Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18630 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 11/07/2019), n.18630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28064-2015 proposto da:

COMUNE DI REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO

GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA GHIRRI;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE RUSSO

CORVACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 842/2015 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. il Comune di Reggio Emilia ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in data 20 aprile 2015, n. 842, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento notificato da esso ricorrente alla spa Autostrade per l’Italia per imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa al secondo semestre dell’anno 2007 e a terreni qualificati come edificabili secondo il piano regolatore generale ma considerati dalla commissione come non edificabili – e con ciò non soggetti all’imposta – perchè comprendenti una zona di “rispetto autostradale” e quindi inedificabili per “concreti e precisi vincoli di legge che rendono inapplicabili le disposizioni contenute nello strumento urbanistico”;

2. con l’unico motivo di ricorso, il Comune lamenta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, per avere la commissione errato nel qualificare i terreni come inedificabili malgrado la previsione dello strumento urbanistico;

3. la spa Autostrade per l’Italia resiste con controricorso;

4. il Comune di Reggio Emilia ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è, nei limiti che seguono, fondato;

2. ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”;

3. è stato accertato, dalla commissione tributaria regionale, che i terreni de quibus, in parte già occupati da un casello autostradale e da una centrale elettrica poi demoliti ed in parte destinati all’ampliamento della linea ferroviaria Milano – Bologna, erano, per una fascia, gravati da vincoli di rispetto autostradale;

4. l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui i terreni sono inedificabili per “concreti e precisi vincoli di legge che rendono inapplicabili le disposizioni contenute nello strumento urbanistico”, si correla alla deduzione della società Autostrade (v. pag. 3 sentenza) secondo cui i terreni erano soggetti a vincoli d’inedificabilità assoluta stabiliti dalla L. n. 729 del 1961, art. 9, (abrogato dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112);

5. questa Corte ha affermato, per un verso, che “il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale, ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 septies, come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 19, dal D.M. 1 aprile 1968, nonchè dalla L. 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, si traduce in un divieto assoluto di edificazione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla legge, che le rende legalmente inedificabili” (Cass. n. 27114 del 04/12/2013), per altro verso, che “il divieto di costruire ad una distanza inferiore a 25 metri dalle opere autostradali, previsto dalla L. 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, in quanto dettato per favorire la circolazione e per offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sull’autostrada, ha carattere generale ed inderogabile non solo nei confronti dei privati, ma anche nei riguardi della regolamentazione edilizia demandata agli enti pubblici” (Cass. n. 229 del 10/01/2007);

6. in ragione di quanto sopra, la commissione tributaria regionale ha deciso in modo corretto laddove ha escluso l’assoggettamento ad imposta dei terreni in questione relativamente alla fascia di rispetto, mentre non si è conformata al suddetto D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, laddove ha escluso l’assoggettamento ad imposta dei terreni anche per la parte ulteriore rispetto alla fascia di rispetto e dichiarata edificabile dal vigente strumento urbanistico comunale;

7. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, perchè sia accertata l’imposta dovuta in relazione alla parte dei terreni eccedente la fascia di rispetto autostradale;

8. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria dell’Emilia Romagna, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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