Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18632 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28063-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCO MARTELLUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1200/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro R.G., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio che, respingendo l’appello proposto dall’Ufficio, aveva confermato la sentenza di annullamento dell’accertamento emesso nei confronti del predetto sulla base di acquisiti non giustificati per l’anno 2008. Secondo la CTR la somma degli investimenti netti effettuati nel periodo dal 2005 al 2008 trovava capienza nelle entrate patrimoniali derivanti da redditi esonerati da imposizione.

La parte intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

La ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 e dell’art. 2697 c.c., poichè la CTR non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in tema di collegamento temporale fra disponibilità del contribuente ed acquisti individuati come indice di redditi non dichiarati, avendo collegato un disinvestimento risalente all’anno 2004 agli acquisiti effettuati nell’anno 2008 oggetto di accertamento.

La censura è fondata.

Giova ricordare che in tema di accertamento sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 38, comma 6, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere – cfr. Cass. n. 18097/2018 -.

In definitiva, spetta al contribuente la prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all’entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere – cfr. Cass. n. 1510/2017 -.

Ne consegue che ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere – cfr. Cass. n. 29067/2018 -.

Orbene, rispetto ai principi testè ricordati, la sentenza impugnata risulta carente, non essendo stata compiuta alcuna verifica correlata alla disponibilità delle somme necessarie per giustificare gli acquisti effettuati nell’anno oggetto di accertamento (2008), senza minimamente considerare la persistenza delle somme derivate dal disinvestimento, risalente all’anno 2004, rispetto agli indici indicati dall’ufficio. Sicchè il tema d’indagine che la CTR avrebbe dovuto affrontare era proprio non già la verifica dell’assenza di altre fonti patrimoniali in capo al contribuente, ma piuttosto la prova che le somme provenienti dal disinvestimento fossero presenti con riferimento all’acquisto di beni effettuati nell’anno 2008.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dal controricorrente anche in memoria incentrati sulla risalenza di somme all’anno 2004 – a fronte dell’accertamento relativo all’anno 2008 -, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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