Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18633 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10196-2019 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCO MARTELLUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6175/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Sig. R.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio che, accogliendo l’appello proposto dall’Ufficio, aveva riformato la sentenza di annullamento dell’accertamento emesso nei confronti del predetto, sulla base di acquisiti non giustificati per l’anno 2006. Secondo la CTR il contribuente non aveva fornito idonea prova documentata sulla circostanza che la somma degli investimenti netti effettuati nel periodo dal 2005 al 2008 trovasse capienza nelle entrate patrimoniali derivanti da redditi esonerati da imposizione.

La parte intimata si è costituita con controricorso, depositando altresì memoria.

Col primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto deciso per la controversia, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR avrebbe omesso di esaminare il fatto, decisivo per la soluzione della lite, circa la riferibilità degli importi incassati con un disinvestimento patrimoniale relativo all’anno 2004, agli acquisti effettuati nell’anno 2006 oggetto di accertamento, sulla scorta degli elementi fattuali indicati a fondamento delle proprie ragioni in sede procedimentale.

Il motivo è inammissibile.

Invero, giova rammentare che il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass., Sez. III, n. 16812/2018).

Peraltro, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., Sez. V, n. 13625/2019).

Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non ha trascritto il contenuto del documento che la CTR avrebbe, a suo dire, omesso di esaminare, nè ha dimostrato la decisività dello stesso al fine di comprovare la permanenza delle somme nella disponibilità della contribuente rispetto agli incrementi contestati dall’Ufficio nell’anno di riferimento.

Col secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 e dell’art. 2697 c.c., poichè la CTR non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in tema di collegamento temporale fra disponibilità del contribuente ed acquisti individuati come indice di redditi non dichiarati, non avendo collegato il disinvestimento risalente all’anno 2004 agli acquisiti effettuati nell’anno 2006 oggetto di accertamento.

La censura è infondata.

Invero, giova ricordare che in tema di accertamento sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 38, comma 6, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere – cfr. Cass., n. 18097/2018 -.

In definitiva, spetta al contribuente la prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all’entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere – cfr. Cass. n. 1510/2017 -. Ne consegue che ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere – cfr. Cass. n. 29067/2018 -.

Orbene, rispetto ai principi testè ricordati, la sentenza impugnata risulta esente da vizi, atteso che la CTR ha correttamente ritenuto che, ai fini del superamento della presunzione di una maggiore capacità contributiva mediante l’utilizzo del metodo di accertamento sintetico D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 38, è insufficiente la prova della disponibilità delle maggiori somme, risultando necessaria la prova, dal contribuente non fornita, che gli acquisti effettuati nell’anno oggetto di accertamento 2006 fossero conseguiti dall’impiego di redditi esenti ancora persistenti derivanti dal disinvestimento, risalente all’anno 2004. Prova che, secondo la CTR, non era stata fornita dalla parte contribuente. Sicchè il tema d’indagine che la CTR ha correttamente affrontato è stato quello della prova che le somme provenienti dal disinvestimento fossero presenti con riferimento all’acquisto di beni effettuati nell’anno 2006. Prova che non è stata riscontrata e che ha dunque condotto al rigetto dell’appello.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti in memoria dal ricorrente, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA