Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18630 del 23/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. LUIGI Ernestino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

S.P., in proprio e quale legale rappresentante della

cessata G. B. s.a.s. di S.P. e C., elettivamente

domiciliato in Roma, viale America 11, presso l’avv. Massimo

Biancolillo, che unitamente agli avv.ti Antonella Maccioni e Laura

Foletto, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 30^, n. 79/30/10 del 19 aprile 2010,

depositata il 24 maggio 2010, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 14 luglio 2016

dal Relatore Cons. BOTTA Raffaele;

Udito l’avv. Gabriele De Majo per delega per la parte

controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni in ordine alla supposta plusvalenza derivante da una cessione d’azienda per un valore dichiarato ritenuto congruo ai fini dell’imposta di registro: la società non rispondeva al questionario inviato dall’Ufficio e quindi veniva rettificato il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizia raccolte a prescindere dalle scritture contabili. Conseguentemente veniva rettificato il reddito di partecipazione del socio.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, senza tuttavia entrare nel merito della controversia, sul presupposto che la società aveva presentato condono tombale per gli anni dal 1997 al 2001, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 3 – bis, il cui provvedimento di diniego era stato annullato da altra sezione della stessa Commissione con sentenza n. 99/02/08 del 16 maggio 2008. L’appello dell’Ufficio, con il quale era anche richiesta la trattazione congiunta con la causa concernente il diniego di condono da ritenersi pregiudiziale, era respinto, con la sentenza in epigrafe, sulla base del fatto che la CTR Lombardia – con sentenza n. 122/38/09 dell’8 luglio 2009 – aveva dichiarato l’illegittimità del diniego (a conferma di quanto deciso dal giudice di primo grado sul punto).

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con cinque motivi. La società contribuente e il socio resistono con controricorso, illustrato anche con memoria, con la quale, dedotta preliminarmente l’inesistenza della notifica dell’impugnazione perchè (suppostamente) eseguita in luogo e a persona che non hanno alcun riferimento con i destinatari, si insiste nell’infondatezza del ricorso e si sottopone all’attenzione della Corte la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti dell’altro socio della società, sig. P.A..

La decisione della controversia impone di risolvere una questione preliminare costituita dall’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese eseguita, per quanto risulta dal controricorso (pag. 3), l’11 dicembre 2001, nella stessa data di cessazione dell’attività.

In proposito si deve osservare che secondo quanto affermato da questa Corte: “La cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicchè, qualora l’estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c.. Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l’eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d’inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l’evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale” (Cass. n. 23574 del 2014).

Alla luce di siffatte considerazioni, per quanto qui più da presso interessa, occorre far rilevare che la controversia si è svolta non nei confronti della (sola) società estinta, ma (anche) nei confronti del socio S.P., che della predetta società era il legale rappresentante. La situazione di litisconsorzio necessario che si determina tra i soci della società estinta impone che per la prosecuzione dl giudizio sia disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci non presenti nella causa e cioè, come indicato dallo stesso controricorrente, nei confronti del sig. P.A..

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. P.A. socio della società cessata G. B. s.a.s. di S.P. & C., concedendo apposito termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica della presente ordinanza. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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