Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18631 del 07/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 07/09/2020), n.18631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12857-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BT ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PURI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO MULA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4293/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha annullato la sanzione irrogata alla BT Italia s.p.a. in relazione al ritardato pagamento della tassa di concessione governativa per l’impiego di apparecchiature per il servizio radiomobile, ai sensi del D.P.R. n. 641 del 1972, tariffa allegata, art. 21, in relazione a sei avvisi di accertamento con i quali era stato contestato il tardivo versamento della tassa di concessione governativa per l’anno 2010 in qualità di utente finale, in relazione ai contratti stipulati con Vodafone Omnitel s.p.a. Secondo la CTR in caso di pagamento in ritardo delle bollette telefoniche da parte del titolare delle utenze non era applicabile il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, riferito unicamente a ritardato pagamento dei tributi e non della tassa. Aggiungeva poi il giudice di appello che nessuna norma poneva un termine entro il quale adempiere al pagamento della tassa, risultando la determinazione dello stesso unicamente dalle condizioni generali fissate dal gestore privato. Evidenziava, altresì, che non potendo applicarsi il ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, la sanzione applicata doveva essere vieppiù annullata.

La società intimata si è costituita con controricorso ed ha depositato memoria.

La censura proposta dall’Agenzia ricorrente, con la quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 641 del 1972, tariffa allegata, art. 21, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, è manifestamente fondata.

Giova ricordare che a norma del D.P.R. n. 641 del 1972, Tariffa annessa, art. 21, nota 1 (così numerato dal D.M. 28 dicembre 1995, in sostituzione della precedente voce n. 131, introdotta con il D.L. n. 151 del 1991, art. 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 202 del 1991), la tassa per la licenza o il documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre è “dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento”, in misura fissa mensile, diversa in ragione del tipo di utenza (“residenziale” o “affari”, art. 21 cit.).

Orbene, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’avverbio “congiuntamente”, utilizzato dal D.P.R. n. 641 del 1972, Tariffa annessa, art. 21, nota 1, non si limita a disciplinare, come riduttivamente ritenuto dai giudici d’appello, le modalità di versamento della tassa, maturata al sorgere di ciascun mese d’uso, ma, secondo lo stesso significato lessicale dell’avverbio, vale, pure, ad indicare il termine per il relativo pagamento, termine che resta, appunto, determinato per relationem in riferimento a quello previsto per il pagamento delle singole bollette emesse dal gestore (cfr. Cass. n. 8825 del 2012 a proposito del dies a quo della decorrenza del termine triennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13) – cfr. Cass. n. 21777/2014 -.

In quella stessa circostanza ebbe a ritenersi l’infondatezza dei dubbi d’incostituzionalità, sollevati dall’utilizzatore delle utenze, in riferimento agli artt. 3,24 e 25 Cost., “dovendo ribadirsi che la misura della tassa, prefissata in funzione del tipo di utenza, la cadenza mensile della sua maturazione e la determinazione per relationem del termine per il suo pagamento – che non è rimesso all’autonomia privata, come sostiene la controricorrente, con evidente petizione di principio – escludono il paventato vulnus ai parametri invocati”, inoltre aggiungendo che il riferimento al D.M. 24 settembre 1991 – in relazione al quale è, pure, dedotta la violazione del principio di legalità – non è pertinente, regolando il diverso aspetto del versamento della tassa all’erario da parte del gestore.

Orbene, i principio espressi in modo molto nitido nel precedente sopra evocato hanno trovato ulteriore pacifica conferma nell’orientamento successivo di questa Corte, essendosi affermato che in tema di tassa sulle concessioni governative relative alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile, deve essere applicata la disciplina speciale di cui al D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13 e non quella generale prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, sicchè opera il termine di decadenza triennale, il cui “dies a quo” va identificato nel giorno in cui è stata commessa la violazione e, cioè, in quello entro cui deve essere pagata la bolletta poichè la tassa di concessione governativa va riscossa unitamente al canone di abbonamento, ai sensi del D.P.R. n. 641 del 1972, Tariffa allegata, art. 21, nota 1″ (Sez. 5, Sent. n. 20522 del 2016, Cass. n. 31414/2018).

Si è anche precisato che “In tema di radiofonia mobile, in virtù del collegamento operato dal D.P.R. n. 641 del 1972, Tariffa allegata, art. 21, “nota 1″, tra il tributo ed il numero di mesi considerati in ciascuna bolletta, l’utente è tenuto al pagamento della tassa di concessione governativa nello stesso termine di quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale, con la conseguenza che, in caso di tardivo od omesso adempimento, è passibile delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1993, art. 13” (Cass. n. 1015 del 2017).

In tale ultimo precedente si è nuovamente riconosciuto che “questa Corte ha già statuito, in una fattispecie del tutto analoga, che: “in tema di radiofonia mobile, il termine per il pagamento, da parte dell’utente, della tassa di concessione governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale, in virtù del collegamento operato dal D.P.R. n. 641 del 1972, Tariffa allegata, art. 21, “nota 1”, tra il tributo ed il numero di mesi considerati in ciascuna bolletta, atteso che l’avverbio “congiuntamente”, utilizzato in tale nota, non si riferisce solo alle modalità di versamento del tributo, ma anche al termine di pagamento, determinato per relationem in rapporto a quello previsto per le singole bollette emesse dal gestore” (Cass. nn. 21777, 21778, 21779, 21780, 21781, 21782, 21783 del 2014; Cass. nn. 1705,1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713 del 2016)”.

Orbene, a tale orientamento assolutamente consolidato, dal quale non può porsi in discussione il rispetto del principio di legalità in materia di applicazione della sanzione pur messo in discussione dalla controricorrente, non si è affatto uniformato il giudice di merito il quale ha per l’un verso escluso la possibilità di applicare al tardivo adempimento del pagamento delle bollette la sanzione di cui all’art. 13 in tema di tassa di concessione governativa e, per altro verso, ha escluso l’esistenza di un termine al pagamento della stessa, senza invece considerare i principi sopra ricordati che, come si è visto, collegano il detto termine a quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale.

Parimenti errata risulta l’affermazione in diritto in ordine all’impossibilità di fare in astratto applicazione del ravvedimento operoso in relazione all’assenza di una norma specifica. Affermazione per l’appunto errata, potendosi astrattamente applicare detto istituto anche in caso di tardivo pagamento di quanto dovuto pur nella ricorrenza dei presupposti indicati dal ricordato art. 13. Pur con la necessaria precisazione che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 2, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria” (Cass. n. 19017 del 24/09/2015, Cass. n. 22330/2018).

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente anche in memoria, non ravvisandosi ragioni significative per rimeditare l’indirizzo di questa Corte come invece suggerito dalla ricorrente, il ricorso va accolto e la sentenza della CTR deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2020

 

 

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