Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1863 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1863 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al 27865 del ruolo generale dell’anno
2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia
– ricorrentecontro
5D s.r.I., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
-intimato—
per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Campania, sede di Salerno.

RG n. 27865/07
Angelina- aria

estensore

Data pubblicazione: 29/01/2014

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sezione 9°, depositata in data 8 novembre 2006, n. 163/9/06:
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 26
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per

Fatto

La società contribuente ha impugnato la cartella di pagamento
ad essa notificata in relazione alle maggiori imposte IRPEG, lRAl
ed IVA dovute, in base al controllo

automatizzato della

dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 1999, oltre interessi e
sanzioni, in quanto la cartella non era stata preceduta dall’invito al
pagamento contemplato dagli articoli 54bi.s• e 60, 6° co., del decreto
del Presidente della Repubblica numero 633/72 nonché dall’articolo
2, 2′ co., del decreto legislativo 462/97.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, con
sentenza che la Commissione tributaria regionale ha con fermato.
valorizzando la funzione dell’invito bonario, volto a consentire al
contribuente di evitare la procedura di riscossione e, in mancanza
dell’avviso di accertamento, di conoscere la pretesa in tutti i suoi
elementi.
Ricorre l’Agenzia delle entrate, per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo.
La società non si difende.
Diritto

1.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360. 1′
comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione
dell’articolo 36bis, 3° comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/73, nella formulazione all’epoca dei fatti ‘vigente
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Angelina-Ma

l’accoglimento del ricorso e la decisione nel merito

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e delle norme collegate di cui agli articoli 2 del decreto legislativo
numero 462/97 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica
numero 633 del 1972, sostenendo che la cartella di pagamento
notificata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione è
valida anche se non preceduta dall’avviso bonario

previsto

numero 633/72.
2.-11 ricorso è fondato.
In tema di iva ed in ipotesi di sanzioni liquidate ai sensi degli
articoli 54bis e 60 del decreto del Presidente della Repub5lica 26
ottobre 1972 n. 633, l’art. 17 d.leg. 18 dicembre 1997 n. 472
prevede l’irrogazione immediata (mediante iscrizione a ruolo e
senza previa contestazione) delle sanzioni nella misura del trenta
per cento dell’importo non versato; con tale normativa è stato
implicitamente abrogato il 6° comma dell’art. 60 cit., nella parte in
cui prevedeva l’invio del preventivo invito al versamento, la cui
unica funzione è quella di dare al contribuente la possibilità di
attenuare le conseguenze sanzionatorie

della omissione

versamento, posto che la sanzione è stata fissata in

di

misura

comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione
all’invito (in termini, tra varie, Cass. 5 settembre 2008, n. 22437;
conformi, Cass. 5 maggio 2010, n. 10806; Cass. 30 dicembre 2010,
n. 26440 e, da ultimo, Cass., ord. 22 ottobre 2012, n. 18140 ).
3.-La sentenza va in conseguenza cassata sul punto e, non
occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio va deciso nel
merito, col rigetto della corrispondente originaria impugnazione.
3.1.-La circostanza che l’indirizzo della

Corte si sia

consolidato successivamente alla proposizione del ricorso comporta
la compensazione delle spese inerenti alle fasi di merito.
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dall’articolo 60, 6° co., del decreto del Presidente della Repubblica

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l’auina 4 di 4

Le spese di questa fase seguono invece, la soccombenza.
per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;

proposta;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
-condanna la società alla rifusione delle spese concernenti questa
fase, liquidate in euro 1600,00 per compensi, oltre alle spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 26 novembre 2013.

-decidendo nel merito, respinge l’impugnazione originalmente

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