P.R. ha rinunciato al ricorso inscritto al n. 8636 del R.G. per l’anno 2005 proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 2-2-2005 n. 509;

Considerato che nello stesso atto la controparte P.A. ha aderito alla rinuncia sottoscrivendola unitamente al proprio difensore avvocato Pietro Morganti, cosicchè non occorre emettere alcuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2010

 

 

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