Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18632 del 12/08/2010

Cassazione civile sez. II, 12/08/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 12/08/2010), n.18632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G. (COD.FISC. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA R BALSAMO CRIVELLI 50, presso lo studio

dell’avvocato SABELLICO SELENE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAROFALO DOMENICO;

– ricorrente –

contro

G.I., VED. L. (COD.FISC. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo

studio dell’avvocato NANNA VITO, rappresentato e difeso dall’avvocato

SPAGNOLO ATTILIO;

– controricorrente –

e contro

L.D. (COD.FISC. (OMISSIS)), M.M.

L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1060/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato LONGO GIUSEPPE con delega depositata in udienza

dell’AVV. GAROFALO DOMENICO difensore del ricorrente che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

con citazione del 1989, M.M.L. e D.G. convenivano di fronte al tribunale di Bari L.D. e G.I. esponendo che essi attori, come i convenuti, erano proprietari di alcuni appartamenti in uno stesso stabile in (OMISSIS);

detto stabile, un tempo interamente di proprieta’ della M.M. L., in diversi contesti temporali era stato alienato ai L., quanto a due appartamenti l’uno al primo e l’altro al secondo piano e, quanto ad un appartamento anch’esso al secondo piano, al D., peraltro gravato, in ragione di una espressa clausola in tal senso prevista nel primo rogito ((OMISSIS)), di servitu’ di passaggio a favore dei convenuti;

tale clausola avrebbe operato fino a che non fosse stata costruita una nuova scala, che avrebbe consentito a questi ultimi l’accesso autonomo alle loro proprieta’. Essendo fatiscente e pericolosa la vecchia scala, si chiedeva accertarsi l’obbligo dei convenuti di concorrere alla costruzione della nuova scala, da eseguirsi in prolungamento di quella esistente, e dichiararsi estinta la ricordata servitu’ di passaggio, con risarcimento dei danni;

i convenuti resistevano alla domanda e proponevano una domanda riconvenzionale: con sentenza del 2002, l’adito tribunale respingeva entrambe le domande e regolava le spese; avverso tale decisione proponevano appello gli originari attori, chiedendo l’accoglimento delle domande proposte in prime cure nonche’ la rifusione delle spese ex art. 1069 c.c. ed il risarcimento dei danni conseguiti al mancato godimento del suo appartamento da parte del D.;

le controparti hanno resistito al gravame, proponendo a loro volta appello incidentale, in ordine alla regolamentazione delle spese;

con sentenza in data 15.10 – 24/11/2004, la Corte di appello di Bari rigettava entrambe le impugnazioni e regolava le spese; per quanto qui ancora interessa, la Corte distrettuale osservava che la clausola istitutiva della servitu’ de qua non prevedeva l’obbligo degli acquirenti ne’ di realizzare la nuova scala ne’ tanto meno di partecipare alle spese occorrenti per la costruzione di essa; in base appunto al tenore letterale della clausola, era facolta’ dell’alienante far cessare la servitu’ mediante la creazione di una nuova scala; il collegamento poi tra la clausola 7 e la clausola 10 era del tutto arbitrario, atteso che la seconda aveva un significato esclusivamente fiscale;

andava ancora osservato che nel 1995, le parti avevano raggiunto un accordo circa i lavori occorrenti alla vecchia scala, che esulavano pertanto dal thema decidendum della controversia de qua;

non essendovi poi prova alcuna della avvenuta creazione di una nuova scala (la cui esistenza era stata peraltro contestata dalle controparti), ne conseguiva il rigetto delle domande tutte proposte in prime cure;

la domanda proposta ex art 1069 c.c. poi era da considerarsi nuova, come pure la richiesta di risarcimento danni, proposta in prime cure in modo generico, senza indicazione della causa petendi; solo in secondo grado si era indicato nel mancato godimento dell’appartamento il titolo costitutivo della domanda; in ogni modo, la ratio fondante della pretesa era da ravvisarsi nell’inosservanza, da parte delle controparti, dell’obbligo di costruire la nuova scale, obbligo gia’ ritenuto dei tutto insussistente;

per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, il solo D.; resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, la G., deducendo implicitamente l’avvenuta scomparsa del L. nelle more del giudizio; l’altra intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

va preliminarmente esaminata la questione, prospettata in udienza dal relatore e su cui le parti hanno potuto interloquire, come del resto il P. G., dell’intervenuto decesso del L., comproprietario dell’immobile dominante, decesso risultante dalla circostanza secondo cui la G., consorte in vita del predetto, in tutti gli atti da lei provenienti relativi al presente procedimento per cassazione, si proclama “vedova” L.;

fermo il fatto che nella presente sede la morte della parte non influisce sulla prosecuzione del giudizio, resta da esaminare la questione relativa al quando tale evento siasi verificato, atteso che il ricorso risulta notificato al procuratore costituito del L. nel giudizio di appello;

ove infatti il decesso si fosse verificato prima di detta notifica, risulta evidente che il mandato sarebbe venuto meno con la morte del L. e che quindi la notifica sarebbe risultata priva di effetti con la conseguenza che il presente ricorso avrebbe dovuto essere notificato agli eredi dei predetto;

la mancata attivita’ difensiva dello stesso costituisce altro elemento di perplessita’, che rende quanto meno incerta la situazione processuale venutasi a creare al riguardo;

in un contesto quale quello teste’ descritto appare conseguentemente quanto meno cautelativo disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del L., con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento e in tal senso deve provvedersi.

P.Q.M.

LA CORTE ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di L.D. nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo; si comunichi.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2010

 

 

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