Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18631 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 11/07/2019), n.18631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17576-2016 proposto da:

COMUNE DI REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO

GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA GHIRRI;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RUSSO

CORVACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2016 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 22/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. il Comune di Reggio Emilia ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in data 22 gennaio 2016, n. 81, con la quale la commissione, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento, notificato da esso ricorrente alla spa Autostrade per l’Italia, per l’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa al primo semestre dell’anno 2007 e ad alcuni terreni considerati dal Comune soggetti all’imposta in quanto, fino dal maggio 2006, non più occupati da un casello autostradale, classificato in categoria catastale E e perciò esente da imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7,comma 1, lett. b) e ritenuti invece dalla commissione non assoggettabili ad ICI giacchè occupati dal casello fino al giorno 28 maggio 2007 come attestato anche dalla dichiarazione docfa presentata dalla società Autostrade e recepita dal Comune il 2 luglio 2007. La commissione ha aggiunto, “ad abundantiam”, che sarebbe “illogico e giuridicamente contraddittorio” intendere la previsione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, (previsione secondo cui “In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”) nel senso che aree, come quelle in questione, “occupate da costruzioni escluse da ICI vengano assoggettate all’imposta stessa a seguito dell’abbattimento”;

2. la società Autostrade resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10,comma 4 e art. 5, comma 6, deducendo che la commissione avrebbe dovuto individuare la data di demolizione del fabbricato non nel 28 maggio 2007, indicata dalla società Autostrade nella richiesta docfa recepita in catasto il 2 luglio 2007, ma il 9 maggio 2006, indicato dalla società in quella parte del ricorso dalla stessa proposto alla commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia avverso altro avviso di accertamento Ici relativo agli stessi terreni per il secondo semestre del 2007, laddove appare la dichiarazione “ammissiva” secondo cui in quel giorno del 2006, il casello “veniva demolito”;

2. il motivo è infondato. Ai fini dell’inquadramento della questione merita ricordare che, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), sono esenti da Ici i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 e che, ai sensi del comma successivo, l’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Ciò premesso, deve osservarsi, per un verso, che lo stesso Comune pare assumere che la data oggetto della supposta “ammissione” è la data di inizio della demolizione (vedi pagine 3 e 5 del ricorso). Intesa in questo secondo senso, l’espressione “veniva demolito” non sarebbe affatto in contrasto con il dato valorizzato dalla commissione ed emergente dalle risultanze catastali modificate a seguito di procedura docfa, secondo cui la demolizione – e quindi la liberazione dell’area dall’edificio esente – si è compiutamente avuta solo nel maggio del 2007. Per altro verso, anche assumendo che la dichiarazione fosse riferibile alla data di completo abbattimento del casello, resterebbe che una dichiarazione può assumere il carattere proprio della confessione se rivela la precisa consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte. Nel caso di specie, non è dato assumere che la società Autostrade abbia avuto simile consapevolezza e volontà confessoria già per il fatto che, come emerge dal ricorso per cassazione (pag. 3, lett. D), nel momento in cui l’espressione fu usata nel processo relativo all’ICI del secondo semestre del 2007 (processo in cui deve ritenersi che la questione della data della demolizione non fosse rilevante atteso che in quel semestre la demolizione era ormai senz’altro avvenuta), la controversia (che occupa), incentrata sulla data della demolizione del fabbricato non era ancora sorta. Correttamente quindi la commissione tributaria regionale ha dato rilievo alla sola dichiarazione docfa, recepita in catasto, che ricollega la fine della demolizione al 28 maggio 2007.

3. gli altri due motivi di ricorso, inerenti all’argomento usato dalla commissione “ad abundantiam” (v. punto 1, ultima parte, della superiore premessa) restano assorbiti;

4.il ricorso deve essere rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza;

6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il Comune di Reggio Emilia a rifondere alla spa Autostrade per l’Italia le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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