Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18631 del 12/08/2010
Cassazione civile sez. II, 12/08/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 12/08/2010), n.18631
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.A. (cod. fisc. (OMISSIS)), M.L.
(cod. fisc. (OMISSIS)) elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato POLCHI
RODOLFO, che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.P. (cod. fisc. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 35, presso lo studio
dell’avvocato VITTUCCI ANTONIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1797/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 15/04/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/06/2010 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’estinzione della
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE DI CASSAZIONE:
Rilevato che M.A. e M.L., con atto del 7 giugno 2010 sottoscritto dai medesimi e dal loro difensore, hanno rinunciato al ricorso per cassazione proposto nei confronti di M.P., avverso la sentenza non definitiva 26 gennaio – 15 aprile 2004 della Corte d’appello di Roma;
atteso che alla rinuncia ha aderito il controricorrente M. P. che ha sottoscritto in pari data l’atto unitamente al suo difensore;
che le spese del giudizio possono compensarsi come richiesto dalle parti concordemente.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2010