Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18633 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 11/07/2019), n.18633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17580-2016 proposto da:

COMUNE DI REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO

GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA GHIRRI;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RUSSO

CORVACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2016 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. il Comune di Reggio Emilia ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in data 21 gennaio 2016, n. 72, con la quale è stato dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento notificato da esso ricorrente alla spa Autostrade per l’Italia per imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa al primo trimestre dell’anno 2008 e a terreni qualificati come edificabili secondo il piano regolatore generale ma considerati dalla commissione come non edificabili -e con ciò non soggetti all’imposta- perchè gravati da “concreti e precisi vincoli di legge che rendono inapplicabili le disposizioni contenute nello strumento urbanistico” data la loro “preponderante finalità di sede viaria con relative pertinenze”;

2. con il primo motivo di ricorso, il Comune lamenta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 per avere la commissione errato nel qualificare i terreni come inedificabili malgrado la previsione dello strumento urbanistico, alla quale unicamente la commissione avrebbe dovuto avere riguardo;

3. con il secondo motivo di ricorso, il Comune lamenta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, in relazione alla affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i terreni “ricadevano sotto il regime demaniale ed erano destinati ad accogliere la rete autostradale con le relative pertinenze /I.

4. la spa Autostrade per l’Italia resiste con controricorso;

5. il Comune ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo di ricorso è, nei limiti che seguono, fondato. I terreni in questione sono definitivi in sentenza come soggetti al “regime demaniale” in relazione con il loro essere “destinati” al sistema autostradale e come gravati da “vincoli di inedificabilità propri del sistema autostradale”, segnatamente individuati nella necessità di osservare una distanza dalla sede autostradale (“cosiddetta “fascia di rispetto”), il tutto in riferimento al fatto (ricordato nella parte espositiva della sentenza) che, come dedotto dalla contribuente e come già attestato nella sentenza di primo grado, “i terreni di che trattasi sono situati in fregio all’autostrada”. Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”. L’affermazione di inedificabilità dei terreni, contenuta nella sentenza impugnata, si correla alla L. n. 729 del 1961, art. 9 (abrogato dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112) evocato dalla società Autostrade (v. pagina 6 controricorso). Questa Corte ha statuito, per un verso, che “il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale, ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 septies, come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 19, dal D.M. 1 aprile 1968, nonchè dalla L. 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, si traduce in un divieto assoluto di edificazione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla legge, che le rende legalmente inedificabili” (Cass. n. 27114 del 04/12/2013), per altro verso, che “il divieto di costruire ad una distanza inferiore a 25 metri dalle opere autostradali, previsto dalla L. 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, in quanto dettato per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sull’autostrada, ha carattere generale ed inderogabile non solo nei confronti dei privati, ma anche nei riguardi della regolamentazione edilizia demandata agli enti pubblici” (Cass. n. 229 del 10/01/2007). In ragione di quanto sopra, la commissione tributaria regionale ha deciso in modo corretto laddove ha escluso l’assoggettamento ad imposta dei terreni in questione relativamente alla fascia di rispetto mentre non si è conformata al suddetto D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 laddove ha escluso l’assoggettamento ad imposta dei terreni anche per la parte eccedente la fascia di rispetto e dichiarata edificabile dal vigente strumento urbanistico comunale; 7. il secondo motivo di ricorso, va dichiarato inammissibile perchè esso veicola una doglianza di violazione di una disposizione di legge (il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a, secondo cui sono esenti da ici “gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonchè dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 41, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”) che non è stata in alcun modo applicata dalla commissione tributaria regionale (la quale, come già evidenziato, ha parlato di “regime demaniale” dei terreni de quibus non in relazione alla loro natura di beni del demanio stradale ma in relazione alla presenza di una “fascia di rispetto”);

8. accolto, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, perchè l’accertamento dell’imposta dovuta in relazione alla parte dei terreni in questione che eccede la fascia di rispetto autostradale;

9. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA