Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18630 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18630 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 1561-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
REMOSA SERVICE AND CONSTRUCTION SPA;
– intimato Nonché da:
REMOSA SERVICE AND CONSTRUCTION SPA, elettivamente
domiciliato in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso
lo studio dell’avvocato TONIO DI IACOVO, rappresentato
e difeso dall’avvocato ANDREA RUSSO;

Data pubblicazione: 13/07/2018

- controricorrente Incidentale contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata avverso la sentenza n. 69/2009 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
GRECO.

CACt.c~, depositata il 24/11/2009;

FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Sardegna che ne ha
rigettato l’appello, ed ha rigettato l’appello incidentale della spa
Remosa Service and Construction, nel giudizio introdotto da
quest’ultima con l’impugnazione dell’avviso di recupero del

dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la sua
indebita utilizzazione per gli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003.
Con l’avviso sono stati formulati due rilievi.
Il primo concerneva gli investimenti effettuati dalla società
mediante contratti di locazione finanziaria, rispetto ai quali i
verbalizzanti avevano contestato la determinazione
dell’investimento lordo e, conseguentemente, del credito
d’imposta maturato nel 2001, sostenendo che la ricorrente non
avrebbe dovuto comprendere tra gli investimenti agevolabili nel
2001 l’intero costo preventivato, ma soltanto la parte già liquidata
dalla società concedente all’appaltatore in base agli stati di
avanzamento lavori presentati nello stesso anno.
Il secondo riguardava il mancato riconoscimento tra i beni
agevolabili degli archivi tecnici acquistati dalla società
contribuente per un importo di euro 986.432 nell’anno 2001 e di
euro 872.812 nell’anno 2002, ed era relativo a immobilizzazioni
immateriali comprese fra quelle di cui all’art. 103 del tuir, per le
quali era possibile fruire del credito d’imposta purché sussistesse
il requisito della novità: l’ufficio aveva infatti appurato che tali
archivi erano già in uso presso la società contribuente, sicché non
poteva considerarsi rispettato il requisito della novità con
riferimento a nessuno dei possibili diritti di utilizzazione
esattamente individuabili ed indipendenti dagli altri.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso con riguardo
alla locazione finanziaria, essendo compresa fra gli investimenti
agevolabili solo la parte liquidata all’appaltatore in base ai SAL
presentati, mentre lo accoglieva per il resto, riconoscendo quale
investimento agevolabile l’acquisto dell’archivio tecnico.

credito d’imposta per gli investimenti nelle aree depresse previsto

La CTR rigettava l’appello dall’ufficio relativo all’acquisizione
degli archivi tecnici, avendo riguardo al requisito della novità.
Richiamando una circolare del 2001 riteneva che “relativamente
ai diversi diritti di utilizzazione di beni immateriali … il requisito
della novità è riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti
di utilizzazione, purché esattamente individuabili ed indipendenti
dagli altri, a condizione che l’acquisto sia effettuato direttamente

costituito dall’archivio tecnico risulta aver soddisfatto il requisito
di novità e di conseguenza il relativo investimento è da
considerare agevolabile, risultando ininfluente la circostanza che
lo stesso fosse stato già in uso alla Remosa spa”.
Rigettava del pari l’appello incidentale della società
contribuente per non avere questa fornito la prova di aver
effettivamente usufruito solo a decorrere dall’anno 2002 del
credito relativo all’investimento effettuato mediante il contratto di
leasing; “il costo relativo era stato interamente indicato tra gli
investimenti agevolabili effettuati nell’anno 2001, al fine della
determinazione del credito d’imposta, come risultava sia dal
prospetto presentato all’ufficio sia dalle fatture emesse nei
confronti della società sia dai modelli relativi all’utilizzo del credito
d’imposta”. La concordanza di tali circostanze faceva ritenere
inverosimile la giustificazione addotta dalla contribuente che solo
per mero errore era stato indicato l’anno 2001 anziché il 2002
nella compilazione dei modelli F 24.
La società

contribuente

resiste con controricorso,

articolando un motivo di ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità per
tardività del ricorso dell’amministrazione, sollevata dalla contro
ricorrente e ricorrente incidentale, perché nella specie non trova
applicazione il termine lungo semestrale, ma quello annuale,
essendo stato notificato il ricorso introduttivo del processo il 27
ottobre 2004.
Col primo motivo del ricorso principale, denunciando
violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 388 del

dall’autore”, di guisa che “l’acquisto del bene immateriale

2000, l’amministrazione ricorrente assume che gli archivi tecnici
acquistati dalla contribuente non erano configurabili come “beni
strumentali nuovi”, come prescritto dalla disposizione in rubrica,
perché erano già in uso presso, appunto, la spa Remosa, essendo
formati, come era emerso nel giudizio di merito, da
documentazione raccolta in più di quaranta anni di attività, sicché
i singoli elementi dell’archiviogrt erano già stati utilizzati

ad un utilizzo nuovo e differente rispetto al precedente; col
secondo motivo, denunciando insufficiente motivazione su un
fatto controverso e decisivo del giudizio, l’amministrazione
assume che il giudice d’appello sarebbe giunto ad affermare il
carattere della novità dell’archivio tecnico in base a motivazione
del tutto insufficiente, per un verso per non aver tenuto in alcuna
considerazione la perizia fatta eseguire dalla contribuente, che
l’ufficio aveva prodotto a dimostrazione della circostanza che
l’archivio stesso fosse già in uso presso la Remosa spa, e per altro
verso per essere fondata esclusivamente sul seguente passo della
circolare n. 41/2001:

“Relativamente ai diversi diritti di

utilizazione di beni immateriali, come individuati nel precedente
paragrafo 6.2.2., il requisito della novita riferibile distintamente a
ciascuno dei possibili diritti di utilizzazione, purché esattamente
individuabili ed indipendenti dagli altri, a condizione che l’acquisto
sia effettuato direttamente dall’autore”. La CTR, quindi, avrebbe
omesso di valutare la sussistenza del requisito della novità,
limitandosi a richiamare un passo della circolare citata, che non
contiene alcuna definizione del detto requisito, ma specifica che
tale requisito deve sussistere in relazione a ciascuno dei diritti di
utilizzazione.
Il ricorso principale, i cui due motivi vanno trattati
congiuntamente in quanto legati, è fondato, in quanto il giudice
d’appello non dà conto delle ragioni per cui l’archivio tecnico sia
un bene strumentale nuovo, limitandosi per un verso a richiamare
il passo di una circolare dell’amministrazione finanziaria che, a
ben vedere, non contiene elementi utili a rendere la nozione di
“nuovo”, e, per altro verso, ad affermare tautologicamente che
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dalla società e non avevano perciò dato luogo, in capo alla società,

”l’acquisto del bene immateriale costituito dall’archivio tecnico
risulta aver soddisfatto il requisito di novità e di conseguenza il
relativo investimento è da considerare agevolabile, risultando
ininfluente la circostanza che lo stesso fosse già in uso alla
Remosa spa”, e ciò a fronte delle contestazioni formulate (oltre
che in primo grado) nell’atto di appello dell’ufficio, secondo cui il
requisito della novità “risulta escluso, nel caso in esame, sia dal

implicitamente anche dalla perizia fatta eseguire dalla Società per
valutare gli archivi, così riconoscendo la mancanza di novità”.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale la contribuente
denuncia insufficiente motivazione su un fatto controverso e
decisivo del giudizio, e cioè che il credito d’imposta relativo
all’investimento effettuato mediante il contratto di leasing sull’aria
edificabile e sul capannone fosse stato usufruito dalla società
contribuente nell’anno 2002, come da essa sostenuto, oppure
nell’anno 2001, come dedotto dall’Agenzia sulla base dell’erronea
indicazione, contenuta in quattro dei cinque modelli F 24 del
2002, dell’anno 2001, anziché 2002, con la conseguenza che il
credito d’imposta relativo agli investimenti mediante leasing, da
ricondurre alla sola parte già liquidata dalla società concedente
all’appaltatore in base ai SAL, risultava indebitamente utilizzato
dalla società in difetto dei SAL nell’anno 2001.
Il motivo deve essere disatteso, in quant0 evidentemente
teso ad offrire una ricostruzione dei fatti diversa da quella
compiuta dal giudice del merito sulla base della scelta degli
elementi probatori ritenuti rilevanti rispetto al caso di specie,
gortebé:rilexterrth
Segnatamente, nel caso in esame, la sentenza impugnata
con logica ineccepibile ha osservato che la contribuente non
aveva fornito la prova di aver effettivamente usufruito solo a
decorrere dall’anno 2002 del credito relativo all’investimento
effettuato mediante il contratto di leasing; “il costo relativo era
stato interamente indicato tra gli investimenti agevolabili
effettuati nell’anno 2001, al fine della determinazione del credito
d’imposta, come risultava sia dal prospetto presentato all’ufficio
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medesimo utilizzo che ne è stato fatto, rispetto al precedente, sia

sia dalle fatture emesse nei confronti della società sia dai modelli
relativi all’utilizzo del credito d’imposta”. La concordanza di tali
circostanze faceva ritenere inverosimile la giustificazione addotta
dalla contribuente che solo per mero @errore era stato indicato
l’anno 2001, anziché il 2002, nella compilazione dei modelli F 24.
In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto,
mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato, la sentenza

spese, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna in
diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso
n-ce

incidentale, cassa la sentenza impugnat—a—)e rinvia, anche per le
spese, alla Commissione tributaria regionale della Sardegna in
differente composizione.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2017
Il Presidente
(Biagio VOgilio2

impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le

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