Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18630 del 12/08/2010

Cassazione civile sez. II, 12/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 12/08/2010), n.18630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8375-2005 proposto da:

OK PRESS SRL in persona del legale rappresentante pro tempore (P. IVA

(OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato MORESCHINI PAOLA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBATO MASTRANDREA

BRUNO;

– ricorrente –

contro

MINISYSTEM SRL in persona del suo legale rappresentante (P. IVA

(OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G PALUMBO 3,

presso lo studio dell’avvocato PAOLITTO PASQUALE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALVISI PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1426/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ok Press srl proponeva opposizione al d.i. per L. 1.204.280, oltre interessi e spese, concesso dal Pretore di Bologna a Minisystem srl per la riparazione di un computer, deducendo che, trattandosi di computer vecchio, aveva autorizzato una spesa non superiore a L. 300.000; che senza autorizzazione lo stesso era stato inviato a Milano ed alla riconsegna i dati relativi agli indirizzi dei clienti erano andati definitivamente perduti, con la necessità di acquistare nuovo programma e di rivolgersi ad altra ditta per ricostruire l’archivio clienti, con una spesa, come da fattura, per L. 17.850.000.

Chiedeva dichiararsi risolto il contratto per inesatto adempimento, revocarsi il d.i., col risarcimento dei danni in L. 17.850.000 o nell’altro importo provato in corso di causa con rivalutazione ed interessi.

Minisystem contestava l’opposizione, chiedendo ed ottenendo di chiamare in garanzia Compuservice 02 di Milano, che resisteva.

Il Pretore, rilevato che la riconvenzionale superava la sua competenza per valore, disponeva la separazione delle cause, trattenendo quella di opposizione e rimettendo al Tribunale quella sulla riconvenzionale.

Provvedeva alla riassunzione la Ok Press e le altre parti ribadivano le rispettive eccezioni.

Esaurita prova orale il Tribunale, con sentenza n. 2523/2001, dichiarava risolto il contratto tra Ok Press e Minisystem per inadempimento di quest’ultima, che condannava a pagare a titolo di danni L. 17.850.000 oltre rivalutazione ed interessi, rigettava la domanda di manleva, regolava le spese.

Proponeva appello Minisystem eccependo che il GP di Bologna, cui era pervenuta, a seguito della riforma, la causa di opposizione, con sentenza passata in giudicato, aveva accolto sostanzialmente la sua domanda, condannando Ok Press al pagamento di L. 300.000, quale corrispettivo del servizio, deducendo gli effetti dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. ed in ogni caso l’erroneità della decisione del Tribunale.

Resisteva Ok Press e rimaneva contumace Compuservice 02.

La Corte di appello di Bologna, con sentenza 1426/04, in totale riforma, rigettava le domande di Ok Press richiamando la definitività della sentenza del GP che aveva riconosciuto il comportamento poco diligente della Minisystem per aver fatto eseguire la riparazione oltre il limite della spesa autorizzata ma ritenuto non provata l’eccezione dell’opponente circa l’addebitabilità alla Minisystem della perdita dei dati del computer.

Dopo la riparazione il computer funzionava.

Ricorre Ok Press srl con quattro motivi, resiste Minisystem, non svolge difese Compuservice 02.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 31, 32, 33, 34, 36, 40 e 645 c.p.c..

La Corte di appello ha erroneamente esteso gli effetti del giudicato della sentenza del GP alla sentenza del tribunale.

Col secondo motivo si denunzia contraddittoria motivazione per erronea interpretazione delle prove anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

La Corte di appello ha fatto propria la motivazione del GP, a pagina undici ha ascritto alla OK Press la negligenza di non aver salvato i dati ed ha errato, abbracciando la motivazione del GP, a dedurre che, dopo la riparazione, il computer funzionava.

Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.,per avere la Corte di appello riformato la sentenza di primo grado perchè in contrasto con quella del GP, passata in giudicato, violando il principio della inammissibilità di eccezioni nuove in appello.

Col quarto motivo si deduce violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto che il computer sia stato riparato a regola d’arte, senza tenere conto che si era lamentata la perdita dei dati.

Le censure possono esaminarsi congiuntamente e respingersi per quanto infra specificato.

Il passaggio in giudicato della sentenza del GP, peraltro limitata al giudizio di opposizione in cui erano state sostanzialmente accolte le deduzioni dell’opponente circa l’autorizzazione ad una spesa non superiore a L. 300.000, non poteva, in astratto, avere incidenza nell’altro giudizio, del quale si era spogliato il giudice della opposizione, rimettendo le parti al Giudice superiore, con sostanziale acquiescenza di tutte.

Nè Ok Press aveva interesse alla impugnazione della decisione del GP sia perchè sostanzialmente adesiva alla sua tesi, sia per le limitazioni derivanti da un giudizio di equità sia perchè ogni affermazione incidentale di detto Giudice non aveva rilievo stante la separazione delle cause.

Peraltro, le parti della decisione del GP, richiamate e fatte proprie dalla Corte di appello, sono esatte circa l’inadempimento di Minisystem che aveva fatto eseguire riparazioni per un importo non autorizzato, e, solo, errate, e comunque non pertinenti, circa la perdita dei dati, che sembrerebbe esclusa perchè il computer dopo funzionava, posto che il GP non aveva potere di pronunziarsi su aspetti della vicenda, di cui si era spogliato e, comunque, la deduzione era irrilevante dovendosi indicare la causa della perdita di detti dati.

Resta, tuttavia, il fatto che la sentenza impugnata ha ritenuto non sussistere lo specifico inadempimento della perdita dei dati, sia pure addebitando alla odierna ricorrente la cura di salvare alla fine di ogni operazione quanto inserito nel computer per cui anche il suo comportamento appariva poco diligente, ma ha concluso che era più verosimile la tesi avanzata dall’opposto, che la perdita dei dati sia dipesa dal tipo di guasto.

Trattasi di accertamento in fatto non adeguatamente censurato, per cui. il ricorso va respinto, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1000,00 di cui Euro 800,00 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2010

 

 

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