Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18631 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18631 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 2031-2011 proposto da:
SIENA 2001 SRL, elettivamente domiciliatq in ROMA VIA
GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
MEZZETTI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA CENTRALE DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

.avverso la sentenza n. 157/2010 della COMM.TRIB.REG.
z
cid
4t:=2~4A, depositata il 07/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 13/07/2018

consiglio del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

GRECO.

FATTI DI CAUSA
La srl Stema 2001 propone ricorso per cassazione con un
motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle
entrate e uello incidentale di essa contribuente, nel giudizio
introdotto con l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il
quale veniva rideterminato analiticamente, ai fini dell’IRPEG,

contestato come compenso omesso la somma di due saldi
giornalieri negativi riscontrati in occasione di un accesso presso la
sede legale della società. Il fatto che la contribuente, benché non
avesse denaro in cassa, aveva effettuato un prelevamento di oltre
-A« z
aie 106.000.000 stava a significare per l’ufficio che nella stessa
data esisteva una analoga somma disponibile, che tuttavia non
risultava contabilizzata e, quindi in contrasto con i principi
contabili che prevedono il conto cassa, che ha natura
patrimoniale, con un saldo sempre positivo o pari a zero.
L’appello incidentale della contribuente, che lamentava
l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità dell’accertamento per
difetto assoluto di sottoscrizione dell’avviso, in quanto non
sottoscritto dal capo dell’ufficio, ma da altro soggetto privo di
delega e di poteri a rappresentare l’ufficio negli atti a rilevanza
esterna, era rigettato perché l’avviso di accertamento risultava
debitamente sottoscritto.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la società contribuente denuncia
“omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione
all’art. 360, n. 5, c.p.c.”.
Premette di essersi costituita con comparsa del 14
novembre 2006 a mezzo di nuovo difensore, dopo la costituzione
dell’ufficio, nel corso del giudizio di primo grado, eccependo “la
nullità dell’avviso di accertamento perché sottoscritto non già dal
direttore dell’Ufficio (così come prescritto dall’art. 42 del d.P.R. n.
600 del 1973, all’epoca dott. Francesco Foti), bensì da un

dell’IRAP e dell’IVA, il reddito dichiarato per l’anno 2001, aveva

soggetto (dott. Paolo La Guardia) privo di poteri e di delega a
rappresentare l’amministrazione negli atti a rilevanza esterna.
Assume che la sottoscrizione dell’avviso, atto a rilevanza
esterna, da parte di funzionario diverso da quello (il capo ufficio
emittente) funzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da
parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed
efficacemente delegato, non soddisferebbe il requisito di

Rileva che nel corso del giudizio l’amministrazione non
avrebbe provato l’esistenza del potere, in capo al firmatario
dell’atto, di rappresentarla, e che a fronte dell’eccezione svolta
nessuna delega sarebbe stata prodotta agli atti sull’esistenza di
tali poteri.
Risulterebbe pertanto totalmente omessa o comunque
insufficiente la motivazione sul punto adottata dal giudice
d’appello, che sul punto avrebbe statuito: “… respinge l’appello
perché l’avviso risulta debitamente sottoscritto …”.
Con il controricorso l’amministrazione finanziaria eccepisce
tra l’altro che, come si evincerebbe dalla lettura dell’atto
introduttivo del giudizio, l’eccezione di nullità dell’ avviso di
accertamento per difetto di sottoscrizione non era stata sollevata
con il ricorso stesso, ma era formulata per la prima volta con
memoria del 14 novembre 2006, e dunque ampiamente oltre il
termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell’atto
impugnato, risalente al 16 dicembre 2005.
Il motivo è inammissibile perché “nuovo”, in quanto
formulato, come eccepito dall’amministrazione, oltre il termine
fissato dall’art. 21 per l’impugnazione degli atti tributari, ed in
violazione della preclusione posta dall’art. 24 del d.lgs. n. 546 del
1992.
Questa Corte ha bensì chiarito che nella disciplina delle
imposte sui redditi, “l’avviso di accertamento, a norma dell’art. 42
del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere sottoscritto, a pena di
nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera
direttiva da lui delegato, incombendo sull’Amministrazione
finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di
3

sottoscrizione previsto a pena di nullità dal detto art. 42.

contestazione,

l’esistenza

della

delega

e

l’appartenenza

dell’impiegato delegato alla carriera direttiva” (Cass. n. 9736 del
2016, n. 22800 del 2015); ma ha precisato che” è inammissibile
il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio
dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati,
censurando, altresì, l’omesso rilievo d’ufficio della nullità, atteso
che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura

di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, sicché
l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, né può essere fatta
valere per la prima volta in sede di legittimità: in applicazione di
tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con cui
si è dedotta la nullità dei gradi di merito e delle relative pronunce
per effetto della sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015, non
essendo stata rilevata d’ufficio la nullità degli atti impositivi per
carenza di potere del sottoscrittore” (Cass. n. 22810 del 2015;
cfr. Cass. n. 15769 del 2017, n. 15051 del 2014).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio liquidate in euro 2.500 oltre alle spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2017
Il Presidente

impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi

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